Addio alle Onlus: lettera aperta ai loro responsabili

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Gentili Presidente, Consiglieri, Direttore e Segretario di una Onlus,

come sapete, con l’approvazione del Decreto Legge 84/2025, la riforma del Terzo Settore entra nella sua fase definitiva: dal 1° gennaio 2026 scatta il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS), mentre la qualifica di Onlus e il D.Lgs. 460/1997 cessa di esistere.

Nessuna proroga in vista. Entro il 31 marzo 2026, ogni Onlus dovrà essere iscritta al RUNTS, pena:

  • la perdita di tutti i benefici fiscali e reputazionali (5 per mille, liberalità deducibili, accesso ai bandi);
  • e, soprattutto, l’obbligo di devolvere l’aumento patrimoniale maturato durante il periodo di qualifica.

È una transizione non più rimandabile, che richiede decisioni rapide e strategiche. In questo contesto, possiamo distinguere due tipologie di Onlus:

  1. Le Onlus “A”, sostenute principalmente da donazioni. Per loro il passaggio a ETS è ormai solo una formalità, grazie al chiarimento degli articoli 79 e 80 CTS. È tempo di iscriversi al RUNTS.
  2. Le Onlus “B”, che svolgono attività remunerate da enti pubblici o beneficiari. Per loro il cambiamento è sostanziale: dal 2026, l’art. 150 TUIR non sarà più applicabile. Saranno i commi 2, 2-bis e 5 dell’art. 79 CTS a stabilire la natura commerciale delle attività e la qualifica dell’ente. Il CTS propone (art. 80) un regime forfettario, meno favorevole ma sostenibile. Resta però aperta la questione IRAP, con divergenze regionali.

Che fare, dunque?

  • Le Onlus “A” devono procedere senza indugio all’iscrizione al RUNTS.
  • Le Onlus “B” devono:
    • mappare le attività svolte,
    • stimare ricavi e imposte,
    • valutare la possibilità di:
      • restare ETS non commerciali,
      • diventare Imprese Sociali,
      • oppure segmentare le attività su più soggetti giuridici.

Il tempo per decidere è ora. Non fate affidamento su proroghe o rinvii. Convocate un consiglio, fate le vostre valutazioni, dotatevi degli strumenti necessari – giuridici, fiscali, gestionali – per affrontare questa transizione con consapevolezza.

Una nota finale: l’eccesso di delega

Alcuni autorevoli giuristi sostengono che il superamento della qualifica Onlus eccede i limiti della legge delega (art. 9, c.1, lett. m, L. 106/2016), che chiedeva soltanto una “revisione” e non una cancellazione del regime Onlus. È una tesi a mio parere giuridicamente fondata.

Ma la domanda è: che ve ne fate, oggi, degli arguti e anche condivisibili ragionamenti dei giuristi?

Se, con tutta la loro competenza e le loro reti, non sono riusciti finora a fermare la locomotiva CTS, è realistico pensare che una pronuncia della Corte costituzionale, se mai arriverà, lo farà prima del 31 marzo 2026?

Forse sì, forse no. Ma il punto è un altro: voi potete permettervi di aspettare?

Valutate con lucidità. Ma valutate subito. E soprattutto, agite.

Carlo Mazzini

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