Le Onlus dimenticate dalle spending review

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Della spending review (SR) abbiamo parlato di recente per farci due risate sul 5 per mille (ancora tu? ma non dovevamo parlarne più?). I costi delle nevicate coperti dal 5 per mille e la possibilità – sì, certo – che i partiti che chiudono devolvino il patrimonio al fondo del 5 per mille. Che mattacchioni!

Esaurite le panciate dal ridere – ed è un riso amaro – torniamo a chiederci che senso abbia un’altra disposizione contenuta nel DL 95/12 convertito in Agosto dalla L 135/12.

E’ anche difficile da riassumere.

Si parla di rapporti tra enti pubblici e non profit nell’art 4, c 6, 7 e 8 del DL 95/12.

3 commi per 3 casi

Comma 6

L’acquisto, anche in base a convenzioni, da parte degli enti pubblici a titolo oneroso da enti di diritto privato (società e enti non profit) deve essere effettuato esclusivamente in base a procedure previste dalla legge nazionale conformemente con la disciplina UE.

E fin qui … ci sarebbe da obiettare: cosa avete fatto finora? Quali leggi avete applicato? Leggi non conformi alla disciplina europea? Facciamo finta di niente.

Gli enti privati che forniscono anche gratuitamente servizi agli enti pubblici “non possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche”. E qui già dissi che è una cretinata bella e buona. Per due motivi. Il primo è che il mio ente che fornisce ad una scuola un servizio gratuito di tutoring per i genitori – faccio un esempio tra i tanti – per il fatto stesso di essere “generoso” (è il suo fine!!!) non può ricevere IN GENERALE contributi. Perché? Qual è lo spirito della legge? Si vogliono bloccare le profferte veramente disinteressate di migliaia di enti all’ente pubblico perchè poi queste potrebbero chiedere – anche ad altri EEPP – contributi per altra attività? Bella idea, direi geniale. E’ un modo di risparmiare curioso non ricevere più servizi gratuiti per poi ottenerne soltanto a pagamento! Perché è questa la conseguenza: io mai più organizzerò un servizio gratuito per la scuola se poi non posso chiedere al Comune o ad altro ente pubblico un contributo per quella o qualsiasi altra attività. Più che una spending review una spending again!

Altro aspetto: cosa sono i contributi a carico delle finanze pubbliche? Non parleremo mica anche del 5 per mille, vero? L’espressione “ contributi a carico delle  finanze  pubbliche” è quanto di più vago e quindi di pericoloso che possa esistere.

Il comma continua con “Sono escluse …” e giù un elenco di tipologie di enti.

Primo aspetto: l’italiano. Sono escluse da che? Dal fatto che possono offrire servizi agli enti pubblici o dal fatto che non possono chiedere contributi se offrono servizi anche gratuitamente? OK, si presume che sia dal secondo – cioè dal divieto. E pertanto se sono escluse dal divieto, possono ricevere contributi anche se forniscono servizi agli enti pubblici.

Le tipologie di enti comprendono:

  • fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica
  • gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita’ culturali, dell’istruzione e della formazione,
  • le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
  • gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
  • le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
  • le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
  • le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
  • le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

Chi manca? A leggere bene mancano le associazioni e le fondazioni non diversamente “vestite” e le ONLUS non di diritto che NON operano nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita’ culturali, dell’istruzione e della formazione. Non sono ricomprese, e quindi non possono chiedere contributi se già prestano un qualsiasi servizio a favore di enti pubblici, gli enti della ricerca scientifica, quelli che operano nel settore sanitario, diritti civili, ambiente.

Però! Come pensata non è male!!! Hanno appena tagliato la possibilità di fundraising della contribuzione pubblica di una buona fetta del non profit.

Al comma 7, se non si fosse capita la stretta verso la legislazione europea, si afferma che a partire dal 1 gennaio 2014 i beni e servizi strumentali alle loro attività devono essere acquistati dalla pubblica amministrazione seguendo una legge già esistente. E’ ammessa l’acquisizione tramite convenzioni dai seguenti soggetti

  • le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
  • gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
  • le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 limitatamente alle acquisizioni di beni e  servizi  realizzate  negli ambiti di attivita’ previsti dalla legge
  • le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
  • le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

Se sono associazione, fondazione o una Onlus NON di diritto (qualsiasi sia il mio campo di intervento), non posso “vendere” beni o servizi ad un ente pubblico, anche quando la legge sulle Onlus me lo permetta.

Al comma 8 si parla di affidamento diretto; è possibile dare in affidamento diretto per l’acquisto di beni e servizi solo a favore di società pubbliche e sotto i 200k euro del valore dei beni o servizi. Ci sono eccezioni e sono

  • le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
  • gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
  • le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
  • le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
  • le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nuovamente associazioni, fondazioni non diversamente vestite e Onlus non di diritto (qualsiasi sia il loro campo di intervento) non possono “vendere” beni o servizi ad un ente pubblico.

L’unica cosa che ho capito è che la distinzione tra il comma 7 e 8 è che l’8 è un “di cui” del 7. In generale bisogna esperire un bando di gara; ma ci sono casi in cui si possa dare un affidamento diretto per l’acquisto. Nell’uno e nell’altro caso ci sono degli esclusi dall’eccezione di poter comunque trattare anche tramite convenzione con la pubblica amministrazione.

Mettiamola in questi termini.

Al netto di tutto, data la farraginosità dello scritto, hanno fatto di tuto per aumentare i ricorsi, le liti ecc.

E’ un bel modo per risparmiar soldi!

Qui di seguito i commi incriminati; qui il link di un articolo del prof Santuari che spiega – meglio – alcune delle brutture della norma

 

Carlo Mazzini

 

Art 4, cc 6 e segg DL 95/12

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli ((articoli da 13 a 42)) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita’ con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli ((articoli da 13 a 42)) del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita’ culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche’ le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali)).

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita’ mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.((E’ ammessa l’acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell’articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresi’ ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attivita’ previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione)).

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto puo’ avvenire solo a favore di societa’ a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014)). ((Sono altresi’ fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381)).

((8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381)).

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