Mecenatismo d’azienda: il momento di comunicare

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Scade il 31 gennaio il termine ultimo entro il quale i soggetti IRES devono inviare per via telematica la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa a certe erogazioni.

Si tratta delle donazioni in denaro – per cultura e spettacolo – erogate nel corso del 2010, erogazioni che beneficiano la deducibilità totale di cui all’art 100, c 2, lett m, DPR 917/86.

Da fine anno è disponibile anche il software di comunicazione. Grazie ad un DM del Ministero dei beni e attività culturali, non è più necessario per le aziende inviare analoga comunicazione a quest’ultimo Ministero.

Qui trovate le pagine dedicate all’adempimento dall’Agenzia.

Anche gli enti (istituzioni e non profit) che nello scorso anno ricevettero le donazioni devono comunicare – questa volta al Ministero dei beni e delle attività culturali – l’anagrafica e gli essentials per ogni donazione.

Qui trovate le pagine del Ministero e il format per l’invio da parte dei beneficiari delle donazioni.

Segnalo che oggi è uscito sull’argomento un mio articolo su Il Sole 24 Ore.

Carlo Mazzini

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7 commenti

  1. maria teresa giacomazzi on

    gentile e prezioso Carlo,
    ho un altro quesito da sottoporre: attivita’ accessoria di una onlus per l’autofinanziamento – vendita t-shirt con logo ; si tratta di una attivita’ continuativa . la domanda è : la onlus si iscrive al Rea ? propendo per il si’; a livello di autorizzazioni comunali inviamo il Dia o Diap, come ora si chiama ? la onlus non ha evidentemente locali idonei al commercio , vende nella propria sede(uffici) , in banchetti , ai soci , a simpatizzanti ecc.
    A livello fiscale utilizzerei la legge 398/91- trattandosi di onlus , ma anche ente associativo .
    quale è il tuo parere?
    grazie mille.

  2. Cara e preziosa MT
    il mio parere è parziale, nel senso che arrivo fino ad un certo punto e pongo anche ulteriori quesiti.
    1. Onlus o non onlus, tutti gli enti non commerciali che esercitino in via complementare e sussidiaria attività economiche devono iscriversi al REA. Ci sono alcune Circolari del Ministero Svil Economico (3407/C 1997, Parere 42320 / 2008 ecc) che lo dicono chiaro e tondo. Il fatto di non iscriversi ci fa correre il rischio di essere sanzionati (cfr. Cons di Stato 898/08 e Circ 3627/C 2009).
    2. Come Onlus, alla lettera della Circ 168/98 par 1.5 si legge
    “Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.”
    Legano pertanto la possibilità di vendere i beni di modico valore alle raccolte pubbliche di fondi (occasionali ecc) e non all’eventualità di venderle continuativamente.
    3. Se fossimo una ODV, varrebbe la previsione del DM 25 maggio 1995 che al c 1 tra le 5 casistiche computa la vendita continuativa di beni realizzati da volontari o dagli assistiti (quindi non acquistati) e al comma 2 richiede che la vendita sia realizzata senza far diventare la propria sede un negozio (con insegne ecc) e senza andare a praticare un’attività di concorrenza sleale (nei confronti dei commercianti di simili beni che pagano le imposte).
    4. Con tutte queste premesse abbastanza castranti, c’è da chiedersi se possiamo come Onlus “attivare” l’opzione 398/91. Ho dubbi (nel senso che non so) su questo punto, come ho perplessità sul punto 2. La 398 mi permette di pagare meno l’IVA, di assolvere meno adempimenti e di pagare un’inezia di IRES. Ma io come Onlus non devo pagare l’IRES su attività d’impresa – neppure connessa. Mi chiedo: posso far valere solo una parte della 398 e continuare ad usufruire della parte agevolativa della normativa Onlus?

    La lascio quindi con troppe domande e dubbi.
    Sicura che sia ancora prezioso?

    😀

    cm

  3. maria teresa giacomazzi on

    grazie,
    è ancora prezioso. Mi scuso, era fondamentale precisare che la onlus in questione è una ong. La legge n.49/87art. 28 dice: sono ong che …… c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;deduco che, poiche’ la ong è onlus di diritto valgono le norme di maggior favore. La legge n. 49 esprime un concetto molto piu’ ampio della circ. 168 di attivita’ economica accessoria. prudenzialmente starei nei parametri economici dell’accessorio del decreto 460/97.
    sulla possibilita’ di applicare la 398/91 usufruendo di fatto solo di una parte della normativa non trovo nulla che me lo vieti . Chiedo troppo ?
    grazie infinite.

  4. Non è che chieda troppo. E’ che non sappiamo se sia applicabile solo una parte di una normativa (la 398 in relazione all’IVA) e non anche l’altra parte (assoggettamento anche se ridottissimo all’IRES). Io per sicurezza pagherei l’IRES, forse.
    Oppurre porrei un interpello …
    In merito alla questione ONG -> Onlus, concordo con il fatto che la ONG sembrerebbe avere un ambito di commercialità più ampio, e concordo pure che è prudente ritenere che – quanto meno – possa far valere le condizioni più restrittive della 460. Si tenga conto che la commercialità di cui parla la 49 è “non commerciale” solo se è attività di cooperazione. Per il resto le ONG possono avere attività commerciale non decommercializzata. Chiaro, no?
    Se assimilo l’attività commerciale di cui parla art 28 della 49 alle connesse della 460, però, c’è da chiedersi cosa posso fare, quali attività connesse possa mettere in atto senza che mi vengano a contestare lo svolgimento di attività terze.

    Cordiali saluti

    cm

  5. maria teresa giacomazzi on

    Gentile carlo,
    d’accordo con tutte le sue considerazioni. Ma il punto è proprio questo: la ong per sostenere i progetti di cooperazione, finanziati dal mae o da altri enti al 70 per cento ha bisogno di introiti aggiuntivi. Fanno gia’ le raccolte fondi, non bastano. la 49 mi dice che posso svolgere attivita’ commerciale accessoria : Lo so che il concetto della circolare è molto , molto restrittivo… ma per loro, onlus di diritto, non prevale la norma di maggior favore??
    grazie ancora…

    • Il principio di libera scelta per quella che è considerata – dal soggetto – norma di maggior favore, investe esclusivamente le previsioni relative le singole imposte.
      A dirla meglio, il legislatore mi dice che dato che sei una ONG puoi scegliere se applicare l’esenzione da una certa imposta (prevista dalla 49, p.e.) o la piena applicazione della stessa (prevista dalla 460).

      Inoltre vengono mantenute le prescrizioni e le previsioni della legge originaria (la 49 nel suo caso).

      Le faccio un caso sulle ODV. Anche se previsto dalla 460, io ODV non posso retribuire i membri del CDA in quanto la 266 me lo vieta (i consiglieri sono soci e in quanto aderenti non possono aver alcun ritorno economico). Prevale non la norma di maggior favore (detto che il maggior favore sarebbe in questo caso da attribuirsi ai componenti), ma quella che caratterizza il mio status.

      In merito alla materia delle attività commerciali, la norma 49 nulla prevede di “preciso”; non dettaglia quali sì e quali no.
      Qualcosa mi dice che l’Agenzia delle Entrate prenderebbe questo come pretesto per … applicare per analogia la 460.
      E’ un’ipotesi, la interpreti come tale.

      Cordiali saluti

      cm

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