L’autorizzazione che non c’è

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In un grigio sabato pomeriggio di metà marzo, gli araldi ministeriali annunciano: “Ci siamo!”.

“Ora tutto cambia!”, gridano i balivi d’ordinanza.

“Les jeux sont faits!”, ripetono impettiti i giannizzeri.

Tutta questa eccitazione è motivata dalla notizia che la Commissione europea dopo oltre 7 anni avrebbe autorizzato l’Italia ad andare avanti sulla riforma del terzo settore e sul codice delle imprese sociali, per lo specifico delle norme fiscali:

  • per gli ETS su due ambiti: come si definisce commerciale un’attività (ai fini IRES) e quante imposte si pagano
  • per le Imprese sociali sulla defiscalizzazione degli utili e su fiscalità di favore per gli investitori.

Peraltro non è la Commissione che ci ha messo 7 anni a rispondere; è che ci son voluti ben 5 governi perché qualcuno ponesse la domanda. La Commissione europea non ha risposto per tutto questo tempo perché l’altro (lo Stato Italiano) non le ha mai chiesto nulla.

Ma passiamo oltre, perché, per bocca del Ministro Calderone e del Vice Ministro Bellucci siamo finalmente al redde rationem: “la Commissione Europea ha dato il via libera …” (vedi comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Ma immaginatevi la scena.

Arriva una lettera in inglese da Bruxelles, dalla Direzione Generale per la Concorrenza, di venerdì, alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, anch’essa dimorante a Bruxelles.

Il nostro agente a Bruxelles manda il documento al Ministero, a Roma.

Cambio di inquadratura. Venerdì pomeriggio; corridoi ministeriali, diciamo non affollatissimi. Il documento fa qualche giro e raggiunge finalmente tutti gli interessati, l’ufficio stampa, le Direzioni ecc. Ma le ore sono passate, gli uffici si sono ulteriormente svuotati, magari abbiamo scavallato la notte e siamo a sabato.

Ora qualsiasi persona di buon senso avrebbe consigliato al Ministro e al Vice Ministro: leggiamo per bene il contenuto e poi usciamo lunedì mattina.

Qualcun altro – ritenendosi più scaltro, perché c’è sempre qualcuno che pensa di essere più scaltro – suggerisce: usciamo oggi, che il sabato non c’è mai una notizia, al massimo gli anticipi del campionato o un ministro che mette in guardia la gente dal bere l’acqua perché uccide.

Così Ministro e Vice Ministro seguono quello diversamente scaltro e decidono di uscire.

E cosa dicono?

In un festival di autocompiacimento (giustificato a mio avviso, perché i meriti li hanno) e di lisciate al non profit, inanellano le seguenti imprecisioni, del tipo che (sempre dal sito del Ministero)

“… saranno introdotti specifici incentivi per gli investitori, ampliando le opportunità di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore.” E poi: “Tra le novità più significative ricordo l’introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori il medesimo trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5%”.

Ma la DG su questi due temi prende tempo e scrive:

“Per quanto riguarda invece le misure della riforma che mirano a facilitare l’accesso al capitale proprio (art. 18(3)(4)(5) del Codice dell’Impresa Sociale) e al capitale di debito (art. 77 del Codice del Terzo Settore), vi invitiamo a ulteriori discussioni a breve termine.”

Mettiamola così: a causa dell’eccitazione, non ci si è accorti di questa puntualizzazione.

Che sarà mai …

Poi, però, il lettore si ferma sulla frase finale, prima dei saluti d’ordinanza, e improvvisamente si ricorda che siamo di fronte ad una Comfort Letter.

“Si precisa che le considerazioni sopra esposte non costituiscono una posizione definitiva della Commissione, ma solo una valutazione preliminare dei servizi della DG Concorrenza basata sulle informazioni forniteci dalle autorità italiane.”

Ohibò!

Quindi non è l’Autorizzazione tanto attesa ed altrettanto annunciata da araldi, balivi e giannizzeri, ma una Comfort Letter della quale il Vice Ministro dell’Economia Leo aveva annunciato l’imminente arrivo qualche settimana fa intervenendo ad un convegno di Terzjus.

Autorizzazione? No. Comfort letter? Sì.

Quindi c’è ancora da incassare l’OK della Commissione europea.

Sorge il dubbio che forse non era il caso di disturbare Ministro e Vice Ministro di sabato a riferire frettolosamente e male di cose che non conoscevano.

Ma quali sono le conseguenze per gli enti del terzo settore se non siamo di fronte all’Autorizzazione ma ad una Comfort Letter?

Io ritengo un’ottima notizia l’arrivo della Comfort letter e confido che in poco tempo la Unit H5: Fiscal Aid & Aggressive Tax Planning, che ha vergato e sottoscritto la lettera, saprà convincere il Commissario a concedere l’autorizzazione tanto anelata.

E quindi sono fiducioso che le due norme saranno finalmente vigenti a partire dal 1 gennaio 2026.

Sono confidente e ci credo pure.

E credo anche che le organizzazioni – a partire dalle Onlus – debbano iniziare a correre; non a muoversi, ma a correre.

Detto questo, rimane il dispiacere di constatare che chi occupa gli alti piani della nostra politica venga consigliato così male su cosa dire e quando dirlo.

E lo dico non perché ci tenga a questo o ad altro governo o parte politica, ma perché mi farebbe piacere ogni tanto constatare che i fatti vengono riportati con onestà.

Così da capire di chi mi posso fidare e chi scegliere attraverso il voto.

Carlo Mazzini


Ecco la traduzione della lettera della Commissione Europea:

COMMISSIONE EUROPEA  

DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA  

Aiuti di Stato: Verifica generale e applicazione  

Unità H5: Aiuti fiscali e pianificazione fiscale aggressiva  

Bruxelles, 7 marzo 2025  

COMP.H.5/GM/np – (2025)3428552  

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE  

Rue du Marteau/Hamerstraat 7-15  

1000 Bruxelles/Brussel  

E-mail: rpue.aiutistato@esteri.it  

Oggetto: Comfort Letter per il Terzo Settore PN  

Caso (SA.63927)  

A seguito delle nostre discussioni interne, siamo ora in grado di fornirvi le nostre conclusioni sulle norme fiscali relative alla cosiddetta Riforma del Terzo Settore (di seguito anche “Riforma”), che ci avete pre-notificato e che sono contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e nel Codice dell’Impresa Sociale (D.Lgs 112/2017).  

In primo luogo, sulla base delle vostre spiegazioni (in particolare con la documentazione fornita il 23 luglio 2024), la Riforma riguarda varie tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS, ovvero fondazioni, associazioni, cooperative, ecc.), che condividono un tratto distintivo che li differenzia dalle imprese a scopo di lucro normalmente soggette all’imposta sulle società: perseguono attività di interesse generale (AGI) e tutti i loro proventi devono essere destinati a tale scopo. Non sono liberi di realizzare profitti e, soprattutto, non hanno la facoltà di utilizzare tali profitti per remunerare il capitale proprio, anche nelle circostanze eccezionali previste dall’art. 79(2-bis) del Codice del Terzo Settore. Finché mantengono il loro status di non commercialità, gli ETS possono optare per un regime fiscale forfettario per le attività commerciali accessorie (art. 80 e art. 86 del Codice del Terzo Settore).  

In secondo luogo, le Imprese Sociali (IS) sono esentate dall’imposta sul reddito solo se i loro proventi sono destinati a riserve vincolate alla realizzazione di attività di interesse generale (art. 18(1) del Codice dell’Impresa Sociale). I profitti sono invece interamente soggetti alla tassazione ordinaria quando sono destinati:  

1) alla distribuzione di dividendi agli azionisti, sebbene in misura non superiore al 50% degli utili, con una remunerazione del capitale che non può superare il rendimento dei buoni postali aumentato del 2,5%; oppure  

2) all’incremento del valore del capitale proprio fino all’indice di inflazione (art. 3(3) del Codice dell’Impresa Sociale).  

In terzo luogo, la documentazione fornita evidenzia che la normativa italiana definisce il presupposto dell’imposizione fiscale (“presupposto del tributo”) per le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche come il possesso di reddito (art. 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR per le persone fisiche e art. 72 TUIR per le società).  

Dall’analisi sopra esposta emerge che la caratteristica comune di ETS e Imprese Sociali è che il reddito generato da attività economiche è esente da imposte (art. 18 del Codice dell’Impresa Sociale) oppure può beneficiare del regime forfettario (art. 80 e art. 86 del Codice del Terzo Settore) solo quando tale reddito è destinato esclusivamente al perseguimento delle attività di interesse pubblico. In altre parole, le agevolazioni fiscali concesse agli ETS si applicano esclusivamente a redditi che non possono mai essere destinati alla remunerazione del capitale proprio e quindi non sono effettivamente “posseduti”.  

Sulla base delle informazioni fornite, i servizi della Commissione ritengono preliminarmente che, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Paint Graphos e alla luce delle più recenti decisioni della Corte in tema di sovranità fiscale degli Stati membri (in particolare nei casi Fiat, Engie e Apple), le caratteristiche specifiche di ETS e Imprese Sociali pongano tali soggetti in una situazione giuridicamente e fattualmente distinta dalle imprese a scopo di lucro, in relazione all’obiettivo del sistema di imposta sul reddito.  

Alla luce di tali considerazioni, le misure pre-notificate relative alla tassazione sul reddito (art. 79(2-bis), art. 80 e art. 86 del Codice del Terzo Settore, art. 18(1) del Codice dell’Impresa Sociale) non sembrano configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE, in quanto non appaiono selettive.  

Per quanto riguarda invece le misure della riforma che mirano a facilitare l’accesso al capitale proprio (art. 18(3)(4)(5) del Codice dell’Impresa Sociale) e al capitale di debito (art. 77 del Codice del Terzo Settore), vi invitiamo a ulteriori discussioni a breve termine.  

Si precisa che le considerazioni sopra esposte non costituiscono una posizione definitiva della Commissione, ma solo una valutazione preliminare dei servizi della DG Concorrenza basata sulle informazioni forniteci dalle autorità italiane. Per eventuali ulteriori richieste su questo tema, non esitate a contattarci.  

Cordiali saluti,  

Harold NYSSENS  

Capo Unità  

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