Ecco le incerte regole per iscriversi nell’elenco della cooperazione internazionale

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Appena insediato il nuovo Vice Ministro Giro, si è riunito il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo e ha deliberato le Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro.

E’ un momento importante, un passaggio chiave per capire chi farà parte (e chi no) del mondo della cooperazione internazionale lato “non profit”; vi ricordo infatti che esiste anche un lato for profit della CI previsto proprio dalla nuova legge sulla cooperazione internazionale.

Allego in fondo il pdf che mi è stato inviato da due ONG e un’istituzione (grazie a tutti!). Ci sono buone possibilità che sia proprio questo il documento deliberato dal Comitato (d’ora in poi chiamiamolo CCCS).

Le linee guida ripropongo – come ovvio – il comma 2 dell’art 26 della L 125/14 in relazione ai soggetti che possono ottenere lo status “di organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro” che operano nella CI.

Vediamo i punti oscuri delle Linee guida.

Il primo deriva da un vulnus della legge. Parla di soggetti senza scopo di lucro ma include tra questi le “organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo”. Ora, sappiamo tutti che i piani dell’assenza di scopo di lucro e dell’attività commerciale sono distinti. Posso fare istituzionalmente attività commerciale e essere soggetto senza scopo di lucro. E’ meno pacifico – almeno in termini di senso – che se io metto insieme una serie di commercianti che vivono dell’attività commerciale, quindi hanno un loro legittimo lucro, e se questi aumentano il proprio lucro nello stare insieme (registrando quindi un maggiore profitto rispetto allo stare da soli) realizzo di fatto un sistema “for profit”. Non rileva a mio avviso che la compagine che viene formata da questo rassemblement non divida gli utili a fine anno, in quanto di fatto porta lucro soggettivo ai soggetti che fanno parte dell’ente stesso.

Come questo rassemblement possa dichiararsi “senza scopo di lucro” per me resta un mistero.

Nelle linee guida si legge al punto 8 del paragrafo II che gli enti devono soddisfare il requisito di “non essere controllati da enti con finalità di lucro, né essere collegati ad enti con finalità di lucro in modo tale che questi ultimi esercitino sul soggetto richiedente un’influenza notevole o possano trarre beneficio economico significativo dai contributi pubblici ricevuti”. Ditemi ora come un’organizzazione di commercio equo solidale non possa dare beneficio economico a soggetti con scopo di lucro come possono essere i contadini boliviani o gli agricoltori del Bangladesh! Dimenticatevi delle “buone azioni” di queste organizzazioni (condividibilissime) e concentratevi sul significato delle parole. E chiedetevi come mai questo tipo di attività non sono state inserite tra quelle dei soggetti for profit previsti nell’art 27 della legge sulla CI. Questo ragionamento ci porta lontano, su temi già calcati, tipo la differenza tra non profit e terzo settore, svolgimento di attività commerciali (che il punto 7 del II paragrafo delle linee guida dice che devono essere accessorie ma che per questo tipo di soggetti così come per le imprese sociali e cooperative non sono per nulle accessorie ma prevalenti!).

Peraltro il punto 8 prima richiamato continua nel solco della 49/87 e ripropone la questione del divieto per le Onlus (ora ancor più per le vecchie ONG che sono Onlus a tutti gli effetti) di essere collegati a soggetti for profit, così che siamo punto e a capo con la questione del “ramo” aziendale dei soggetti non profit.

Al punto 10 si fa riferimento (in fondo) al fatto che non sono ammessi i soggetti che fanno solo attività grant-making, e qui si apre una questione abbastanza spinosa. Chi non è ex-ONG si vedrebbe pertanto discriminato se eroga “soltanto” vagonate di soldi per i paesi in via di sviluppo, pratica spesso utilizzata da certe ex-ONG che magari non hanno cooperanti propri ma che erogano a branch locali le risorse raccolte in Italia. Scrivere nelle linee guida “non è considerato sufficiente lo svolgimento di sole attività accessorie in iniziative elaborate e realizzate principalmente da soggetti terzi, né le attività di raccolta e trasferimento fondi a favore di soggetti terzi” mi sembra un’arma a doppio taglio. Forse sarebbe meglio specificare maggiormente.

Salto a piè pari le modalità di iscrizione dei nuovi soggetti della cooperazione, rilevando soltanto come non si indichi come l’ente cui è stata rifiutata l’iscrizione (o che sia stato cancellato) possa ricorrere e in quale giurisdizione. Brutto malvezzo della PA che continua e si conferma.

L’iscrizione delle ex-ONG presenta una novità di agevolazione (dovuta!) in termini di adempimenti. Chi era ONG alla data del 31.12.2015 (perché a quella data? Boh!) può presentare domanda di iscrizione all’elenco entro 30 gg dalla pubblicazione del presente atto, senza presentare la documentazione richiesta agli altri “nuovi” soggetti, se non le variazioni intervenute e non ancora comunicate.

Tutto bene se non che:

  • quando verrà stato pubblicato il presente atto? Non si sa, nel senso che Vita ci informa che la delibera è del 29.1, il sito della cooperazione (Min Esteri) in un posto afferma che (il 29.1) che “oggi si è riunito il CCCS”, in un altro il comunicato è dell’1.2 e riporta nuovamente “oggi …”. Non sappiamo DOVE vengano pubblicate le linee guida e con che data; ad oggi io non ho trovato sul lentissimo sito della cooperazione le Linee Guida! Da quando dobbiamo far partire i 30 giorni? Sappiate che se fosse il 29.1, il termine ultimo sarebbe il 28 febbraio.
  • se non lo mando entro 30 gg, io, ex-ONG, posso iscrivermi alle stesse condizioni di facilitazione di procedura o no? Se no, perché? Se sì, perché mi hanno dato 30 gg se è un limite perentorio? E per quale ragione si tratterebbe di un limite perentorio?

Per ora può bastare. Salutiamo con soddisfazione il fatto che a più di 500 giorni dalla sua promulgazione la L 125/14 sia finalmente operativa e speriamo che le prossime decisioni siano scritte con un maggiore rispetto della logica.

Come riferito, su Vita hanno pubblicato per primi la notizia (ma non i documenti). Forse con umorismo involontario, hanno titolato “L’Agenzia per lo sviluppo accelera il passo”; in effetti si parla di una distanza di soli 500 giorni dalla L 125/14!

Qui le Linee_Guida

Vi segnalo anche questo interessante articolo di info-cooperazione

Carlo Mazzini

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3 commenti

  1. Nei vari forum di settore vedo frotte di commentatori che si stupiscono che il famoso elenco unico che comprende il coacervo di Ong, cooperative, botteghe e imprese richieda requisiti per l’iscrizione uguali per tutti.
    Una assurdità (vero),ma se l’elenco è unico era ovvio aspettarselo.
    Per una Ong sono requisiti ridicoli (anche per le più piccole), per gli altri soggetti forse sono davvero inarrivabili.
    Tra colleghi di Ong scherziamo sul fatto che si sia cambiato il nome “Agenzia”….ma le teste siano sempre le stesse. E poi come dimenticare il fascino del “taglia incolla”.
    Copia-incollare i requisiti già previsti per le Ong per il mantenimento dell’idoneità era così facile…. e affascinante.

  2. Pingback: Eleggibilità dei soggetti della cooperazione, cambiare tutto per non cambiare niente! | Info cooperazione

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