Relazione illustrativa al decreto anti crisi: confermata la caccia alle streghe

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Intendiamoci. L’Agenzia delle Entrate ha bisogno di capire quali organizzazioni meritano le agevolazioni fiscali e quali no.
Ha bisogno e ha diritto. Anzi, ha il dovere di capirlo.
Di stanare i furbacchioni.
Detto questo ci chiediamo se veramente fosse necessario un ulteriore adempimento obbligatorio che si somma a tutti gli adempimenti che già la fiscalità italiana richiede (ai contribuenti, al non profit, ai professionisti, alle imprese).

La via più difficile sarebbe stata: coinvolgo Regioni e Province, e sarebbe stata la più corretta.
Perché sapete cosa può succedere – cari lettori – se una organizzazione di volontariato (iscritta al registro) viene dichiarata dall’Agenzia delle Entrate non conforme (per le attività commerciali e produttive marginali) al dettato della norma?
Può succedere che l’Agenzia delle Entrate dichiari “non più onlus” l’organizzazione di volontariato, e la Regione o Provincia, non rilevando ragioni per cancellarla dal registro, lascino la stessa nel registro.
Mostro giuridico: organizzazione di volontariato non onlus!

Di tutto questo non si parla nella relazione illustrativa al decreto; si parla delle ragioni etiche (che condivido in pieno) della misura.
Non condivido la misura.
Il 5 per mille non sembra aver insegnato nulla.

Ecco il testo prelevato dal sito de Il Sole 24 Ore


Art. 30 Controlli sui circoli privati

L’articolo subordina l’applicabilità del regime fiscale previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 in favore degli enti associativi alla trasmissione all’Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte le associazioni, sia di nuova costituzione che già costituite.
Con provvedimento del Direttore verrà approvato il modello e verranno disciplinati i termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e notizie nonché le modalità di comunicazione dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
La norma, che ha finalità esclusivamente fiscali, è diretta ad acquisire le informazioni necessarie a garantire che l’intento del legislatore tributario di tutelare ed incentivare il fenomeno del libero associazionismo, attraverso la previsione di un regime fiscale di favore, trovi in concreto riscontro e a contrastare l’utilizzo distorto della forma associativa come strumento per eludere di fatto il pagamento delle imposte dovute.
La necessità della norma deriva da reali esigenze di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, soggetti che sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d’impresa.
Il fenomeno riguarda varie forme associazionistiche e diversi settori di attività; da qui, pertanto, la necessità di una più ampia informazione e conoscenza degli elementi rilevanti ai fini fiscali di tutto il mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo tributario, come nel caso delle società sportive dilettantistiche beneficiarie dello stesso regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.
A tale finalità è diretta, peraltro, la soppressione dell’articolo 7 del D.L. n. 136 del 2004, la quale, in coerenza con un sistema uniforme di controlli fiscali, consente di distinguere i profili e le competenze ai fini sportivi da quelli fiscali.
La disposizione in commento mira nello stesso tempo a garantire le vere forme associazionistiche e ad evitare che, attraverso l’utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell’ambito di uno stesso settore.
Le esigenze sopra evidenziate motivano altresì la disposizione del comma 5 che razionalizza, sotto il profilo tributario, le associazioni e tutti gli altri organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

Carlo Mazzini

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2 commenti

  1. fabio naldoni on

    Carissimo Amministratore,
    posso sperare, secondo Lei, che vengano introdotti dei correttivi alla norma che consentano l’esclusione, in un ottica di semplificazione, dei soggetti di dimensioni minime?
    Oppure anche l’associazione degli amici dei gatti della mia strada dovrà trasmettere la dichiarazione richiesta per autocertificare che non svolge attività commerciale? Ma poi un altro dubbio: si tratta di una autocertificazione, e quindi non può essere riscontrata se non da un accesso o da una verifica da parte degli enti preposti. E quindi l’Agenzia non ha già adesso gli strumenti per tutelare i bravi volontari, cioè la verifica nei confronti dei birbaccioni? A cosa gli servono dei dati inviati dall’associazione?
    Devo confessarTi che sono terrorizzato da una norma che obbliga ad un nuovo adempimento una platea di cittadini che non ci sono abituati, e non sono nemmeno strutturati per questi adempimenti.
    I migliori saluti

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