Da ONG ad Onlus: le ragioni per modificare lo statuto e i passi operativi da fare

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Avv. Francesca PasiProgetto non profit

Sono trascorsi due mesi da quando dalle pagine di questo sito Carlo Mazzini ci informava che, con l’entrata in vigore della legge 125/2014, le ONG non sarebbero più state ONLUS di diritto e che – ai noti undici settori delle Onlus – se ne aggiungeva un dodicesimo (o meglio un undicesimo bis!) “cooperazione allo sviluppo e solidarietà interazionale”.

Diverse le criticità e i dubbi applicativi conseguenti a questa nuova normativa a cui nessuno, per ora (né il Ministero degli Esteri né l’Amministrazione Finanziaria) ha ancora risposto. Il tempo però passa e il termine concesso alle “ex ONG idonee” per iscriversi all’Anagrafe delle Onlus e continuare a beneficare di questa qualifica scadrà tra quattro mesi.

Proviamo quindi a fare il punto della situazione:

–  il 29 agosto scorso è entrata in vigore la L. n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) che sostituisce la L. n. 49/1987;

–  l’art. 32, comma 7, della nuova legge dispone che le ONG già riconosciute idonee ai sensi della precedente L 49/87 e considerate ONLUS di diritto, “sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate”;

–  per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 125/2014 (quindi fino al 1 marzo 2015) ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della “vecchia” legge 49/87 ossia possono continuare a essere Onlus di diritto ;

–  l’art 31, comma 4, aggiunge ai settori di operatività delle Onlus il settore 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Cosa devono fare quindi le ONG per continuare a restare Onlus?

Sicuramente  – perché ce lo dice la legge – presentare istanza di iscrizione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per terriotorio.

Ricordiamo però che per essere Onlus  (prima di presentare istanza di iscrizione)  è necessario essere in possesso di uno statuto contenente le clausole previste dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97. Sono escluse da questo obbligo solo le Onlus di diritto tra le quali – fino al 29 agosto – le ONG riconosciute idonee dal Ministero.

Quindi il secondo adempimento per le ex ONG riconosciute dal MAE dovrebbe essere quello di modificare il proprio statuto adeguandolo all’art. 10 del d.lgs 460/97 anche se questo la legge non  lo dice esplicitamente.

A far ritenere, tuttavia necessario procedere all’adeguamento dello statuto alla normativa Onlus le seguenti ragioni:

1. È stato inserito un nuovo settore di attività proprio per consentire alle ONG di iscriversi all’Anagrafe Onlus. Se quindi le ONG devono rispondere al requisito di cui alla lettera a) del d.lgs 460/97, ossia operare in uno dei settori di attività elencati dal legislatore, perché non dovrebbe rispettare anche i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e) f), g) , h), i) del d.lgs 460/97?

2. Le Onlus di diritto non devono adeguarsi alle prescrizioni del d.lgs. 460/97 perché devono rispettare le proprie leggi di riferimento (ossia la L. 266/91 per le organizzazioni di volontariato e la L. 381/91 per le cooperative sociali) e non si iscrivono all’Anagrafe delle Onlus perché sono già iscritte in altri Registri verificati e vigilati da altre amministrazione (la regione per le odv, il ministero delle attività produttive per le cooperative sociali).  Tutte e le altre Onlus  sono iscritte all’Anagrafe,  devono rispettare le norme del d.lgs. 460/97 e sono vigilate dall’Agenzia delle Entrate. Le ONG – a cui il MAE non concederà più il riconoscimento dell’idoneità che le rendeva automaticamente Onlus –  per essere Onlus dovranno iscriversi all’Anagrafe ed essere vigilate quindi dall’Amministrazione Finanziaria. Ma su cosa dovrebbe vigilare l’Amministrazione Finanziaria se non  sul rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 460/97?

3. Il testo di legge precedente a quello approvato disponeva che le ex ONG (riconosciute idonee dal MAE) sarebbero state automaticamente iscritte all’Anagrafe delle Onlus senza presentare istanza. All’ultimo momento il Legislatore, cambiando idea, ha aggiunto  l’obbligo di presentazione dell’istanza; se il legislatore ha voluto che le ONG chiedano all’Agenzia delle Entrate di essere iscritte è ragionevole ritenere che la motivazione sia che l’Agenzia possa rispondere anche rigettando l’istanza. Su quali basi normative l’Agenzia delle Entrate potrebbe negare l’iscrizione se non –   come per tutte le altre Onlus  – per il mancato rispetto dei requisiti del D.Lgs. 460/97?

Alla luce di quanto sopra non sembra quindi plausibile che le ONG possano sfuggire all’obbligo di essere in possesso di uno statuto conforme alle clausole di cui all’art. 10 del d.Lgs. 460/97, tuttavia alcune Direzione Regionali ufficiosamente interpellate suggeriscono di attendere i  chiarimenti dalla Direzione Centrale.

Premesso che non si è certi che questi chiarimenti arrivino, in ogni caso , difficilmente potrebbero intervenire a salvare le ONG dalle modifiche statuarie non potendo un atto di prassi integrare, modificare o derogare a un testo di legge.

L’indicazione di attendere potrebbe, però, rivelarsi utile se la circolare fornisse chiarimenti in merito al nuovo settore di attività 11 bis, definendo  le attività in esso riconducibili o chiarendo (anche se lo avrebbe dovuto fare la legge!) se si tratta di un settore a solidarismo immanente o condizionato. Entrambe queste precisazioni potrebbe costituire  indicazioni utili anche  per le modifiche degli statuti.

Il quesito che diverse ONG si stanno ponendo è “fino a quando  è opportuno attendere?”.

Come noto l’istanza alla DRE deve essere presentata al massimo fine febbraio 2015, ed è qui opportuno innanzitutto distinguere tra enti con personalità giuridica ed enti senza.

Se le l’ente non ha la personalità giuridica può essere opportuno attendere ancora (senza esagerare!) gli eventuali chiarimenti della Direzione Centrale iniziando ad attivarsi però sulle necessarie modiche da apportare allo statuto e ad allertare i soci della necessità di una assemblea straordinaria per l’approvazione delle modifiche per le quali solitamente gli statuti prevedono quorum maggiori di quelli previsti per l’ordinaria. Gli adempimenti successivi si potranno poi assolvere in un giorno. Una volta approvato lo statuto da parte dell’assemblea (secondo i quorum previsti in statuto)  basterà recarsi in un qualsiasi ufficio locale dell’agenzia delle entrate e registrare la delibera e il nuovo statuto. I documenti dovranno essere trasmessi unitamente al modello di comunicazione  alla DRE di competenza.

Se l’ente ha personalità giuridica le cose cambiano perché è necessario l’intervento del Notaio e l’invio dello statuto modificato alla Prefettura per l’approvazione. Il riscontro dalla Prefettura non è immediato e l’attesa potrebbe protrarsi anche per 4 mesi con il rischio, peraltro, che siano necessari successivi passaggi dal Notaio se qualcosa viene eccepito.

Ci si auspica, tuttavia, che le Direzioni Regionali accettino  gli statuti modificati dall’assemblea o dal consiglio (in caso di fondazioni) presentati alla Prefettura competente anche se ancora privi dell’approvazione da parte di quest’ultima.

Rilevata tuttavia che ufficio che vai prassi che trovi si consiglia di verificare presso la DRE competente che questo quale sia effettivamente l’orientamento degli uffici onde non rischiare di  arrivare al 1 marzo 2015 senza la qualifica di Onlus.

Avv. Francesca Pasi Progetto non profit

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