Decreto “anti crisi”, grandi novità: salvo il volontariato, continuano i problemi per il resto del non profit e altre norme “di favore”

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Facciamo un passo indietro.
L’art 30 (del DL 185/08) è quello recante la bella idea di mettere in difficoltà tutto il non profit “associativo” con l’ottima ragione che “ci sono delle mele marce”.
Mettere in difficoltà nel senso che le organizzazioni dovranno inviare una sorta di autocertificazione sulle proprie attività commerciali e sui requisiti statutari, pena la rubricazione in commerciale di qualsiasi attività (perdita conseguente di status di non commercialità).
E’ il solito discorso che le malefatte dei malfattori devono essere pagate da chi malfattore non è.
Vi sembro populista?
E’ lunedì mattina e già si presenta una settimana non indifferente in termini di carico di lavoro ecc.

Prima di Natale, molte forze del non profit hanno agito sui membri delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, spingendo o all’abrogazione totale (subito negata dalle forze del Governo, al grido di “via i ladri dal non profit!”; date a me del populista, ora?) o all’attenuazione del peso “per settore”.
Il risultato è:
– il volontariato iscritto non deve sottostare all’odiato adempimento, ma viene ribadito che le attività commerciali e produttive marginali sono le sole che possono realizzarsi per dirsi ODV e per non perdere la qualifica di Onlus (mostro giuridico, ma vabbè)
– idem per le pro loco (che optano per la 398/91) e per le associazioni sportive dilettantistiche che non effettuano attività commerciale (ne esistono)?
– le altre organizzazioni (questo è rilevante) non saranno subito “punite” (esclusione dai benefici fiscali), ma saranno comunicate loro notizie dalla DRE locale in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmesse;
– il registro CONI sopravvive e lotta con noi.

Inoltre sono state aggiunte due norme di rilievo fiscale molto interessanti.
Il comma 4 è stato sostituito con altro comma 4 che parla di qualifica di Onlus per quelle organizzazioni che fanno attività di beneficenza con erogazioni gratuite in denaro (sic!!!) a favore anche di “non Onlus” ma comunque di enti che operano prevalentemente nei settori delle Onlus.
E’ stato voluto dalle Fondazioni di Comunità che tempo addietro si erano qualificate come Onlus (sbagliando) e che avevano qualche difficoltà (diciamo così) ad erogare somme a favore di enti non onlus, come invece bramavano.

I commi 5-bis e 5-ter danno l’opportunità alle Onlus di acquistare (a titolo oneroso) immobili con applicazione della tariffa di euro 168 (imp di registro (FORSE NO, vedi oltre) e altrettante per ipotecarie e catastali).
Tutto ciò fino alla fine del 2009 (vedi 5-quater); quindi una norma “a tempo”.

Dice la relazione (23 dic 2008): “(Gioacchino Alfano, proponente, ndr) Segnala quindi il proprio emendamento 30.1, il quale interviene su quello che ritiene essere un errore normativo. Ricorda infatti che il trasferimento di immobili alle ONLUS è esente da imposta di registro e catastale mentre, con evidente incongruenza, ciò non vale per l’acquisto da parte dei medesimi soggetti.”

Qui in calce l’art 30 riformulato (da me, con taglia, copia ed incolla; possibili ma non sperabili errori) e gli emendamenti approvati sabato 10 gennaio.
ATTENZIONE: esce così dalla Commissione, ma deve essere ancora approvato dalla Camera e poi dal Senato! (Agg.to ore 14; il testo qui in calce è quello che trovate qui sul sito della Camera con qualche dubbio su una parte non inserita sulle imposte di registro).

Cordiali saluti

Carlo Mazzini

*****

ART 30 come riformulato dalle Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI)

(Aggiornato ore 14 del 12.01)
Corsivi = aggiunte
Barrati = abrogazioni

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, che trasmettano per via telematica all’agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate al fine di consentire gli opportuni controlli.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ed agli enti associativi dilettantistici iscritti al registro del CONI che non svolgono attività commerciale.
2. Con il medesimo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, nonché le modalità di comunicazione da parte dell’agenzia delle Entrate dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. L’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.

4. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale».
5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.

((5-bis. All’articolo 11-bis della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, nono periodo». )) Questo comma non figura più nel nuovo testo inviato all’assemblea della Camera ???

5-bis. Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo»
.5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Ecco gli emendamenti votati e approvati


ART. 30.
Al comma 1, sostituire le parole: e che trasmettano con le seguenti: e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, trasmettano.
Conseguentemente: 
a) al comma 2 dopo le parole: «anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5»; 
b) al comma 5, sopprimere le parole da: «e che trasmettono» fino alla fine del comma. 
30. 22. (Ulteriore nuova formulazione) Duilio.
Al comma 1, dopo le parole: all’Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: , al fine di consentire gli opportuni controlli.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, sostituire le parole: «dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa» con le seguenti: «in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1». 
b) sopprimere il comma 4. 
30. 6.(Nuova formulazione) Savino, Barbaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ed agli enti associativi dilettantistici iscritti al registro del CONI che non svolgono attività commerciale. 
30. 8. (Nuova formulazione) Fugatti, Bitonci, Bragantini, Forcolin, D’Amico, Simonetti, Polledri, Comaroli, Barbaro.
Sostituire il comma 4 con il seguente: 
4. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale». 
30. 30. (Nuova formulazione) Savino.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 
5-bis. All’articolo 11-bis della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, nono periodo». 
5-ter. Al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo». 
5-quater. Le norme di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
30. 1. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

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11 commenti

  1. Un chiarimento: l’art. 30 del D.L 185/08 riguarda soltanto chi ha circoli privati, ecc? Perchè l’articolo in questione parla di questo…
    Grazie per le risposte
    Claudio

  2. L’art 185/08 interessa tutti gli enti di tipo associativo; la rubrica (titolo) dell’articolo fuorvia.
    L’autocertificazione o la dichiarazione deve essere ancora emanata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (lo dovrebbe fare entro il 29.1)

    CM

  3. A questo punto, le OO. di VV. che esercitano attività commerciali e produttive oltre il limite della marginalità perdono la qualifica di ONLUS; tuttavia, se inviano la fantomatica dichiarazione telematica debitamente compilata e sono a posto con i requisiti statutari (peraltro previsti non dalla normativa fiscale, ma della propria legge di riferimento?!?), secondo voi possono usufruire del beneficio della de-commercializzazione delle somme corrisposte dai soci, al pari degli altri enti non commerciali?
    Io tenderei a rispondere positivamente, anche perché, se non erro, la 266/91 lo prevede espressamente (art. 9, mi sembra)

  4. Ricapitoliamo, necesse est.
    In linea generale, le organizzazioni di volontariato non sottostanno all’art 148 del TUIR, quello richiamato dall’art 30 del Decreto anti crisi.
    Le uniche attività commerciali e produttive marginali che (in quanto tali) possono effettuare sono quelle richiamate dal DM 25.05.95. Possono continuare a dirsi ODV e ONLUS di diritto (secondo l’interpretazione data dallo stesso art 30) solo se effettuano le sole attività del DM 25.05.95.
    Nel caso da lei prospettato – molto NEGATIVO per una ODV – la ODV perderebbe la qualifica Onlus, sarebbe obbligata ad inviare i dati e le notizie secondo il modello che deve essere ancora pubblicato dall’Ag delle Entrate, e se rientrasse nei presupposti del 148, potrebbe beneficiare della decommercializzazione di cui allo stesso articolo.
    C’è un “però” (c’è sempre un “però”).
    Come fa una ODV ad avere tutti i requisiti di cui all’art 148? Attenzione deve averli sostanziali ma anche letterali; nello statuto deve esserci scritto – ad esempio – che non è consentita la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. C’è scritto?

    Inoltre, il fatto di fare attività che esondano i limiti del DM 25.05.95 ci pone fuori dal registro; l’associazione dovrebbe essere cancellata dal registro, perchè esercita attività ad essa non permesse (l’art 5 L 266/91 è tassativo ed esaustivo nell’elencazione delle risorse del volontariato).
    Se viene cancellata si apre il problema di capire da quale momento non ha avuto più le caratteristiche di ODV e di ONLUS, con conseguenze su donazioni, contributi ecc.
    Mettiamola in questi termini: sarebbe abbastanza tragico scoprirsi non più ODV!

    Carlo Mazzini

  5. La ringrazio per la risposta così tempestiva.
    La maggior parte degli interpreti propende, in effetti, per la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 5 della L. n.266/91 (anche se, di fatto, esistono da anni fior di OO. di VV. dotate di partita IVA, ma questo è un discorso diverso). A me questo orientamento sembra corretto e condivisibile in linea di principio, però mi domando come si possa conciliare con la previsione secondo cui le operazioni delle OO. di VV.non si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi a fini IVA (art. 8 L. n. 266/91). In altre parole, che senso avrebbe la norma, se l’esercizio in via continuativa delle attività commerciali fosse escluso in radice?
    Lo stesso discorso potrebbe valere anche per l’art. 9 della L. n. 266/91, per cui alle OO. di VV. si applicano le disposizioni dell’art. 148 TUIR sulle attività decommercializzate, tra le quali sono presenti le attività di prestazioni di servizi e cessioni di beni ai soci dietro corrispettivi specifici.

    Per quanto riguarda l’aspetto dei requisiti statutari, l’art. 9 della L. n. 266/91 richiama direttamente appunto l’art. 148 del TUIR, per cui i benefici di quest’ultima norma potrebbero applicarsi alle OO. di VV. dotate dei requisiti statutari previsti solo dalla L. n. 266/91, a prescindere dagli elementi previsti dal TUIR.
    In questi casi, potrebbero applicarsi i principi per cui la legge speciale deroga alla generale e la legge successiva deroga alla precedente…

    adesso mi fermo perché mi sono dilungata veramente troppo, ma penso che l’art. 30 porterà ulteriori grane a un settore già martoriato dalla legislazione…
    grazie ancora

  6. Ricostruiamo l’argomento
    L’art 9 della L 266/91 non parla del 111 ora 148 del DPR 917/86 ma del 598/73, art 20 (normativa precedente sull’Imposta diretta sui redditi), primo comma che dice:
    “Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell’esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell’art. 2 (enti non commerciali ndr). Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.”
    La differenza tra quell’articolo 20 primo comma e l’attuale 148 del TUIR è notevole.
    Da quando è stato modificato il 148 (con l’art 5 del D Lgs 460/97), la nuova condizione sine qua non è stata quella di conformarsi a certe norme di democraticità ecc con inserti obbligatori a livello statutario.
    Ciò che valeva nel’91 con il 598 non ancora perfettamente trasfuso nell’allora 111, ora non può più valere proprio perché il 148 (già 111) ha cambiato notevolmente “tenore” e condizioni.

    E poi: qual era l’intenzione del legislatore della 266/91? Quella forse di favorire indirettamente i soci andando strabicamente a negare ciò che si diceva nei primi articoli della 266, e cioé che non deve mancare qualsiasi lucro anche indiretto e non deve e l’attività non deve essere più esclusivamente di solidarietà?
    Art 2, c 1 Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

    Solidarietà vuol dire – ritengo – “terzietà”, attività rivolta solo ai terzi.

    Credo invece che nei pasticci di un legislatore … pasticcione, il primo comma debba intendersi limitatamente alle quote sociali, richiamate nella prima parte del primo comma, altrimenti nella stessa norma si avrebbero due disposizioni incongruenti tra loro.

    In relazione all’art 8, c 2 sull’IVA, credo che il riferimento principale possa essere la tipologia di attività commerciale e produttiva marginale. Questa – che sarebbe altrimenti commerciale – ha dovuto essere tolta dall’ambito IVA in modo esplicito. Il comma 4 dell’art 8 provvede a togliere le attività commerciali e produttive marginali dall’ambito della commercialità delle imposte dirette.

    Cordiali saluti

    Carlo Mazzini

    • SILVANA CREPALDI on

      Chiedo aiuto!!!!
      Siamo un gruppo di amici e stiamo per fondare un’associazione culturale NO-PROFIT (cioè siamo tutti e solo volontari) per organizzare visite guidate in Italia e non solo. Pensiamo di arrivare a 200 soci circa.
      Dobbiamo avere il C.F. o la P.IVA ?
      Grazie se mi aiuterete. C’è tanta confusione in questo campo!!!

      • In effetti c’è tanta confusione; sappia però che non è possibile dare una risposta secca ad una domanda che implica “n” variabili.
        L’associazioni si costituisce e la prima cosa che fa – in sede di registrazione dell’atto – è farsi assegnare un codice fiscale.
        Poi inizia a capire se l’attività di “visita guidata” è o meno commerciale; a favore di chi la realizza, se vi è inclusa anche la parte del viaggio ecc.
        Tenga conto che l’attività di organizzazione di viaggi è di per sè sempre commerciale, con poche eccezioni; le APS affiliate alle associazioni di promozione sociale di cui alla L 287/91, sindacati, associazioni politiche e di categoria e le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose (cfr ad es art 148, cc 5 e 6, DPR 917/86).
        Queste sono alcune informazioni che le accenno solo perché lei inizi a farsi un’idea, meglio – molto meglio – con l’aiuto ad esempio di un Centro di Servizio. Li trova qui.
        cm

  7. Grazie di nuovo per la sua risposta.
    Sull’obbligo di trascrivere le previsioni statutarie di cui all’art. 148, comma 8, TUIR anche alle O. di V. , a fini di fruizione dei noti benefici fiscali, rimango perplessa.
    Ad es. la 266 prescrive la redazione di un bilancio, l’art. 148 del tuir la redazione di un rendiconto economico e finanziario. Non mi pare coerente, inoltre, prevedere l’obbligo di sentire l’Agenzia delle ONLUS, in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, considerato che i “controllori” delle O. di V., per tutti gli altri aspetti, rimarrebbero le Province. Le O. di V. rappresentano una categoria specifica di enti non commerciali; si potrebbe forse applicare il principio per cui la legge speciale prevale su quella generale. Se si dovessero applicare le previsioni di cui all’art. 148 si verificherebbe il contrario.
    Quanto al concetto di solidarietà, anche il D.Lgs. n. 460/97, il quale fa riferimento appunto ad esclusivi fini di solidarietà sociale, all’art. 10, comma 3, prevede che tali finalità “s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti”. Anche la Corte Costituzionale (n. 75/92) si era espressa in materia, proprio in riferimento al volontariato, definendo come solidale l’attività non compiuta “per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona umana”, senza far riferimento all’aspetto della terzietà.
    Infine, in riferimento al regime iva, mi sembra che la dicitura “operazioni” sia molto ampia, proprio paragonata al comma 4.
    Comunque, di fronte alla mancanza di una legislazione chiara, ovviamente le interpretazioni divergono…vedremo che succederà …
    grazie ancora e cordiali saluti

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