Ambulanze e beni strumentali per Onlus e ODV: cambia il regolamento

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In silenzio, con discrezione, ci cambiano le regole del gioco senza dirci nulla. Devo dire che però questa volta hanno fatto sostanzialmente un buon lavoro, inserendo alcune regole condivisibili. Stiamo parlando del decreto che detta le regole di accesso ad un finanziamento particolare consistente nella parziale copertura dei costi sostenuti dalle Onlus per acquisto di autoambulanze, beni strumentali e beni donati a strutture sanitarie pubbliche. Il nuovo decreto 177/2010 è stato pubblicato nella GU del 30.10 scorsoA mio avviso, gran parte delle modifiche – che trovate nell’allegato evidenziate in giallo – sono migliorative.

Ne indico solo un paio: all’art 1, c 3, si dice ciò che la legge aveva già evidenziato (art 96, c 1, L 342/00), ovvero il divieto di cumulare agevolazioni (che sono costi per lo stato) a fronte dell’erogazione di cui in parola. Quindi per le autoambulanze o fate scontare il 20% dal venditore oppure chiedete il contributo – di norma si ottiene in misura inferiore.

Inoltre, il bene è inalienabile – con eccezioni – per 5 anni e non più per tre anni. Nel caso fosse ceduto secondo le indicazioni del regolamento, “l’organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing puo’ continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo” (art 3, c 5)

Sono state poi modificate le quote percentuali di fondi destinati alle tipologie di acquisti (art 4).

Purtroppo si registra un inasprimento burocratico sulla documentazione da produrre (art 5, c 2) e, tenuto conto che proprio ora è il periodo nel quale le organizzazioni chiedono i contributi per gli acquisti realizzati, qualche dubbio sull’opportunità di far applicare da subito queste regole sovviene.

Allego i due testi a confronto e aspetto – se credete – vostre considerazioni.

Raffronto regolamento per contributi a ONLUS e ODV (pdf)

Carlo Mazzini

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2 commenti

  1. Riguardo alle attività commerciali consentite alle onlus, in riferimento al decreto del Ministero delle Finanze di cui al punto 1/e) “…..verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50% i costi di diretta imputazione….”
    Cosa si intente per “costi di diretta imputazione”; il costo per il personale nella cessione di beni è imputabile.
    Se possibile vorrei sapere quale è l’articolo di legge che entra più in dettaglio.
    Chiedo scusa della sede non adatta al mio quesito.
    Saluti, Marco Viti

    • Attenzione. Quelle da lei citate sono le attività commerciali e produttive (marginali nella quantità e nella qualità) delle organizzazioni di volontariato, non delle onlus in generale.
      Venendo alla sua domanda, tenga conto che si parla di attività di prestazioni di servizi e non di cessione di beni; in generale, poi, bisognerebbe – per capire quali costi sono direttamente imputabili – avere maggiori elementi. Se una persona realizza più servizi tra cui anche quello commerciale, è bene capire quale metro utilizzare per quantificare il suo apporto diretto.
      Si consiglia pertanto di chiedere ai propri revisori di consigliare ed approvare l’ipotesi più corretta di imputazione dei costi

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