EAS, l’incubo è finito

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Il fatto di avere un obbligo senza possibilità di sanare l’eventuale inadempimento all’obbligo era una anomalia del tutto italiana, tipico di un fisco che guarda con occhio pregiudizievolmente colpevole chiunque non riesca a stare aggiornato alle rivoluzioni giornaliere che un legislatore distratto e spesso incompetente ci propina.

Pertanto, la nostra gioia è veramente grande nel sapere che per applicare due leggi già in vigore (231/90 e 212/00) ce ne vuole una terza, il cd DL semplificazioni (DL 16/12) e che questa terza norma finalmente sancisce che se sei in irtrado con un adempimento che ti concede agevolazioni fiscali, non ti è stato ancora contestato il mero inadempimento e se comunque hai soggettivamente diritto – per le tue caratteristiche – ad una agevolazione, puoi sanare l’inadempimento pagando 258 euro di sanzione e provvedendo ad adempiere.

Come già dissi alcuni giorni fa, questa norma avanzatissima per l’Italia, normale per una nazione civile, ci consente di uscire dall’incubo EAS. Ne parlo anche in un articolo pubblicato oggi dal Sole 24 Ore a pag 19; nella stessa pagina trovate un articolo di Elio Silva sulle novità legate agli accessi “facilitati” di GdF e agenzia entrate nelle associazioni e uno di Valentina Melis sulla fine dell’Agenzia del III Settore.

Tornando all’applicabilità della nuova previsione / facilitazione al caso nostro dell’EAS, leggete cosa riporta la relazione d’accompagnamento al decreto:

“Nell’attuale sistema tributario è possibile accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari previa presentazione di un’apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale.

Trattasi, ad esempio, del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del TUIR e decreto ministeriale 23 aprile 2004), del consolidato fiscale (articoli dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonché delle disposizioni di favore introdotte per gli Enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Con il comma 1 della presente disposizione, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.

In tali ipotesi, tuttavia, è necessario provvedere al contestuale pagamento della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471  nella misura minima prevista dalla disposizione (258,00 euro).

La norma in esame, che in altre parole intende salvaguardare il contribuente in buona fede, è strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento.”

Questa è una bella giornata, anche se piove.

Questo il testo dell’art 2, c 1 del DL 16/12 che non voglio neppure credere sarà modificato da senatori e deputati in sede di conversione in legge del DL. Non devono neppure leggerlo; non facciano danni!!!

Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Carlo Mazzini

 

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18 commenti

  1. Gent.mo Dott. Mazzini,
    leggo con piacere questo articolo, poichè sono impegnato in una associazione che, in piena buona fede e per banale ignoranza dell’esistenza del mod. EAS, non ha provveduto all’adempimento.

    Domanda: è già possibile sanare con il contestuale invio del modello EAS e il versamento dei 258€? Come dovrebbe essere versata la cifra?

    Oppure occorre necessariamente attendere la conversione in legge?

    La ringrazio anticipatamente per le risposte (in caso fosse possibile, la mia associazione provvederebbe a sanare lunedì stesso!)

    Saluti

    • E’ già possibile sanarlo. Bisogna utilizzare l’F24 ma ignoro – non sono commercialista – il codice tributo. Lo chieda ad un amico commercialista.
      Cordiali saluti

      cm

  2. Pingback: Modello Eas - FORUM - Il Commercialista Telematico

  3. Gent. mo Dott. Mazzini,
    sono il presidente di un motoclub di 7 ragazzi, a settembre scorso decidemmo di registrarsi ufficialmente come associazione, pertanto autotassandoci abbiamo fatto l’iscrizione al registro delle entrare e richiesto il codice fiscale. Abbiamo depositato per nostra ignoranza uno statuto atipico scaricato da internet, dove si menziona l’attività sportiva ma non la dicitura “associazione sportiva dilettantistica” e ovviamente eravamo totalmente all’oscuro sul modello EAS, e ne siamo venuti a conoscenza solamente in questi giorni, purtroppo non siamo riusciti a compilarlo entro il 31 Marzo per ovvi motivi.
    Ovviamente vorremmo sanare la situazione in qualche modo. Pensavamo di rettificare lo statuto dichiarando espressamente “associazione sportiva dilettantistica” e ridepositarlo e successivamente inviare il modello EAS.
    Gradirei sapere a cosa andiamo in contro, possiamo cavarcela pagando solamente la sanzione di 258 euro?
    C’è qualche altra soluzione?

    Saluti

    • In merito allo statuto, non fidatevi mai di internet; rivolgetevi al CONI locale alla federazione di riferimento in modo da potervi anche iscrivervi al registro delle sportive dilettantistiche.
      In merito all’ASD, dopo le modifiche dello statuto pagate 258 euro e mandate l’EAS
      cm

  4. Gent.mo Dott. Mazzini,
    il contact Center della Agenzia delle Entrate ad un mio quesito specifico sul tema risponde

    “… con riferimento all’applicabilità al caso di specie delle disposizioni recate dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, considerata la recente approvazione della norma e la conseguente assenza di chiarimenti ufficiali in merito alla sua portata ed applicabilità, non potendo questo servizio di assistenza svolgere attività interpretativa, La invitiamo a utilizzare l’istituto dell’interpello di cui all’art. 11 della Legge 212/2000 (http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/comunicatistampa/decreti/index.htm)”.

    In sostanza, al momento non esiste il codice tributo da inserire nel Mod. F24 e di fatto pare che non sia possibile in questo momento usufruire della sanatoria.

    Colgo l’occasione per ringraziarla delle informazioni che fornisce e le sarei molto grato se, su questo forum, potesse tenerci aggiornati sugli eventuali sviluppi inerenti questa importante questione.

  5. Buon giorno, sono il presidente di un’associazione dei consumatori, regolarmente registrata nel 2008 all’A.E. ma non dal notaio. A parte il sito internet che ho pagato con i miei soldi, non abbiamo soci o altre spese. Non abbiamo fatto la comunicazione ai sensi della legge 1991 n.398 e nè lo statuto e nè l’ atto costitutivo, sebbene siano a norma con i requisiti previsti dall’art 148 TUIR, indicata la sede fisica dell’associazione, limitandosi a riportare solo il luogo in cui è stato sottiscritto l’atto costitutivo. Cosa mi consiglia di fare?Posso pagare la sanzione di € 258,00 e basta o c’è dell’altro in considerazione dell’omissione della sede e della omessa comunicazione ai sensi della legge 1991 n.398?Il decreto sulla semplificazione, relativamente al termine utile per tale adempimento dice:
    ” b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;”.
    In italiano semplice qual è il termine utile per provvedere a detto pagamento?La ringrazio in anticipo per la sua dispposnibilità

      • Tecnicamente non abbiamo soci, anche perchè dopo la registrazione dell’associazione all’A.E. e la realizzazione a mie spese del sito web, non abbiamo fatto più nulla.Grazie in anticipo della risposta

        • Gentile Francesco, lei è un avvocato. Non può esistere un’associazione che non associ nessuno. Cosa fa, il solitario? Come l’ha costituita l’associazione, con chi? La prego, non mi risponda perché non mi interessa nello specifico. La questione di fondo – è imbarazzante dirlo a lei, ma lei fa di tutto per farselo dire – è che il 148 ecc è fruibile solo se vi è una vera realtà associativa, se vi sono più soci che mettono assieme risorse (quote sociali, ma anche tempo, partecipazione) per perseguire il fine.
          A Roma direbbero: sennò de che stiamo a parlà?
          (scusate amici romani)

          Cordiali saluti

          cm

  6. Fabio Tommei on

    Avrei un quesito da porre alla Vs. attenzione, mi scuso fin d’ora se lo inserisco in una sezione che non corrisponde puntualmente al contenuto della mia domanda ma che credo sia la più attinente per la realtà di una A.S.D..
    Nel caso di liquidazione trimestrale dell’IVA, dove vanno riportati i relativi dati nella colonna 9 del Registro IVa Minori?In corrispondenza dei mesi di chisura di ciascun trimestre o di quelli nei quali viene effettuato il versamento (da compiersi entro il giorno 16 del secondo mese successivo)?
    Ringrazio anticipatamente chi avrà la disponibilità di rispondermi.

  7. Gentile Dott. Mazzini, sono socia fondatrice di un’associazione culturale no profit. La nostra associazione non è molto attiva sul territorio, ma propone sporadicamente laboratori o visite guidate ai pochi soci che carinamente ci supportano. Dico questo per motivare la nostra ignoranza in fatto di modello Eas. Infatti, abbiamo scoperto solo sabato, tramite un’amica, che avremmo dovuto compilarlo già da tempo. La nostra assopciazione è aperta dal 2008. Nel 2010 abbiamo chiesto una consulenza al CSV di Milano che non ci ha mai parlato di tale modello.
    Cercando informazioni su internet, abbiamo appreso che entro il 30 settembre è possibile sanare questa situazione pagando una sanzione di 258 euro. La domanda è: “Noi non siamo comunque fuori tempo massimo dati gli anni trascorsi dalla nostra nascita come associazione?”.
    La ringrazio per la disponibilità.

    Cordiali saluti

    giovanna

    • Gentile Giovanna
      io collaboro da anni col Ciessevi ed è possibile che quando avete incontrato il consulente (magari ero io!!!) nulla vi abbia detto in merito all’EAS; o perché se ne è scordato, oppure perchè la vostra descrizione delle attività e di come le svolgete lo ha indotto a ritenere che l’adempimento EAS non fosse applicabile al vs caso. Questo non per difendere Ciessevi – che non ne ha bisogno – ma per dire che a volte i quesiti si espongono in modo non completo, data la natura volontaristica degli amministratori.
      Lei dice: “propone sporadicamente laboratori o visite guidate ai pochi soci che carinamente ci supportano”. Cosa vuol dire? Che pagano i servizi perchè richiesto ed obbligatorio, oppure il “carinamente” induce a pensare che chi vuole lascia un obolo?
      Nel secondo caso – in assenza di altre entrate derivanti da corrispettivi o quote sociali – l’EAS non è dovuto, nel primo invece sì.
      Il termine del 30 settembre, infine, è vincolante per la rimessione in bonis del 5 per mille 2012, non per l’EAS.

      Cordiali saluti

      cm

  8. La ringrazio per le informazioni. Sicuramente rientriamo nel caso da modello Eas. Infatti i nostri pochi soci versano 3 euro all’atto dell’iscrizione e per alcune attività proposte pagano una quota minima.
    Possiamo compilare il modello e pagare la sanzione anche ora, o esistono dei termini entro cui provvedere al pagamento?

    Grazie ancora per la disponibilità.

    giovanna

    giovanna

  9. La mia associazione, fondata nel 2003, non ha presentato il modello EAS (ho scoperto ieri che esisteva).
    Cosa mi consiglia per rimediare, se possibile? Provvedere subito a presentare il modulo, anche se fuori tempo massimo (ma se pago la sanzione fuori dai termini serve a qualcosa?) od attendere evoluzioni della vicenda (mi sembra che ancora non ci siano precedenti al riguardo)?
    Siamo degli appassionati di birra, mediamente una cinquantina, raccogliamo quote associative per circa 1000€ all’anno e, avendo nello statuto le norme antielusive necessarie, periodicamente effettuiamo dei gruppi d’acquisto nei quali ci procuriamo sia birre da consumare direttamente in riunioni che si tengono presso locali (ma riservate ai soci, con pagamento esclusivo del costo), che ci fanno pagare quello che mangiamo, sia birre che vengono girate, esclusivamente ai soci, sempre a prezzo di costo, come dimostrato dal pagamenti, effettuati solo con bonifici sul conto corrente – intestato a me, Presidente, ma utilizzato eclusivamente per la’Associazione – con precisa causale e sottoscrizione, al momento del ritiro, di dettagliata ricevuta che riporta i prezzi corrispondenti a quelli d’acquisto, addirittura trasporto escluso.
    Il giro degli acquisti annuali è di circa 12.000€, regolarmente fatturati all’Associazione.
    Cosa rischierei ora se venissi accertato?
    Mi sembra di avere capito che potrebbero tassarmi le quote sociali dal 2009 ad oggi, ma riguardo all’acquisto ed alla distribuzione delle birre ai soci, dalla quale non ricaviamo alcun utile?
    Essendo automaticamente divenuta un’associazione “commerciale” potrei essere sanzionato per non avere tenuto una contabilità corretta?
    Ringrazio e saluto.

    • Le conseguenze che lei espone sono tutte plausibili.
      Al suo posto comunque manderei l’EAS con il pagamento della sanzione.
      Se c’è da combattere, combatterà.
      Lei pensa tra sè e sé: e se chiudessi l’associazione? Rischierebbe comunque per i prox 5 anni, e da parte sua non potrebbe invocare la buona fede.

      Cordiali saluti

      cm

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