Non profit: vous etes ICI

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Ma gli enti non profit devono pagare l’ICI oppure no?
Domanda alla quale dobbiamo rispondere con il risolutivo “dipende”.
Vi segnalo un articolo su Vita del sottoscritto (n 5/09) sulla questione ICI al quale seguirà un’ulteriore puntata nel numero successivo.
Il tema dell’articolo è la lettura della Circolare 2/09 del Ministero Economia (non dell’Agenzia delle Entrate) che allego qui.

Infine vi segnalo una sentenza interessante relativa al quesito:
l’esenzione ICI vale anche per quegli immobili che un ente non profit non ha ancora utilizzato (in quanto deve farci lavori per renderli agibili)?

La risposta in fondo alla pagina.

Carlo Mazzini

—-

Corte di Cassazione 16.04.2008, n 9948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Candiolo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini 132, presso lo studio legale Jasonna, rappresentato e difeso dall’avv. Salvini Giuseppe giusta procura speciale depositata in atti;

– ricorrente –

contro

Fo. Pi. pe. la. Ri. su. Ca. – ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 77, presso l’avv. Pontecorvo Edoardo, che, unitamente all’avv. Mario Tortonese, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 28, n. 52/28/01, del 10 maggio 2001, depositata il 12 luglio 2001, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2008 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Edoardo Pontecorvo per la parte controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fo. Pi. pe. la. Ri. su. Ca. – ONLUS, impugnava l’avviso di liquidazione con il quale il Comune di Candiolo chiedeva il pagamento dell’ICI per l’anno 1994 relativamente ad un terreno di proprieta’ della Fondazione stessa sito sul territorio comunale. A fondamento dell’impugnazione la Fondazione reclamava il proprio diritto all’esenzione dall’imposta ai sensi della Legge n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i). La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Candiolo propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la Fondazione con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Candiolo denuncia “violazione e falsa applicazione della disposizione normativa di cui al Decreto Legislativo n. 594 del 1992, articolo 7 lettera i) ” (rectius: n. 504/1992), rilevando che il giudice tributario avrebbe erroneamente ritenuto applicabile per l’anno 1994 l’esenzione sancita dalla norma de qua, senza che ne sussistessero le condizioni.

Infatti, sottolinea il Comune ricorrente, per l’anno 1994, “sul terreno di riferimento la Fo. Pi. pe. la. Ri. su. Ca. non espletava, come di fatto non avrebbe potuto espletare, attesa l’inagibilita’ del medesimo, alcuna attivita’ che possa identificarsi in una delle attivita’ per le quali e’ prevista l’agevolazione. La destinazione d’uso del terreno, quale bene strumentale all’espletamento di attivita’ di ricerca e cura del cancro sussiste … solo a far tempo dall’anno 1995, anno in cui la Fondazione inizio’ l’opera di bonifica al fine di provvedere in un secondo tempo all’edificazione”. Pertanto, ad avviso del Comune, nell’anno di imposta 1994 non sussisteva “per il terreno in questione alcuna destinazione d’uso rivolta all’espletamento sul medesimo di attivita’ di ricerca e/o cura, che possa legittimare la non applicabilita’ dell’imposta comunale sugli immobili”: in particolare, “in assenza dell’elemento dell’effettivita’ dell’esercizio di una delle attivita’ esonerative agli effetti della disposizione gia’ citata, alcuna esenzione puo’ … legittimamente essere invocata dal contribuente”.

Il motivo non e’ fondato. Da una lettura della sentenza impugnata, correlata alle censure e alle deduzioni esposte nel ricorso, emerge l’esistenza di un fatto incontroverso – il terreno che in ipotesi dovrebbe essere oggetto dell’imposta, nell’anno in questione, era di proprieta’ della Fondazione e non era utilizzato da altri soggetti – e di un fatto (apparentemente) controverso: la destinazione d’uso – ossia la strumentalita’ – del terreno de quo all’esercizio dell’attivita’ ospedaliera svolta dalla Fondazione, che, ad avviso della sentenza impugnata sussisterebbe fin dall’acquisto (e pertanto dal 1994), mentre, ad avviso del Comune, sussisterebbe invece (solo) dal 1995, ossia dall’inizio da parte della Fondazione delle opere di bonifica indispensabili per la costruzione dell’ospedale che poi e’ stato effettivamente realizzato. La controvertibilita’ della destinazione d’uso del terreno (rectius: del tempo cui puo’ farsi risalire l'”inizio” della destinazione d’uso) e’, tuttavia, come si diceva, solo apparente.

Il Comune, infatti, non sostiene che il terreno de quo, nell’anno 1994, era destinato ad un uso “diverso” da quello cui sarebbe stato poi destinato a partire dall’anno 1995: il Comune sostiene che nell’anno 1994 il terreno, poiche’ inagibile (fatto pacifico), non era “effettivamente” utilizzato per lo svolgimento di alcuna attivita’. La sentenza impugnata, invece, sostiene che fin dalla data di acquisizione il terreno de quo risultava bene strumentale destinato all’esercizio dell’attivita’ ospedaliera, come risulta “nel certificato di destinazione urbanistica che vincolava l’immobile alla costruzione dell’ospedale, non potendo la Fondazione, per la sua natura, esercitare nessuna attivita’ alternativa o diversa da quelle di ricerca, cura e diagnosi del cancro”: tanto basta perche’ spetti alla Fondazione l’esenzione dall’imposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 7 comma 1, lettera i). Sicche’ la divergenza tra la posizione assunta dal Comune rispetto alla posizione affermata nella sentenza impugnata sembra consistere (esclusivamente) nel fatto che il Comune ritiene che, ai fini dell’esenzione, debba prevalere l’utilizzo (che deve essere concreto ed effettivo) sulla destinazione urbanistica (che nel caso di specie non e’ contestata), mentre il giudice tributario ha ritenuto che agli stessi fini debba (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilita’ temporanea di utilizzo effettivo.

Orbene, nella disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 7 comma 1, lettera i), e’ possibile individuare due condizioni, la cui ricorrenza e’ richiesta dalla norma ai fini dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili:

a) una prima, fa riferimento all'”utilizzo” dell’immobile da parte di uno dei soggetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 87 comma 1, lettera c);

b) una seconda, fa riferimento alla “destinazione” esclusiva dell’immobile allo svolgimento di attivita’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche’ delle attivita’ di cui alla Legge n. 222 del 1985 articolo 16 lettera a),.

Queste due condizioni debbono coesistere, non essendo l’una senza l’altra sufficiente ad integrare la fattispecie meritevole, secondo il disegno del legislatore, di esenzione. Non basta, cioe’, che l’immobile sia strumentale, in via esclusiva, allo svolgimento delle attivita’ tassativamente indicate dalla norma, se il soggetto che si avvale dell’immobile per lo svolgimento di tali attivita’ non sia un ente pubblico o privato, diverso dalle societa’, residente nel territorio dello Stato, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali.

La fattispecie e’, in buona sostanza, simile a quella considerata dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 7 comma 1, lettera a) : in tale disposizione l’esenzione dall’imposta viene condizionata al fatto che l’immobile si trovi nella “sfera di disponibilita’” di determinati soggetti elencati dalla norma medesima – enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province, comuni, comunita’ montane) e loro consorzi ed enti pubblici non territoriali (unita’ sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) – ed al fatto che si tratti di immobili destinati “esclusivamente ai compiti istituzionali” dei predetti enti. Anche qui, come nel caso considerato dalla lettera i), la norma richiede che l’immobile (per essere esentato dall’imposta) si collochi in un posizione che lo relazioni, da un lato, ad un determinato soggetto e, dall’altro, ad un determinato scopo: tuttavia, diversamente da quanto accade per il caso di cui alla lettera i), qui la norma denomina “possesso”, e non “utilizzo”, la relazione tra l’immobile ed il soggetto, nella cui sfera di disponibilita’ lo stesso deve trovarsi.

Tenuto conto che le espressioni “utilizzare per” e “destinare a” (uno scopo) possono avere significati equivalenti, si deve ritenere che nel sistema normativo del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 7 la “destinazione” dell’immobile e’ la ragione fondamentale assunta dal legislatore a giustificazione della disposta esenzione. A prescindere dalle esenzioni disposte alle lettere e) e f), per le quali la ratio sembra essere manifestamente quella della riconosciuta “extraterritorialita’” degli immobili ivi considerati, negli altri casi la ratio e’ sostanzialmente costituita dalla destinazione dell’immobile: cosi’ e’ dichiaratamente per le esenzioni disposte, oltre che alle gia’ richiamate lettere a) ed i), anche alle lettere c) – “destinazione ad usi culturali” -, d) – “destinazione all’esercizio del culto” – j) – destinazione alle attivita’ assistenziali di cui alla Legge n. 104 del 1992 – ed implicitamente per quelle disposte alle lettere b) – la classificazione catastale da E/1 a E/9 concerne, infatti, “immobili a destinazione particolare” – e h) – la Legge n. 984 del 1987, articolo 15, fa chiaro riferimento ad una considerazione funzionale dei terreni collinari e montani alla esecuzione di interventi volti a “realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi”.

Sicche’ il quid pluris che le disposizioni di cui alle lettere a) ed i) sembrano richiedere e’ la riconducibilita’ dell’immobile esentato alla “sfera di disponibilita’” di determinati soggetti: in particolare, per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera i), il legislatore sembra considerare “meritevole”, ai fini dell’esenzione, non gia’ l’esercizio delle attivita’ ivi considerate ove svolte far profit, ma solo ove svolte da soggetti non profit.

Con l’uso, nella disposizione di cui alla lettera i), dell’espressione “utilizzo (dell’immobile) ” – in luogo dell’espressione “possesso (dell’immobile) ” – per indicare la relazione (necessaria) tra l’immobile e la “sfera di disponibilita’” del soggetto non profit, il legislatore sembra voler far riferimento ad un concetto piu’ ampio di tale “sfera di disponibilita’”, in modo da considerarvi incluse anche situazioni che non si risolvano nel “possesso” dell’immobile ma si estendano anche alla “detenzione”.

L’uso dell’espressione “utilizzo” non fa riferimento, quindi, ad un concetto dinamico di “concretezza” o di “effettivita’” relativamente allo svolgimento delle attivita’ considerate dalla norma, ma indica solo la natura del rapporto tra l’immobile e il soggetto che ne dispone.

Ad un concetto di “concretezza” o di “effettivita’” fa, piuttosto, riferimento la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 7 comma 2, a norma della quale, ognuna delle esenzioni stabilite dal primo comma “spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte”. Per quanto concerne l’esenzione stabilita dal comma 1 alla lettera i), cio’ significa che l’esenzione non spetta qualora l’immobile perda il carattere di strumentalita’ all’esercizio delle attivita’ considerate oppure esca dalla sfera di disponibilita’ del soggetto non profit.

Nel caso di specie, in base ad un accertamento di fatto, che non e’ censurato nel ricorso – e anzi addirittura appare non contestato nel suo oggetto specifico -, risulta che l’immobile oggetto del controversia e’ sempre stato (anche nell’anno 1994) destinato allo svolgimento di una delle attivita’ considerate dalla norma agevolati va e che l’immobile stesso non e’ mai (neanche nell’anno 1994) uscito dalla sfera di disponibilita’ della Fondazione, la quale pacificamente appartiene alla categoria di soggetti indicata dalla norma de qua. Sicche’ appare coerente con la lettera e lo spirito della norma che l’esenzione spetti anche per l’anno 1994 e che non sussista la violazione di legge denunciata dal Comune ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

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