IMU e non profit: il modello di dichiarazione e le (d)istruzioni (agg.to con il mistero delle percentuali)

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AGGIORNAMENTO: dopo la firma trovate il mistero misterioso del Ministero che somma le percentuali invece di moltiplicarle

Come faccio? Mettetevi nei miei panni, vi prego! Come faccio a spiegarvi a che punto siamo arrivati nella farsa sull’ICI IMU TASI? Proprio due giorni fa è stato pubblicato il modello di dichiarazione e le istruzioni, ma qui urge un ricapitolo, giusto per non uscire matti.

Breve storia tutta d’un fiato, ci provo.

Imposta sugli immobili. Era il ’92, e il legislatore delegato (Governo Amato, è un cognome, non una dichiarazione) emana il D Lgs 504/92 dove dispone che per gli enti non commerciali che fanno certe ed esclusive attività negli immobili di loro proprietà l’imposta (ICI) non si paga. Passano gli anni e le stagioni e di fronte ad un contenzioso massiccio (la norma è scritta come un ibis redibis …) il legislatore interviene male, anzi, per essere più precisi, malissimo. Ho contato almeno 5 interventi sull’art 7, c 1, lett i) e 15 tra risoluzioni e circolari.

Negli ultimi 10 anni l’Europa avvia due volte un procedimento di infrazione, e la seconda volta sembra voler fare sul serio, montata da una giusta polemica (ma anche molto politica, quindi annacquata dalle solite faziosità delle due parti) sugli immobili della Chiesa non destinati all’esercizio di culto.

In tutto questo bailamme di inchieste, di cifre – mai asseverate – di perdita di gettito, chi esce sconfitto è il buon senso, come al solito. C’è un’alta presunzione di cospicua evasione? Ragion vorrebbe che l’amministrazione pubblica procedesse ad una inchiesta seria, sicuramente ripagata dal gettito e dalle imposte recuperate. Ovviamente ciò non succede, per ragioni di politica – bassa, bassissima – di interessi incrociati, soprattutto o solamente per farsi belli con la Chiesa che porta un cospicuo bacino di voti, che fa comunque “tendenza”.

Si arriva a due anni fa, quando l’UE esce con una decisione che finisce col dire che non le è possibile sanzionarci perché oggettivamente l’aiuto di stato illegittimo (accertato come tale secondo le regole del Trattato di Lisbona) non è calcolabile, e quindi non può comminare una sanzione su un importo che neppure lo Stato italiano è in grado di calcolare! L’abbiamo fatta grossa, anzi grossissima, ma non possiamo essere sanzionati perché non abbiamo il controllo su quanto si evade!

A fine 2012 esce il DM 200/12 che rimette le cose a posto – si fa per dire – dettando i criteri di calcolo e il modo col quale si debba intendere un’attività commerciale o non commerciale. Dico solo che il Ministro fa l’errore grossolano di confondere i requisiti di assenza di scopo di lucro con quelli di non commercialità, errore peraltro ribadito adesso nella dichiarazione IMU di cui parlo tra poco! Nel frattempo, essendo nata l’IMU, i tecnici del Ministero sono al lavoro per predisporre il modello di dichiarazione IMU che si fa una volta sola, o più precisamente quando ci sono cambiamenti (acquisto o vendita) negli immobili di proprietà.

Gli stessi tecnici – sicuramente anche su pressioni politiche – ritardano fino a pochi giorni fa, quando – dopo 1 anno e mezzo, cioè più di 500 giorni, la balenottera azzurra ha un periodo di gestazione inferiore di un terzo!!! – finalmente fanno uscire il modello e le istruzioni.

E qui mi fermo: ci sarebbe da raccontare in merito ai requisiti soggettivi, oggettivi, sul presupposto impositivo, date di presentazione e compagnia cantando, ma, a parte il fatto che in passato l’ho già fatto più volte (in calce i riferimenti degli altri articoli), e comunque usciranno articoli e guide di sicuro più complete, voglio soffermarmi su un aspetto “di colore” che trovo a suo modo stupefacente.

Tenetevi forte: le istruzioni al modello di dichiarazione IMU enti non commerciali iniziano con una rassegna sulle norme che sregolano la materia, ed è poesia pura! In una ventina di righe riescono a citare più di 12 leggi (al netto delle leggi di conversione) in una prosa / poesia sicuramente alla portata dell’amministratore medio (volontario!) di ente non commerciale.

Parte prima delle istruzioni:

“L’art. 13, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l’istituzione in via sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Successivamente, l’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) ha stabilito l’applicazione a regime dell’IMU, così come disciplinata dall’art. 13 in esame, eliminandone, quindi, la fase sperimentale. In particolare, il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che l’IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili. Il comma 8 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dispone che si applica all’IMU l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) in base al quale sono esenti “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, (…) nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. La norma di esenzione è stata dapprima modificata dal comma 1, dell’art. 91-bis, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall’art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l’ambito di applicazione dell’esenzione anche agli immobili in cui si svolge l’attività di ricerca scientifica. Da ultimo la stessa disposizione è stata modificata per effetto del D. L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale ha precisato che nella norma di esenzione non sono ricompresi gli immobili sede di partiti politici. Si deve, altresì, evidenziare che il comma 4 dello stesso art. 91-bis ha abrogato il comma 2-bis dell’art. 7 del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevedeva che l’esenzione in parola si intendeva applicabile alle attività indicate nella lett. i) che non avessero esclusivamente natura commerciale. In merito all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 all’IMU è di fondamentale importanza richiamare l’attenzione …”

Richiamare l’attenzione? Voglio il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) o, in alternativa, voglio emigrare!

Qui di seguito riporto alcuni post nei quali mi sono cimentato a spiegare qualcosa.

Articolo sul DM che regola l’IMU o Tasi che sia

Articolo sulla determinazione europea

Articolo sulle diverse posizioni ideologiche di Chiesa, mangiapreti, CL.

Ce ne sono altri, cercate scrivendo sul form di ricerca “IMU”

Ah, Modello di dichiarazione IMU ENC, Istruzioni al Modello.

Buona lettura!

Carlo Mazzini

Aggiornamento IMPORTANTISSIMO!

Poi, dato che la realtà supera la fantasia, ecco la notizia di ieri 3 luglio.

Il Sole 24 Ore pubblica un articolo dove afferma – a ragione – che nelle istruzioni e nel modello in questione ci sarebbe un errore concettuale molto grave.

Il Portavoce del Forum del Terzo Settore coglie giustamente l’occasione per riferirsi a Renzi affermando che così le cose non vanno (vedi qui, ripreso anche da Vita).

La questione in sintesi è la seguente: in caso di utilizzo misto di un immobile non interamente destinato ad attività esenti si applicano tre parametri per capire la percentuale di assoggettabilità all’imposta: la percentuale della superficie occupata (dall’attività soggetta all’imposta), la percentuale di soggetti (clienti o utenti) cui si rivolge l’attività commerciale rispetto al totale dei soggetti, la percentuale dei giorni di realizzazione dell’attività commerciale rispetto al numero dei giorni dell’anno.

Le istruzioni affermano qualcosa di difficile da comprendere. Affermano infatti che le tre percentuali vanno sommate e che “ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l’immobile è totalmente imponibile”.

Come afferma il portavoce Barbieri del Forum, “se, ad esempio, una sala di un centro di aggregazione viene utilizzata per attività commerciali per il 40% dello spazio, per il 40% del tempo e dal 40% dei frequentatori, la percentuale di imponibilità che risulta è del 120%! Un risultato paradossale e insensato.”

La domanda è se sia un errore di stampa o di concetto.

Sono molto combattuto da questo dilemma, perché se fosse un errore di stampa non avrebbero scritto:

“Proseguendo l’esame dei righi si precisa che al Rigo d) deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l’immobile è totalmente imponibile”. Come può un immobile essere utilizzato per più del 100% (di superficie, di tempo)? Davvero pensano che si possano CONCETTUALMENTE sommare tre parametri diversi resi sì omogenei dalla percentuale, ma comunque diversi per natura e grandezza?

Ho cercato di mettermi nella condizione di chi ritiene giusto sommare tra loro le percentuali riferite a tre parametri diversi. Mi sono fatto degli esempi, ad esempio quella sulle medie di voti e sulla media complessiva dell’alunno. Cosa si fa in quel caso? Si fa una media aritmetica, dove si sommano sì i valori dei parametri (o voti), ma poi si divide la somma per il numero delle frequenze (voti o parametri).

Nel caso citato da Barbieri si parla di 40 / 40 / 40.

Dovrei quindi NON avere un risultato pari a 120%, ma pari a (40+ 40 + 40)/3 = 40% la parte di assoggettabilità o imponibilità all’imposta. Se la rendita catastale dell’immobile è pari a 300.000 euro, l’IMU verrà calcolata sul 40% di 300.000 euro.

Poi mi è venuto il dubbio, leggendo l’articolo sul Sole del 3.7, ovvero che si debba fare la moltiplicazione dei parametri.

Qui il problema è dato da un Ministero che non spiega.

L’esempio degli autori dell’articolo (Mirto e Trovati) è interessante: la superficie della parte di un immobile – detenuto da una parrocchia – destinato ad attività commerciale è pari al 10% del totale della superficie. L’uso commerciale è limitato a 30 gg all’anno, cioè l’8,2% del tempo. Gli autori giustamente dicono: bisogna moltiplicare 10% * 8,2% = 0,82 %

Perché moltiplicano? Perché partono dal presupposto – corretto – che l’uso commerciale di 1/12 del tempo sia riferito al solo 10% della superficie (o se volete che l’uso commerciale del 10% della superficie sia da riferirsi al solo 1/12 del tempo).

Il Ministero dovrebbe pertanto spiegare se intenda i parametri correlati tra loro oppure no.

A mio avviso sono correlati soprattutto la superficie e il tempo. Occupo una parte della superficie “per” un periodo di tempo.

Qualche dubbio può sorgere sugli utenti. In una attività commerciale, cosa ci stanno a fare i soggetti che non sono clienti? Proseguendo nell’esempio di prima: 10% di spazio, 8,2% del tempo; nel totale del tempo, i soggetti verso i quali è svolta l’attività commerciale sono – ad esempio – il 20%. Di chi? Del totale degli utenti? Di chi accede in quello spazio? Di chi accede in quello spazio in quella porzione di tempo?

Sembra ragionare in questa direzione il Ministero che afferma: “il numero dei soggetti nei confronti dei quali l’attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti nei cui confronti l’attività è svolta. Si può fare a questo proposito l’esempio della biblioteca dell’Università alla quale possono accedere mediante apposita tessera a pagamento anche soggetti diversi dagli studenti”. Ma se i presupposti sono giusti, perché poi sbaglia l’operazione e somma, invece di moltiplicare?

Tornando all’esempio dei 3 “40%” (40% della superficie, 40% del tempo, 40% degli utenti), la percentuale non sarebbe 120% (e questo l’avevamo capito), né il 40% come risultato della media aritmetica, ma 40% * 40% * 40 % = 6,4%

Una bella differenza.

Ecco, se le Istruzioni ci istruissero su come considerare le percentuali, non sarebbe male!

 

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6 commenti

  1. Donatello Ferrari on

    Faccenda molto meno concettuale: ad oggi, 18 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora messo a disposizione il software per la compilazione della dichiarazione imu/tasi ENC in scadenza il 30 settembre. fatemi capire: l’Agenzia mette a disposizione i software gratuiti per i dichiarativi delle società di capitali che a logica dovrebbero avere qualche risorsa e per il non profit niente? Forse è proprio questa l’attenzione che merita il non profit italiano? Per gli intenditori che in questi giorni si stanno dilettando con tale dichiarazione ecco la chicca dell’operatore del call center interpellato sull’esistenza o meno del software di compilazione e dei relativi moduli di controllo: del software non sa dirmi niente, mentre dei moduli di controllo mi dice che gli stessi sono integrati nella piattaforma entratel (dall 5.3.1) in quanto per gli adempimenti “stupidi” non si predispongono moduli di controllo ad hoc.

  2. Maria teresa giacomazzi on

    Gentile dott.Mazzini,
    Le cooperative sociali , essendo onlus di diritto, godono delle esenzioni da imu alla stregua degli enti non commerciali? Io ritengo di no anche se le istruzioni punto4.2 pag 7 non sono chiarissime .
    Cosa ne pensa? Grazie

    • Solo enti non commerciali non coop anche se sociali. Le coop rientrano all’art 73, c 1, lett a) del TUIR e la legge ICI IMU ecc parla di 73, c 1, lett c). (ok parla di 87 perché dopo è cambiata la numerazione, ora è il 73)

      cm

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