Pezze su pezze: come coprire bene un buco legislativo

0

Meno male che l’hanno fatto. Rischio scongiurato.
A rischio c’era la convenienza per chi vende ambulanze e mezzi anti incendi alle Onlus di godere di un credito d’imposta da riportare nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi (art 20 DL 269/03).
Qui di seguito le istruzioni relative su Unico società di Capitali
“L’articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l’acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il codice tributo “6769”.”

Qual era il rischio?
Il rischio era che questa misura agevolativa per le Onlus andasse ad impattare negativamente sulle società venditrici in quanto potevano essere riconosciuti crediti d’imposta non superiori a 250mila euro all’anno (e in forza dell’art 1, comma 53, della L 244/07 (finanziaria 2008).
Questo il testo del comma 53
“53. A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni
previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente e’ riportato in avanti
anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi
istitutive ed e’ comunque compensabile per l’intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il
tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui
all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui
all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire
dalla data del 1 gennaio 2010.”

C’è voluta l’acutezza di qualcuno e le orecchie tese di qualcun altro per rilevare il pericolo (le società non sarebbero più state favorevoli a vendere con sconto i mezzi alle Onlus).

La pezza sta per essere messa dal Governo in sede di conversione di un decreto in discussione alla Camera: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

La proposta di legge recita
“Il comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.”
La relazione al testo riporta testualmente:
“Il comma 10 chiarisce, con una norma di carattere interpretativo, l’ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti d’imposta da agevolazioni, introdotto dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Come noto, il richiamato comma 53 stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, mentre l’ammontare eccedente tale limite è compensabile per l’importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. La stessa disposizione, inoltre, esclude espressamente dall’applicazione di tale limite, con elenco tassativo, alcuni crediti d’imposta. In particolare, il limite non si applica né al credito d’imposta per le spese di ricerca e di sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 1, comma 271, della medesima legge n. 296 del 2006, a partire dal 2010.
Il comma 10 chiarisce che il tetto annuale alle compensazioni non trova applicazione per una particolare categoria di crediti d’imposta in cui i soggetti che utilizzano in compensazione il credito d’imposta non costituiscono i destinatari effettivi della misura agevolativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento, tra gli altri, al credito previsto per l’acquisto delle autoambulanze e dei mezzi antincendio da parte di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (di cui all’articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e successive modificazioni) nonché alle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL (di cui al decreto-legge n. 324 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1997), al credito d’imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica (di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, e all’articolo 29 della legge n. 388 del 2000) nonché agli incentivi previsti per la rottamazione dei veicoli (di cui all’articolo 1, commi 226 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008).
Si tratta di crediti d’imposta che prevedono la concessione di contributi in favore di utenti o di consumatori finali, mediante lo sconto sul prezzo di cessione di un bene o la prestazione di un servizio. L’utilizzo in compensazione degli importi corrispondenti agli sconti effettuati agli utenti o di consumatori finali, dunque, costituisce per gli operatori economici un vero e proprio rimborso di somme anticipate per conto dello Stato.
Dunque, in base al descritto meccanismo di funzionamento, l’applicazione del limite dei 250.000 euro rischierebbe, in tali fattispecie, di penalizzare sotto il profilo finanziario gli operatori economici che, di fatto, «anticipano» il contributo agli utenti e ai consumatori, veri destinatari dell’agevolazione, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio.”

Ottima pezza, buone argomentazioni

Carlo Mazzini

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi