Solo oggi – 5.4 – il Ministero della Salute ha comunicato sul suo nuovo sito – tanto nuovo quanto lento – che il termine entro il quale iscriversi al settore Ricerca sanitaria è il 30 aprile.
Ma, attenzione. Diversamente dagli altri settori, chi si era già iscritto gli anni precedenti è iscritto di diritto anche quest’anno.
Per il resto, la documentazione che bisogna produrre da parte delle new entries – la trovate qui – è abbastanza complessa, nel senso che devono dimostrare di avere determinati requisiti non banalissimi, anche per come sono stati scritti.
Si parla di enti non già vigilati dal Ministero (sono iscritti di default, così come quelli destinatari di certi finanziamenti pubblici), ma di fondazioni e associazioni che fanno attività di ricerca traslazione e che – come riportato nel sito in un italiano un pò incerto – dimostrino
“… il possesso dei seguenti requisiti:
svolgere una attività di ricerca traslazionale in proprio (cioè che ha ricadute sulle strutture del Sistema Sanitario Nazionale);
aver erogato contributi per lo svolgimento dell’attività di ricerca commissionata ab externo (cioè al di fuori delle strutture in uso all’ente);
avere a disposizione strutture (umane e materiali) per la propria attività di ricerca: quindi avere in pianta organica ricercatori ed a disposizione locali (laboratori) adibiti esclusivamente alla ricerca;
svolgere l’attività di ricerca in collaborazione con gli enti (Destinatari Istituzionali) che possono vantare l’iscrizione ex lege;
rispondenza di questi progetti all’attuazione dei programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della Salute.”
L’italiano un pò incerto consiste nel fatto che non ci dicono se questi requisiti devono essere posseduti complessivamente tutti assieme oppure se ne basti solo uno.
Nella pagina che ho segnalato trovate l’indirizzo cui inviare la documentazione, i recapiti per porre domande e la PEC di destinazione (nel caso di invio telematico).
Come detto, il termine di invio della documentazione è il 30 aprile, limite che il sito definisce improrogabile, se non fosse che esiste una legge che ammette l’iscrizione – con sanzione – fino al 30 settembre (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16).
Potrebbero dirle tutte le cose, invece di fermarsi sulla soglia della loro ignoranza.
Carlo Mazzini
