Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge 04/07/2024 n. 104 che apporta semplificazioni per gli Enti del Terzo Settore e per le associazioni sportive dilettantistiche.
Le “disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” ora sono legge, in vigore dal 3 agosto 2024 in ossequio alla ordinaria vacatio legis di 15 giorni.
Passiamo in rassegna le novità più importanti (dove non altrimenti indicato, ci si riferisce al d.lgs. 117/2017).
Attività diverse art. 6 d.lgs. 117/2017 e associazioni sportive dilettantistiche.
Con l’entrata in vigore del provvedimento legislativo, gli ETS iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) applicheranno la norma prevista dall’art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 36/2021. Pertanto i proventi derivanti da:
- sponsorizzazioni,
- rapporti promo pubblicitari,
- cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti
- gestione di impianti e strutture sportive
non rileveranno ai fini del computo dei criteri e dei limiti che saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, purché impiegati in attività di interesse generale per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall’art. 7, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2021 e dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 39/2021.
La norma risolve la dicotomia tra le due regolamentazioni concorrenti e cioè quella degli ETS e quella delle ASD/SSD, laddove il principio generale, espresso nell’art. 6, d.lgs. 36/2021, sanciva la prevalenza delle norme ETS su quelle dell’universo ASD/SSD.
Ebbene gli ETS-ASD/SSD senza questo intervento non avrebbero potuto applicare la norma che esclude le sponsorizzazioni ecc. dalla determinazione dei parametri per l’esercizio delle attività diverse ex art. 6 d.lgs. 117/2017 così come regolamentate dal d.m. 107/2021.
Acquisizione personalità giuridica
Ai tre regimi attualmente in vigore per il riconoscimento della personalità giuridica se ne aggiunge un quarto, riguardante le imprese sociali costituite in forma di associazioni o fondazioni, ma che al momento manca di diverse norme attuative
Ad oggi abbiamo infatti:
- il regime previsto dal d.P.R. 361/2000 che, come autorità di riferimento, prevede da una parte gli UTG presso le prefetture per gli enti con attività pluri-regionale e dall’altra le regioni e le province autonome per gli enti con attività regionale o provinciale;
- il regime ETS previsto dall’art. 22, d.lgs. 117/2017 che, come autorità di riferimento, ha i notai in sede di riconoscimento e poi gli uffici RUNTS per i controlli;
- il regime ASD previsto dall’art. 14, d.lgs. 39/2021 che, come autorità di riferimento, ha i notai in sede di riconoscimento e poi gli uffici RAS per i controlli, sebbene le ASD non abbiano l’obbligo di deposito/pubblicazione dei conti annuali.
Con il provvedimento in rassegna si stabilisce che per le imprese sociali, costituite in forma di associazione o fondazione, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è efficace non solo ai fini dell’iscrizione nel RUNTS ma anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22, d.lgs. 117/2017.
Quindi la personalità giuridica si dovrebbe acquisire con l’iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese.
Ma, come spesso accade nella produzione legislativa, si tratta di un balzo in avanti per il quale però non è previsto un adeguato coordinamento con le norme attuali:
- non è chiaro infatti se, questa procedura di riconoscimento della personalità giuridica, rimanga imperniata sulla figura del notaio che interloquirà (in questo particolare caso) non più con il RUNTS ma con il registro delle imprese;
- in tema di controlli e poteri previsti dagli artt. 25, 26 e 28 del codice civile (devoluti in questo ambito al registro delle imprese) questi sembrano riguardare solo le fondazioni e, inspiegabilmente, non le associazioni visto che, all’interno degli articoli richiamati, si parla esclusivamente delle fondazioni;
- nel silenzio del legislatore, le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, si presume che conservino lo stesso ammontare minimo del patrimonio (15.000 o 30.000 euro se associazioni o fondazioni).
Anche in questo caso, fiduciosi, si attendono i soliti decreti correttivi/attuativi e/o interpretazioni autentiche.
Rendiconto per cassa degli ETS
E’ aumentata la soglia oltre la quale scatta l’obbligo della redazione del bilancio per cassa degli ETS: novellando l’art. 13, d.lgs. 117/2017, si passa infatti da 220 mila a 300 mila euro di proventi ed è precisato che il rendiconto per cassa può essere utilizzato solo dagli ETS privi di personalità giuridica. La misura perciò riguarda solo le associazioni non riconosciute essendo acclarato che non possano esistere fondazioni prive di personalità giuridica.
Per tutti gli ETS con un volume di proventi non superiore a 60 mila euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
Qualora il legislatore non se ne fosse accorto, sarà opportuna una riformulazione del modello di riclassificazione del rendiconto, stante il fatto che quello attualmente in uso esprime già dati in forma aggregata (sic!).
Appare del tutto fuori luogo l’incipit del comma 2-bis dell’art. 13, d.lgs. 117/2017: la norma non può riguardare tutti gli ETS posto che quelli con personalità giuridica devono predisporre il bilancio d’esercizio “ordinario”.
Finalmente si pone rimedio ad un obbrobrio: sparisce il concetto di “modulistica di bilancio” sostituita finalmente con quella più tecnica di “modello” di riclassificazione.
Si stabilisce che per la definizione del modello fruibile dagli ETS “minimi”, saranno interessati, di concerto tra loro, anche il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della giustizia.
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale ma che non hanno la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio utilizzando i modelli di riclassificazione indicati nel novellato comma 3.
Disposizioni per le assemblee
Salvo che non sia espressamente vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati potranno intervenite all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione esprimendo il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, rispettando i princìpi di buona fede e di parità di trattamento. Rispettando gli stessi principi, si potrà esprimere anche il voto per corrispondenza.
In altri termini si rovescia il tema: prima le riunioni assembleari e il voto per corrispondenza dovevano essere previste nello statuto. A partire dal 3 agosto 2024 diventano negli ETS la normalità salvo che lo statuto non disponga diversamente.
Nuovi limiti per organo di controllo e revisione legale dei conti
Sono innalzati i limiti previsti negli articoli 30 e 31, d.lgs. 117/2017 il cui superamento (due su tre) per due anni consecutivi comporta l’istituzione dell’organo di controllo e/o della revisione legale dei conti.
Questi i nuovi limiti:
organo di controllo | vecchio limite | nuovo limite |
totale attivo stato patrimoniale | 110.000 euro | 150.000 euro |
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate | 220.000 euro | 300.000 euro |
dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 5 unità | 7 unità |
revisione legale dei conti | vecchio limite | nuovo limite |
totale attivo stato patrimoniale | 1.100.000 euro | 1.500.000 euro |
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate | 2.200.000 euro | 3.000.000 euro |
dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 12 unità | 20 unità |
Rapporto tra lavoratori e associati e volontari nelle Aps
E’ stato innalzato il rapporto massimo consentito lavoratori/associati previsto dall’art. 36, comma 1, secondo periodo, che dal 5% passa al 20% del numero degli associati. Resta invariato invece il rapporto tra lavoratori e volontari (50% di questi ultimi).
Numero minimo associati (reti associative)
Se, successivamente all’iscrizione nel RUNTS, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito dall’art. 41, commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno a pena di cancellazione della rete dall’apposita sezione del registro.
Deleghe ad operare nel RUNTS
Con una modifica nell’art. 47, si estende la possibilità di presentare le domande di iscrizione al RUNTS a soggetti diversi dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa.
Si tratta certamente di un’importante innovazione: risolve così i problemi dei consulenti che erano costretti a effettuare le operazioni di deposito/comunicazione al RUNTS in presenza dei legali rappresentanti.
Tuttavia si osserva che si sarebbe potuto fare un ulteriore piccolo sforzo, estendendo questa facoltà anche alle istanze da presentare al RUNTS per l’aggiornamento dei dati in esso presenti di cui all’art. 48.
Senza voler spaccare il pelo in quattro: la norma novellata indica precisamente gli adempimenti di cui all’art. 47 che riguarda il deposito delle istanze di iscrizione al RUNTS.
Le variazioni da depositare sono invece indicate al successivo art. 48 nel quale nulla è stato modificato.
Nuovo termine deposito dei conti annuali
Viene risolto il problema generato dagli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare che, secondo il vecchio testo avevano un termine per il deposito dei conti annuali posticipato di fatto all’anno successivo. Il novellato art. 48 prevede che i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.
Si apre però il problema del termine per il deposito/pubblicazione del bilancio sociale (ricorrendone i presupposti) e quello del numero medio dei lavoratori e dei volontari impiegati nell’anno (solare) precedente che rimangono invece agganciati al 30 giugno.
Perdita della qualifica di Onlus
Novellando l’art. 101, comma 8, si aggiunge che la perdita della qualifica di Onlus da parte dei trust e degli enti che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte di enti pubblici, non possono entrare nel RUNTS, non costituisce ipotesi di scioglimento dell’ente purché gli statuti prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale (cfr. art. 5), senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.
In caso di scioglimento per qualunque causa, oppure di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento delle attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS in questione devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Soppressione della Fondazione Italia Sociale
La Fondazione Italia Sociale sarà posta in liquidazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in rassegna. Pertanto gli ETS in liquidazione potranno destinare gli avanzi di liquidazione solo ad altri ETS che svolgono attività analoghe.
Responsabilità solidale nelle imposte su lasciti testamentari
Non sarà più applicato agli ETS il regime di responsabilità solidale per il pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte ipo-catastali.
Prima di tale provvedimento, il mancato pagamento di tali imposte da parte dei chiamati all’eredità comportava infatti la corresponsabilità degli ETS, ancorché i trasferimenti a loro diretti dei beni oggetto di lascito testamentario fossero esenti da tali imposte. Quindi ancorché esenti, poteva accadere che, in caso di mancato pagamento delle imposte da parte degli altri beneficiari, l’ente fosse chiamato a pagare le imposte che non gli competevano, salvo poi rivalersi sui soggetti morosi.
Dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario
Secondo l’art. 705 Cod.civ., se tra i chiamati all’eredità sono presenti minori, interdetti, persone giuridiche o persone dichiarate assenti allora l’esecutore testamentario fa apporre i sigilli e dispone la redazione dell’inventario in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti.
Il testo novellato prevede l’aggiunta di un terzo comma che riguarda quelle successioni dove siano presenti esclusivamente persone giuridiche senza scopo di lucro ed ETS.
In tale ipotesi, prima dell’accettazione dell’eredità, i chiamati possono dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi apposizione dei sigilli e dell’inventario mediante dichiarazione al cancelliere del tribunale competente per il circondario in cui si è aperta la successione oppure ad un notaio, fermo restando l’obbligo di prestazione di un’idonea garanzia per i debiti testamentari.
La dichiarazione dovrà essere resa da tutti i chiamati perché diversamente non avrà effetto.
Inoltre occorrerà un apposito decreto interministeriale per individuare i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia. Con ogni probabilità si tratterà di stabilire un testo standard per il rilascio di una fidejussione a fronte della possibilità dell’emersione di debiti del de cuius.
Gianpaolo Concari
In collaborazione con www.fiscosport.it