Anche le ONG alla prova degli statuti, anche se la legge dice altro!

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Anche le ONG devono adeguare lo statuto per diventare Enti del terzo settore.

Questa – in estrema sintesi – è la risposta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato con un documento di prassi al Forum del terzo settore che aveva chiesto al dicastero un parere sull’obbligatorietà o meno per le ONG di adeguare lo statuto per entrare nel RUNTS.

Il Forum, tallonato dalle rappresentanze delle ONG (AOI, Link 2007 e compagnia cantando), ha posto il quesito perché all’art 89, c 9 del Codice si legge che ad integrazione della norma sulla cooperazione (L 125/14, art 32, c 7) “Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Dalla norma, pertanto, i più avevano capito che le ONG avessero un qualche diritto divino ad entrare nel RUNTS, senza quindi dover adeguare lo statuto. Tra i più c’ero anch’io, confortato anche da chi lo scorso anno si era fatto persuaso che il dettato della legge fosse sufficientemente chiaro.

Ed invece il Ministero è dell’avviso opposto.

Leggerete nel documento le ragioni del Ministero che non sempre attingono dalla fonte della ragione. Qui il documento.

Ad esempio, il Ministero afferma che “l’ipotizzata automaticità (di iscrizione al RUNTS, ndr) finirebbe per attribuire alle ONG un trattamento giuridico di maggiore favore rispetto a quello previsto per le categorie soggettive (ODV e APS) che sono state considerate dal legislatore meritevoli di un maggior grado di tutela.”

In realtà, “l’ipotizzata automaticità” non è “ipotizzata”, è scritta appunto nel D Lgs 117/17 che recita (lo riscrivo a vantaggio di chi fosse fornito di memoria da criceto) “Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Tutta la questione, pertanto, sta nell’interpretare questa frase. Tutti sappiamo che la prima interpretazione di una legge è quella letterale. Se ci fosse scritto “le ONG si iscrivono …” vorrebbe dire che possono fare istanza per iscriversi. Che dipende da loro.Ma se il legislatore scrive che le ONG “sono iscritte …” vuol dire che anche senza che facciano nulla qualcun altro si muove per loro.In sostanza, secondo il Ministero, chi essendo ONG è anche ODV APS adegua lo statuto e poi sarà riversato automaticamente nel RUNTS. Le ONG ONLUS dovranno attendere “l’emanando decreto” (che detto per inciso è in ritardo di soli 10 mesi dal termine previsto dalla legge) dove ci saranno le regole per loro (e non solo) per l’iscrizione al RUNTS. Le ONG non ONLUS saranno destinatarie – nello stesso decreto – di una “normazione dedicata”, cioè di regole particolari di iscrizione “per effetto della previsione dell’articolo 89, comma 9 del codice”.

E qui si svela l’arcano: secondo il Ministero, la frase “Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore” si riferisce a chi non è anche ODV, APS o ONLUS.Peccato che i fatti dicano altro. Infatti, la frase si riferisce proprio alle ONG Onlus oggetto del “presente comma”.Un ragionamento che fa acqua da tutte le parti. Noè salvaci!

Che poi, anch’io suggerisca da tempo alle ONG di adeguare lo statuto, è altro paio di maniche.

E’ evidente che soprattutto in riferimento alle norme fiscali (cfr 79 del CTS) sia estremamente più vantaggioso aver riportato nello statuto gli ambiti di attività di interesse generale, soprattutto per il calcolo di commercialità dei singoli ambiti medesimi.

Ma questo è un suggerimento, una pressione da parte di un consulente che ritiene che una soluzione (adeguamento dello statuto) sia più conveniente, anche in vista di controlli fiscali futuri.

Un ministero dovrebbe seguire la lettera della legge, non piegare la legge alle proprie opinioni.


Carlo Mazzini

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