Ieri il Ministero dell’Economia si è affrettato a dire che il termine entro il quale bisogna presentare la dichiarazione IMU è posticipato al 4 febbraio 2013, rispetto al previsto 30 novembre 2012.
Sorvoliamo sulle ragioni tecniche per cui è stata resa necessaria questa proroga (indovinate un po’? Hanno tardato ad emanare le istruzioni sulla dichiarazione!), ci interessa capire se e in quali casi l’ente non commerciale debba presentare questa dichiarazione.
CASO 1. l’immobile è esente ai sensi dell’art 7, c 1, lett i, D Lgs 504/72, in quanto senza ombra di dubbio l’ente non commerciale proprietario realizza nell’immobile soltanto la propria attività (tra le assistenziali, sanitarie ecc) e in modalità non commerciale. In questo caso, la dichiarazione IMU è dovuta (una volta per tutte), in quanto il Comune non può conoscere lo stato oggettivo (non soggettivo) dell’esenzione (il fatto cioè che l’ente realizzi attività in un modo e non in un altro).
CASO 2. l’immobile era stato prima utilizzato per le attività istituzionali non commerciali, ma nel corso del 2012 non è stato più utilizzato, è stato affittato ecc e quindi non è più esente (oppure si rileva che secondo il DM 200/12 l’attività pur essendo istituzionale non deve più considerarsi esente). La dichiarazione è dovuta se i cambiamenti di “destinazione” non sono conoscibili dal Comune.
E per il caso di utilizzo misto dell’immobile?
Bisogna aspettare che il Ministero produca un nuovo modello di dichiarazione ad hoc per i casi di utilizzo misto (non commerciale + commerciale) dell’immobile.
Quindi il termine del 4 febbraio 2013 dovrebbe interessare solo i casi 1 e 2, non quelli di utilizzo misto dell’immobile.
Carlo Mazzini
