Emendamenti al milleproroghe come la RAI di una volta: di tutto di più

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C’è veramente di tutto negli oltre 1.500 emendamenti al milleproroghe (usciti solo ieri sera – ven 28.1 – sul sito) in esame alle Commissioni 1 e 5 del Senato. Dalle tariffe postali al 5 per mille, dai compensi per amministratori di Onlus a regalie a categorie di associazioni, oltre ad una carta acquisti per associazioni.

Come al solito un testo di legge diventa un sandwich immangiabile servito da parlamentari voraci di (prossimi, prossimissimi) voti e consensi.

In alcuni casi, come vedremo, sono riusciti a formulare ipotesi interessanti, mentre altre volte sfiorano anzi sfondano il ridicolo.

Da martedì prossimo (1 febbraio) gli emendamenti saranno oggetto di discussione da parte delle Commissioni riunite. Anche se il periodo è breve, in quanto manca meno di un mese, la strada è ancora lunga.

Di seguito trovate gli emendamenti con i miei commenti in rosso.

5 PER MILLE 2011

Art. 2.

2.1

Barbolini, Biondelli, Bassoli, Bianco, Mercatali, Roilo, Adamo, Baio, Armato, Adragna, Blazina, Bastico, Bosone, Carloni, Ceccanti, Chiaromonte, Cosentino, De Sena, Ghedini, Giaretta, Ichino, Incostante, Legnini, Ignazio Marino, Mauro Maria Marino, Nerozzi, Passoni, Poretti, Sanna, Anna Maria Serafini, Treu, Vimercati, Vita, Vitali

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «euro 400.000.000» con le seguenti: «euro 500.000.000»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.2

Baio, Armato, Bassoli, Bianco, Mercatali, Barbolini, Roilo, Adamo, Adragna, Blazina, Bastico, Biondelli, Bosone, Carloni, Ceccanti, Chiaromonte, Cosentino, De Sena, Ghedini, Giaretta, Ichino, Incostante, Legnini, Ignazio Marino, Mauro Maria Marino, Nerozzi, Passoni, Poretti, Sanna, Anna Maria Serafini, Treu, Vimercati, Vita, Vitali

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «euro 400.000.000» con le seguenti: «euro 500.000.000» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

Il problema era come dire che i 100 milioni di euro presi al 5 per mille e destinati alla SLA sono sbagliati? Qui la risolvono aumentando la dotazione complessiva da 400 a 500 milioni. Una toppa dignitosa, quindi non passerà, temo; detto che comunque non risolve il problema di fondo di come e da chi verranno spesi i 100 milioni della SLA.

COMMENTO: salomonici

2.5

Possa

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2006, n. 296» aggiungere le seguenti: «e una quota pari a 2 milioni di euro è destinata a interventi in favore dell’Accademia dei Lincei, ai sensi della legge n. 466 del 1988».

2.660

Possa, Asciutti, Giambrone, Gustavino, Pittoni, Rusconi, Valditara

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2006, n. 296» aggiungere le seguenti: «e una quota pari a 700.000 euro è destinata a interventi in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di monza, ai sensi della legge 20 gennaio 1994, n. 52.».

Questi invece approfittano della confusione generale per sottrarre dal 5 per mille altre somme da destinare a due enti culturali di notevole spessore. Non potevano andare a trovarli altrove?

COMMENTO: Imbarazzanti

—–

SLA

2.661

Biondelli

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati» con le seguenti: «100 milioni di euro da destinarsi alle famiglie in cui vi sia un malato di sclerosi amiotrofica con diagnosi certa, per sostenere la spesa, per l’anno 2011, dell’assunzione di assistenti familiari a domicilio».

Dirada le nebbie sull’anno di utilizzo dei soldi e sull’ambito. Certo, si fa fuori la ricerca …

COMMENTO: Imprudente

2.3

Malan, relatore

Al comma 1, terzo periodo, seconda parte, sostituire la parola: «pari» con l’altra: «fino».

Invece di dire che alla SLA andranno 100 milioni, dice che andranno “fino a” 100 milioni. Quindi potranno essere assegnati da 1 euro a 100 milioni. Più che macchiavellico è un emendamento furbetto; certo che per fare i furbi con i malati di SLA bisogna averne di pelo sullo stomaco!

COMMENTO: Impudente

2.4

Biondelli, Bassoli, Barbolini, Bianco, Mercatali, Roilo, Adamo, Adragna, Armato, Baio, Blazina, Bastico, Bosone, Carloni, Ceccanti, Chiaromonte, Cosentino, De Sena, Ghedini, Giaretta, Ichino, Incostante, Legnini, Ignazio Marino, Mauro Maria Marino, Nerozzi, Passoni, Poretti, Sanna, Anna Maria Serafini, Treu, Vimercati, Vitali

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in tema di» aggiungere le seguenti: «di disabilità gravi e».

Qui allargano l’ambito di assegnazione dei 100 milioni

COMMENTO: Equanimi

PROORGA 5 PER MILLE

2.13

Pinotti, Lusi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. AI fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti all’anno finanziario 2009 è prorogato al 31 marzo 2011 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007».

Ammetto di non aver capito benissimo se la proroga dei termini di presentazione interessi il 5 per mille 2009 (come propenderei a pensare) o i primi due 5 per mille (2006 e 2007) cui fanno riferimento i DPCM.

COMMENTO: confusi.

CONTRIBUZIONI A CATEGORIE DI ENTI

2.9

Lusi, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Mercatali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Nicola Rossi, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Poretti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-quater. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 dicembre 1998, n. 438 è sostituito dal seguente: ’’1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a partire dal 2011.

Il predetto contributo, per il 50 per cento, è assegnato ai soggetti beneficiari in misura proporzionale al numero degli iscritti.’’.»

2.594

D’Alia, Bianchi, Gustavino, Giai, Galioto, Poli Bortone, Sbarbati, Serra, Pistorio

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. All’articolo 1 della legge 5 dicembre 1998, n. 438 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a partire dal 2011. Il predetto contributo, per il 50%, è assegnato ai soggetti beneficiari in misura corrispondente al numero degli iscritti. Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 10 milioni di euro per il 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.205

Bonfrisco, Tancredi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Il contributo alle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 1 della legge n. 476 del 1987 è incrementato per il 2011 di euro 1.000.000,00. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze».

Tutte e tre le proposte aumentano le disponibilità del fondo per le associazioni di promozione sociale (APS), riferendosi però non a quelle di cui alla L 383/00, ma solo a quelle che potevano precedentemente al 2000 chiamarsi così in forza della legge passata (L 476/87): per non far nomi, ARCI, ACLI, …

COMMENTO: Lobby Continua

TARIFFE POSTALI

2.0.207

Vimercati, Baio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga fondi tariffe postali Onlus)

1. Le somme di cui all’articolo 2, comma 2-undecies del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono mantenute in bilancio anche per l’anno 2011 e, conseguentemente è prorogata l’efficacia del relativo decreto tariffario emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità alla nuova disciplina comunitaria dei servizi postali di cui alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

2. In assenza di contributo pubblico, le testate periodiche edite dai soggetti di cui al comma precedente usufruiscono delle tariffe previste nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2010 senza applicazione delle condizioni di cui all’articolo 2, lettere b), g) e h) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

G/2518/1 e 5/5

Vimercati, Baio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 2518 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

premesso che:

le agevolazioni postali per l’editoria sono disciplinate dalla legge 46 del 2004 che prevede, oltre ai quotidiani e periodici commerciali, anche testate edite da associazioni ed enti senza fini di lucro; l’articolo 2, comma 2-undecies della legge 73 del 2010 ha rideterminato i soggetti no profit beneficiari di specifica agevolazione postale ricomprendendo in questo novero soltanto «le associazioni – di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati» e riconoscendo loro il perdurante diritto a mantenere la vecchia tariffa agevolata, particolarmente favorevole, a fronte di uno stanziamento previsto di euro 30 milioni;

il decreto interministeriale 30 marzo 2010 ha sospeso le agevolazioni postali per l’editoria per tutto il comparto editoriale per carenza di fondi;

nell’ottobre 2010 i quotidiani e periodici commerciali hanno beneficiato di una rideterminazione delle tariffe postali per la spedizione delle proprie pubblicazioni, usufruendo di una tariffa agevolata che si colloca in misura intermedia tra la tariffa base vigente e la vecchia tariffa agevolata di cui hanno goduto negli anni scorsi; per accedere a tale nuova tariffa agevolata, è previsto che le testate edite da imprese commerciali attestino il possesso di requisiti quali l’iscrizione dell’impresa editrice al Registro degli operatori di Comunicazione tenuto da Agcom, la fissazione di un prezzo di copertina o di abbonamento e la dimostrazione che almeno il 50% degli abbonamenti sottoscritti a titolo oneroso siano pagati direttamente dai singoli destinatari; quasi tutte le ONLUS si trovano nelle condizioni di non poter rispettare i 3 vincoli stabiliti dal regolamento, tipicamente concepiti per attività di tipo commerciale e, di conseguenza, non godono né della tariffa particolarmente agevolata che è stata loro promessa per il 2010 né della possibilità di accedere alla tariffa prevista per le imprese commerciali,

impegna il Governo:

ad estendere alle editrici in forma di ONLUS, per il 2011, le medesime tariffe agevolate previste per le editrici profit, senza condizioni e vincoli incompatibili con la natura di questi soggetti no-profit.

L’idea è ottima, non so se sia realizzabile. Chiedono, al netto della proroga dei 30 milioni, di far accedere le organizzazioni non profit alle tariffe ridotte riconosciute agli enti commerciali.

Nell’ordine del giorno, la richiesta al Governo sembra limitata alle Onlus, ma l’emendamento è per tutti i soggetti che prima beneficiavano delle tariffe agevolate.

COMMENTO: Sperém

CREDITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.320

Fleres

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

«19-bis. Le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell’esercizio possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

19-ter. il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

19-quater. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede,con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l’utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale rassegnazione al citato capitolo».

G/2518/1 e 5/15

Fleres

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premesso che:

è opportuno pervenire ad una soluzione al problema del grave ritardo con il quale la pubblica amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati;

questo ritardo provoca seri problemi in particolare a quelle imprese sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e piccole e medie imprese che hanno costi del personale dipendente in misura superiore al 60 per cento dei propri costi complessivi;

è necessario evitare, sia che tali imprese debbano ricorrere al credito bancario per ottenere l’anticipazione onerosa dei propri crediti verso la pubblica amministrazione, sia consentire alle stesse di adempiere ai propri obblighi contributivi, agevolando la conservazione dei livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere ai soggetti sopra ricordati la facoltà di adempiere alle proprie obbligazioni contributive, previdenziali ed assicurative mediante la cessione, parziale o totale di propri crediti – certi, liquidi ed esigibili – vantati verso la pubblica amministrazione per prestazioni di servizio già eseguite.

Anche qui, di fronte alla situazione kafkiana di una PA debitrice e (la stessa) creditrice in termini di imposte, contributi ecc, si richiama la possibilità di regolare una sorta di compensazione. Sarebbe veramente un gran passo in avanti verso la civiltà; quindi scordiamocelo.

COMMENTO: il mondo è dei sognatori

CARTE ACQUISTI PER I POVERI VEICOLATE DA ENTI NON PROFIT

2.0.223

Castro, Di Stefano, Tancredi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sperimentazione sull’utilizzo della carta acquisti

in favore di enti caritativi)

1. Al fine di favorire la diffusione tra le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno della carta acquisti, di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 mila abitanti, per consentire l’utilizzo della carta anche alle persone che risultino in possesso delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b).

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura non profittevole degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture da essi gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizioni di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli enti caritativi operanti sul proprio ambito territoriale, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

3. La sperimentazione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 2. Le risorse necessarie alla sperimentazione sono a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro».

Mettiamola in questi termini. La nostra Pubblica Amministrazione non sa gestire il 5 per mille e diffida del non profit. Sono queste le precondizioni di lavoro. Credete che possa passare un testo così che parla – udite, udite! – di “enti caritativi”?

COMMENTO: Just an illusion

LIMITE DI COMPENSI A CDA ANCHE ALLE ONLUS

1.0.15

Mercatali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di rimborso per la partecipazione ad organi collegiali)

1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ’’agli organi collegiali, anche di amministrazione,’’ sono inserite le seguenti: ’’esclusi gli organi di controllo contabile,’’; sono soppresse le parole: ’’nonché la titolarità di organi dei predetti enti’’;

b) al quarto periodo, sono soppresse le parole: ’’enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,’’; dopo le parole: ’’agli enti del servizio sanitario nazionale,’’ sono inserite le seguenti: ’’ai soggetti che gestiscono servizi pubblici culturali e ricreativi,’’; le parole da: ’’, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale,’’ fino alla fine del comma sono soppresse».

1.0.16

Mercatali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di rimborso per la partecipazione ad organi collegiali)

1. All’articolo 6, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le parole: ’’e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,’’ e le parole da: ’’, agli enti indicati nella tabella C’’ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ’’, ai soggetti che gestiscono servizi pubblici culturali e ricreativi, ai soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi culturali e ricreativi agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali’’».

Questo benefattore non vuole escludere le Onlus dall’esclusione dalla norma che prevede di non poter pagare – pena la perdita di contributi e le agevolazioni fiscali – i componenti del CDA e i sindaci.

COMMENTO: troppa grazia!

Carlo Mazzini

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5 commenti

  1. Buongiorno signor Mazzini. Ho fatto una ricerca su internet e ho trovato molti suoi articoli. Complimenti!!! Non avendo trovato un indirizzo di posta elettronica mi sono permesso di scrivere qui. Se preferisce darmi una risposta via mail può farlo all’indirizzo che ho messo qui, sempre se non rubo del tempo.
    Questi i quesiti:
    – La richiesta del codice fiscale, necessaria per la registrazione all’Agenzia delle Entrate dello statuto di una ONLUS, prevede l’inserimento dell’acronimo sul certificato di attribuzione stesso, oppure occorre che questo termine si possa inserire dopo la conferma di iscrizione presso l’anagrafe? Come si fa in questa seconda ipotesi?
    – Ho verificato l’articolo 17 del Decreto 460 del 1997 “Atti, documenti, istanze, contratti, nonche’ copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”. Lei ritiene che nel momento della registrazione le marche da bollo devono essere apposte sugli atti da registrare (scrittura privata) presso l’Agenzia delle Entrate, visto che mi è stato chiesto?
    Grazie per il tempo dedicato, Luca

    • Grazie per i complimenti
      1) Nella richiesta di CF non bisogna mettere l’acronimo Onlus, in quanto l’Agenzia delle Entrate teme che essa, consentendo l’utilizzo ancor prima di aver vagliato la presenza dei requisiti, possa “confondere” gli enti appena costituiti che potrebbero già ritenersi qualificati (dall’AdE stessa) come Onlus. Non è necessario – una volta acquisita la qualifica Onlus – andare a modificare la denominazione nel modulo di attribuzione del CF
      2) Le marche da bollo non devono essere apposte sugli AC delle Onlus che stiano per inoltrare l’istanza per diventare Onlus. Il fatto che alcuni uffici le chiedano e molti altri no è un ottimo (pessimo) esempio di federalismo, anzi no … di anarchia e di incompetenza.

      cm

      • Grazie per la celere risposta, ma mi scusi:
        se io devo richiedere il codice fiscale per “ONLUS Pippo” sulla richiesta di Codice Fiscale scrivo solo Pippo? A quel punto il codice fiscale non si riferirà ad un ente diverso visto che la mia associazione si chiama “ONLUS Pippo”?
        Grazie ancora, Luca

        • Pippo e basta! 🙂
          Non c’è il rischio che ci si confonda perché il CF è unico e si riferirà all’ente Pippo con sede, Via dei Ciliegi 32, Topolinia, con rappresentante Mr Goofy.

          cm

  2. 😉 Grazie Carlo.
    Speriamo che all’Agenzia delle Entrate di Topolinia non mi rimbalzino gli atti allora 🙂
    Un saluto, Luca

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