Passa (al Senato) il Milleproroghe 2011: vacche magre per il non profit

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Sia Vita che il CSVnet danno la notizia che stamane è passato il Milleproroghe.

Nei precedenti post ho ampiamente riportato il contenuto e il significato degli emendamenti proposti dai senatori (in Commissione e in Assemblea). Di seguito trovate le novità più rilevanti per il non profit.

In merito all’iter, è chiaro che dovendo essere convertito in legge entro il 28 febbraio, la Camera farà passare – di nuovo con la fiducia – il testo così come è, senza alcuna modifica, neppure di una virgola, pena la necessità di un nuovo esame del Senato per il quale manca il tempo tecnico. Si noti che il DL era di fine dicembre e fino alla fine di gennaio i nostri senatori – punti da mosca tze-tze – hanno pensato bene di fare melina. Direte voi; è una tecnica per imporre la doppia fiducia. Dico io; appunto, voglio espatriare!

Torniamo ai tre temi.

5 per mille

Il nuovo testo recita (art 2, c 1) (Proroghe onerose di termini)

“1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.”

Quindi: 300 milioni per il 5 per mille. Fino a 100 milioni per la SLA; il che vuol dire che se gli enti chiamati ad utilizzare i 100 per la SLA non li utilizzeranno tutti, la restante parte andrà al 5 per mille. A prima vista sembra una buona idea, ma vi assicuro … solo a prima vista. Vi sono 1.000 domande che rimangono inevase su questi 100, ma anche su come una platea di enti del 5 per mille potranno dividersi un montante almeno di 1/4 non soddisfacente a quanto erogato dai contribuenti.

Tariffe postali

E’ prorogato al 31.3 con possibilità di ulteriore proroga al 31.12.11 il termine di utilizzo da parte dei Ministeri competenti di 30 milioni per abbassare almeno del 50% le tariffe per il non profit (da 0,28). Sappiamo come andrà a finire. Nella migliore delle ipotesi, a spanne – se mai verrà veramente prodotto il decreto attuativo – questi soldi serviranno per soli 214 milioni di pezzi inviati. Noi non sappiamo quanti siano gli invii annuali delle non profit, ma per quanto mi hanno riferito alcuni enti “grossi” il numero stimato è davvero molto più ingente. Quindi, non appena i soldi finiranno, da un giorno all’altro le tariffe schizzeranno in alto con buona pace dei budget previsionali.

Alla Tabella 1 hanno cambiato i riferimenti legislativi della misura solo per una questione tecnica.

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;

Carta acquisti

Qualche ente non profit ha pensato di premere per favorire la reintroduzione della social card che – rispetto alla passata edizione 2008/09 – presenta due genialate degne dei peggiori apprendisti legislatori:

– le social card verranno distribuite ad enti caritatevoli (ma chi cacchio li suggerisce certi termini ancien regime?)

– i soldi a disposizione sono circa un sedicesimo di quelli messi a bilancio due / tre anni fa. Se allora con 800/900 milioni non si è inciso un gran che nella lotta alla povertà, pensate con 1/16 della somma.

Perché mai certo non profit si presti a simili simonie, proprio non lo capisco.

O forse lo capisco ma non voglio accettarlo.

Ecco il testo

Art. 2-quater. – (Disposizioni in materia sociale e di lavoro).

1. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma “carta acquisti“, di cui al comma 32 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109;
c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;
d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

3. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 2. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.  133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.


Carlo Mazzini

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