Guida dei commercialisti sulle donazioni: utile … se la correggono

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CNDCEC è l’acronimo di Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel quale da anni opera con ampio beneficio delle non profit una Commissione sul non profit.

In passato sia i dottori commercialisti (soprattutto), sia i ragionieri hanno prodotto una copiosa mole di documenti chiamati “raccomandazioni” che hanno introdotto alcuni temi soprattutto legati alla rendicontazione e alla trasparenza nel non profit. Iniziative utilissime dal lato pratico per il non profit il quale ha di sicuro un debito con questi professionisti.

A fine maggio è uscito un nuovo documento, non più una raccomandazione ma una vera e propria guida alle donazioni al non profit. Vi si include anche il 5 per mille, giusto per non farsi mancare un pò di copia ed incolla, in quanto di reale polpa – nella normativa e prassi del 5×1000 – vi è proprio poco.

Da questa pagina potete scaricare il testo

Premetto che, come credo in molti, son ben contento di vedere che tanti professionisti si danno da fare per redigere Guide, Manuali ecc per il non profit. Tutto ciò che può essere utile al terzo settore, ben venga!

In merito alla Guida, ho però riscontrato due limiti.

Il primo è di natura soggettivo, cioè mi è parso un testo che “elenchi” e non spieghi. Si sono messi in fila una serie di riferimenti normativi e di prassi e via con l’elenco! Forse sarebbe stato più utile – anche per i commercialisti – avere un quadro della situazione, meglio definire i due oggetti dello studio (donazione e non profit) e il loro incrociarsi.

Il secondo limite è che vi ho riscontrato alcuni (pochi, in realtà) errori e dimenticanze.

Trascurando la trascurabile parte sul 5 per mille, gli estensori della Guida tagliano l’argomento “donazioni” vedendolo dai due punti di vista, i donanti e i beneficiari; ciò vuol dire che hanno ripetuto le informazioni due volte. Il che non è un male, anzi può essere utile perché, come era nelle intenzioni dei commercialisti, le diverse prospettive fanno risaltare i diversi obblighi, adempimenti, condizioni che gravano ora sul donante, ora sul beneficiario. Infine sono state redatte utili tavole sinottiche sempre dai due versanti.

Tutto bello se si riportano gli stessi concetti per la stessa norma (ripeto, vista da due prospettive diverse, ma il risultato non deve cambiare).

E invece non è proprio così

ONLUS: il vecchio regime della deducibilità delle erogazioni da imprese (soggetti IRES)

A pag 13 si legge

Deducibilità integrale entro il 2% del reddito d’impresa dichiarato fino ad un massimo di € 2.065,83, nel caso in cui l’Enp sia una ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 …

A pag 39, nella tavola sinottica 5 viene invece affermato: “Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 2.065,83 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato”, e così anche a pag 43 e 44 nella Tav 7.

Associazioni di promozione sociale

A pag 13, leggiamo “Deducibilità integrale entro il 2% del reddito d’impresa dichiarato fino ad un massimo di € 1.549,37, nel caso in cui l’Enp sia un’APS”

Ma a pag 44 nella tavola sinottica 6 viene detta un’altra cosa “deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 1.549,37 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato”

Avete capito la differenza?

In entrambi i casi (Onlus e APS) la definizione riportata nella prima parte della guida è sbagliata, in quanto i testi di legge cui si riferiscono non dicono “limite in euro FINO AD UN MASSIMO di Y%” ma dicono “deducibilità non superiore a € W o al X% del reddito d’impresa dichiarato”.

Infatti, art 100, c 2, lett h) DPR 917/86 dice che sono deducibili

“le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, …”

e poco dopo (che sono deducibili)

lett l)

“le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge”

Da ciò capiamo che i due termini sono differenti (assoluto e percentuale) per dare una possibilità fiscalmente vantaggiosa anche all’azienda che, ad esempio, avendo un reddito d’impresa inferiore a 100.000 euro volesse donare alle onlus o 75.000 euro per chi volesse aiutare le APS.

La “o” è una congiunzione con valore disgiuntivo, teso quindi ad escludere l’una o l’altra ipotesi. Nella Più dai meno versi – citata spesso nella Guida – si legge “sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”

Si nota, vero, la differenza?

La morale potrebbe essere che chi ha scritto la prima parte della Guida (in prosa) non si è coordinato con chi ha scritto la seconda parte (tavole sinottiche).

Anche se … in merito alle donazioni agli istituti scolastici (art 100, c 2, lett o-bis, DPR 917/86), non si riportano nella prima parte le misure (% e assolute) mentre a pagg 39 e 45 si fa l’errore che era stato fatto nell’esempio precedente nella prima parte. Il testo di legge afferma: “nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui” e invece per ben due volte la Guida dice “Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 70.000 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato”.

Incorreggibili!!!

 

In merito alle dimenticanze, non ho trovato da nessuna parte la citazione della più allettante tra le deducibilità per la ricerca scientifica, che è quella introdotta da Finanziaria del 2006 (art 1, c 353, L 266/05). Se si riesce ad essere iscritti ad un certo elenco – che viene poi pubblicato con DPCM – si ottiene una deducibilità totale sulle donazioni. Ne ho parlato in questo sito più volte (ad esempio qui).

 

Ed infine, cosa manca?

Due cose: prima di tutto il fatto di sapere quale norma è più applicata (da imprese e persone fisiche) di altre. Se non lo sanno i commercialisti!!! Bisognava, a mio avviso, dare un “peso” alle norme, alle facilitazioni, dato che molte sono alternative tra loro, ma non hanno la stessa applicazione pratica.

Secondo: manca una presa di posizione, parbleu!

Le norme citate sono tante (purtroppo non tutte). Le condizioni cui è soggetto l’ottenimento del risparmio fiscale sono ancora più numerose delle agevolazioni; per ogni deduzione / detrazione ci sono almeno 2 o 3 condizioni di applicazione.

In tutto questo, il CNDCEC non ha nulla da dire? Perorare una semplificazione? Una Guida deve dare certezze, concordo. Ma il profilo dell’ente estensore è così alto che una parolina conclusiva o lungo il testo in merito all’applicabilità dell’agevolazione poteva essere detta. O no?

Facciamo così. Consideriamo questa Guida una “Beta” ed aspettiamo fiduciosi la versione definitiva.

Carlo Mazzini

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