Una valanga sui Centri di Servizio?

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Da un pò di tempo dal Nord Italia non vengono che cattive notizie, pensate ad Adro … Se poi ci si mette anche una legge sulla montagna (sic!) a prendersela con il non profit!

La proposta di legge AC 41 fin da giugno 2009 reca una novità che giudico non positiva per i Centri di Servizio; l’allargamento della platea di beneficiari e di gestori dei Centri stessi. Si prevede, come più oltre riferito, che entrino a far parte e beneficino gratuitamente dei servizi una platea prossima all’infinito di soggetti non profit.

Questo disegno di legge non c’entra nulla con l’associazionismo, in quanto reca “Disposizioni in favore dei territori di montagna”. Però, con la fantasia che ci contraddistingue, riusciamo ad inserire il volontariato (e a far danni) anche in una legge sulla montagna.

Pochi giorni fa (5/10), nella V Commissione della Camera si è andato avanti nel cesellare l’art 5 del pdl che ora risulterebbe così formulato: in rosso i miei commenti

Art. 5.

(Interventi in favore dell’associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

Qui si prevede che i fondi destinati alle organizzazioni di volontariato approvati dall’Osservatorio nazionale favoriscano non solo le emergenze sociali ma anche – non meglio precisati – interventi “nei territori montani e nelle altre aree aree territorialmente marginali del Paese”. Dato che i soldi sono sempre gli stessi – non si prevede infatti un aumento della dotazione annuale dei fondi – alle organizzazioni di volontariato che veramente agiscono sulle emergenze sociali andranno meno risorse.

Ma voi direte (mantenendovi seri) “ma magari in Valle d’Aosta ci sono urgenze sociali che è bene bla bla …” E chi dice di no? Non c’è bisogno di dire genericamente che i fondi vanno anche ad interventi nei territori montani, ecc. Se l’emergenza sociale è in Valsavaranche, un progetto presentato da una ODV locale può già ora essere scelto dall’Osservatorio; sempre che, si intende, gli interventi non siano “di solidarietà” ma di altro tipo (ampliamento pratica sciistica, far conoscere l’arrampicata libera ai bambini ecc).

Nel caso sarebbe una bella porcata. Onorevoli, ci spiegate qualcosa?

b) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l’attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata al finanziamento di centri di servizi operanti nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l’acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

L’art 15 della legge sul volontariato è stato oggetto di scontro a metà degli anni ’90 tra le cd fondazioni ex bancarie e il non profit, in quanto le prime non volevano mollare la grana (ho reso l’idea?). Anche la Corte costituzionale ha dato torto alle Fondazioni ex bancarie e – tra alti e bassi – i Centri di Servizio vivono e lottano con noi. Per inciso, valutate la mia posizione alla luce del fatto che collaboro con alcuni Centri di Servizio.

Un articolo (il 15 della L 266/91) tanto dibattuto e combattuto chiede solo una cosa: di non essere toccato. Ci vuole pochissimo affinché una manina lo stravolga o lo faccia scomparire improvvisamente.

E invece, no! C’è chi si ritiene più furbo degli altri (e magari lo è) e interviene nell’articolo dicendo sostanzialmente che non solo il volontariato (oggetto della 266/91) ma anche molte altre organizzazioni possono mettere becco nella governance e ricevere servizi gratuiti dai CdS.

Lasciamo stare la governance che da sempre è il tallone d’Achille dei CdS.

Ma nuovamente, se i fondi non aumentano (e non aumentano) e io incremento di molto la platea dei possibili beneficiari cui il CdS deve dare i servizi, cosa ottengo?

Un piccolo sforzo, dai! Non ci vuole il cervello di Dante per capire che diminuiranno le tipologie di servizi e forse anche la qualità, in quanto si andrà sempre più verso la standardizzazione della consulenza fiscale, formativa ecc, che costa meno ma che non garantisce la personalizzazione ecc.

Complimenti ai nostri geni per questa trovata e per avere messo dentro:

associazioni sportive dilettantistiche, (cavolo, hanno le federazioni, hanno il CONI! Fate lavorare il CONI)

associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, (solo in Italia possiamo pensare di toogliere al volontariato per dare ai cori amatoriali!)

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (hanno le centrali cooperative!)

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in effetti loro non hanno nessuno, in quanto l’Agenzia per le Onlus è … nessuno!

2. . Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.

Anche il servizio tecnico della Camera ha detto che non capisce la ragione di questa norma in quanto gli enti citati dovrebbero poter accedere già alla 398/91. O c’è sotto qualcosa che non sappiamo, oppure chi l’ha formulato è ignorante. Non saprei cosa preferire.

In definitiva dobbiamo ringraziare i seguenti deputati per la genialata; appuntatevi i nomi, ora che le elezioni si avvicinano: Brugger, Zeller, Quartiani,  Caparini, Barbieri

Partite da qui per capire chi sono.

Carlo Mazzini

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2 commenti

  1. beh… che dire.. bipartisan: minoranzae linguistiche, pd, lega e pdl… ci manca l’udc e fli e abbimao fatto il botto..

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