Una lettura veloce e sintetica delle novità sulla deducibilità delle erogazioni al non profit ci porterebbe a dire che:
– il limite della deducibilità delle erogazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche a Onlus e Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale e associate locali è quello più basso tra 70.000 euro e il 10 % del reddito (del donatore)
– scritture e rendicontazioni devono essere curate particolarmente, nella speranza che al Ministero non venga voglia di richiedere la “partita doppia” e il “Bilancio” a tutti, grandi e piccini
– a chi non conviene applicare tale normativa, rimane applicabile la norma sulla deducibilità riportata all’art 100, comma 2 del TUIR
– fuoco della Geenna e stridore di denti a chi si avvantaggi indebitamente delle deduzioni qui riportate
– fuoco della Geenna condiviso da amministratori di enti che diconsi Onlus ma non li sono (curioso che uno possa non dirsi Onlus quando invece ritiene di esserlo, quando c’è una normativa che dice proprio il contrario!)
– passando ad altro, enti di ricerca scientifica pubblici sono avvantaggiati dalla deducibilità no limits loro concessa dal comma 7, mentre per gli omologhi privati vale la norma solo se “vigilati dal MIUR”; problemi a capire in cosa consista tale vigilanza.
In questi giorni è in uscita (per gli abbonati) il numero di Aprile di Terzo Settore de Il Sole 24 Ore, con una disamina un po’ meno stringata sugli effetti del DL.
Nel mentre, vigiliamo sui lavori della V Commissione Bilancio del Senato che sta discutendo il testo in questi giorni.
Carlo Mazzini
