Non profit e fattura elettronica: quando una pubblica amministrazione può chiederla?

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L’articolo che riporto qui in calce è stato scritto a quattro mani dal sottoscritto e dalla redazione di infocontinuaterzosettore.com, e lì pubblicato. Si tratta di un sito di servizio realizzato e promosso da Forum del Terzo Settore, CSVnet (coordinamento nazionale dei Centri di Servizio), Consulta del volontariato e Convol (Conferenza permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato).

Alcune parti del sito sono accessibili agli abbonati (qui le condizioni), ma il servizio di aggiornamento è accessibile a chiunque.

Qui la pagina dell’articolo

Carlo Mazzini


 

Negli ultimi mesi, i Centri di Servizio stanno ricevendo numerose richieste di chiarimenti da organizzazioni di volontariato e altri soggetti non profit ai quali verrebbe imposta da parte delle amministrazioni pubbliche (ASL, scuole, carceri) la fatturazione elettronica in luogo delle consuete ricevute.

Al fine di chiarire se e quando la fatturazione elettronica sia dovuta o meno, esponiamo di seguito alcune considerazioni che ci auguriamo possano contribuire a chiarire i singoli casi.
Perché la fatturazione elettronica?
Con il fine di semplificare le procedure amministrative nel rapporto tra pubblica amministrazione e fornitori, tutelando i principi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica, dal 6 giugno 2014 è obbligatorio l’utilizzo di fattura elettronica per i pagamenti realizzati dalle Pubbliche amministrazioni.

Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza non possono pertanto più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Inoltre, dal 31 marzo 2015 la fatturazione diventerà obbligatoriamente elettronica anche nei rapporti che intercorrono con tutte le altre amministrazioni centrali e le amministrazioni locali.

Le modalità attuative del regime di fatturazione elettronica, introdotto dalla Finanziaria 2008, sono state stabilite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55. Il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno predisposto, con circolare del 31 marzo 2014, le istruzioni per l’avvio del nuovo regime.
Quando l’ente pubblico deve richiedere la fattura elettronica?
L’obbligo di fatturazione elettronica non modifica la natura del rapporto tra ente e Amministrazione Pubblica ma interviene esclusivamente nella definizione del processo di gestione della fatturazione.

La risposta alla domanda è quindi semplice: l’ente pubblico deve richiedere la fatturazione elettronica agli stessi soggetti ai quali era corretto richiedesse in precedenza la fattura cartacea; ovvero, ai soggetti con i quali abbia posto in essere un rapporto di natura commerciale che comporti la cessione di beni e prestazioni di servizi e di conseguenza il pagamento dell’IVA.
Quando l’ente pubblico non deve richiedere la fattura elettronica?
Se il rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto non è per prestazioni corrispettive (si pensi ai meri contributi che un ente locale eroga ad una non profit senza chiedere una prestazione specifica), non è dovuta la fatturazione da parte dell’organizzazione non profit e pertanto neppure in forma elettronica.
Attività commerciali e non commerciali
In conseguenza di quanto finora esposto, la difficoltà sta nell’individuare di volta in volta se nel rapporto tra ente pubblico ed organizzazione non profit sia individuabile una natura commerciale dell’attività svolta.

E’ una difficoltà che riconosce anche l’Agenzia delle Entrate: prova ne è che più volte è intervenuta con propri documenti di prassi a spiegare la natura delle operazioni.

Di recente, con la Circolare 34/2013, l’amministrazione finanziaria ha inteso fare una sorta di summa dei criteri – generali ed accessori – che possono essere di aiuto alle amministrazioni finanziarie e agli enti non profit per interpretare correttamente il rapporto e successivamente inquadrarlo dal punto di vista fiscale, soprattutto ai fini IVA.

Invitiamo alla lettura della circolare e del commento pubblicato da Infocontinua, e di seguito riportiamo alcuni elementi centrali per la comprensione di una materia di non facile approccio provenienti dal testo della circolare e dall’esperienza dei Centri di Servizio.
I documenti e il loro contenuto
Quali documenti sono stati scritti e firmati tra l’amministrazione pubblica e l’ente non profit? Al netto della terminologia usata (a volte si scrive “contributo” ma si dovrebbe leggere “corrispettivo”), esistono reali obblighi di fare, dare o permettere, tra i due soggetti?

Detto diversamente: se il contributo non fosse stato concesso, l’ente avrebbe svolto comunque l’attività? Su quest’ultimo punto è bene chiarire che una cosa è pretendere un pagamento come compenso del servizio effettuato (siamo nel caso dei corrispettivi), altro è ammettere che senza il contributo della scuola, del Comune o di altra amministrazione pubblica l’attività non può essere svolta per mancanza di fondi.

Il lettore comprenderà bene che pertanto bisogna far riferimento “al concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che intervengono”nel rapporto (cfr Ris 21/05).

Inoltre, se il documento che è stato redatto per regolamentare il rapporto tra le parti riporta clausole risolutive espresse o penali, è molto probabile che ci si trovi in un caso di rapporto per corrispettivi: l’ente pubblico affida un servizio ad un’organizzazione e, nel caso questa non ottemperi a determinati obblighi, il rapporto si conclude con conseguenze economiche per la parte inadempiente.

Anche in questo caso è necessario fare una precisazione. Rispetto al caso precedente, è diverso quello nel quale con spirito di liberalità l’ente pubblico assegni dei fondi ad un’organizzazione non profit vincolando l’erogazione del saldo della somma alla conclusione del progetto presentato dall’organizzazione. Il contributo rimane tale anche se è prevista – al fine dell’erogazione finale – la chiusura del progetto e la rendicontazione dello stesso.

Altro elemento essenziale consiste nella contrattazione tra le parti del quantum riconosciuto dall’ente pubblico all’organizzazione non profit. Una cosa è chiedere un contributo per la realizzazione delle attività statutarie, altro è contrattare sulla base di tabellari, costi orari e numero di prestazioni quello che diventa palesemente un prezzo, che pertanto sarà soggetto ad IVA e a fatturazione.
Le organizzazioni di volontariato
E’ previsto dalla L 266/91 (art 5, c 1, art 7, c 2) che le organizzazioni di volontariato possano richiedere “rimborsi derivanti da convenzioni”. Ciò comporta l’obbligo per le organizzazioni di chiedere al massimo la copertura dei costi imputabili alle attività in convenzione. Inoltre, ai sensi dell’art 8, c 2, della L 266/91, le attività convenzionate non si considerano prestazioni di servizi ai fini del valore aggiunto. Pertanto, se le attività convenzionate rispettano le suddette prescrizioni, le organizzazioni di volontariato non devono emettere fattura.
Quando mancano i documenti
E’ abbastanza frequente che gli accordi tra pubblica amministrazione e ente non profit siano verbali, non regolati da accordi scritti e che pertanto sia meno agevole comprendere la natura del rapporto e l’assoggettabilità o meno ad IVA delle operazioni.

In assenza di un testo scritto si ritorna ai fatti, cioè al concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che intervengono nel rapporto. La ricostruzione dei fatti può essere ancor più difficoltosa, ragione per cui si consiglia sempre di riportare per iscritto i termini condivisi del rapporto e far controfirmare all’altra parte il documento.
Conclusioni
L’esame delle singole fattispecie – al fine di rubricare le attività nell’ambito commerciale o meno – non è immediato, richiede un’analisi che dovrebbe gravare in prima battuta sulle pubbliche amministrazioni che, tra responsabili amministrativi e supporti legali, dovrebbero essere consapevoli del tipo di rapporto che intendono porre in essere.

Gli enti non profit devono in ogni caso fare attenzione a non instaurare – sempre che questo non sia il loro intendimento – un rapporto per corrispettivi con le pubbliche amministrazioni. Solo nel caso in cui questo rapporto fosse per corrispettivi, gli enti non profit sarebbero obbligati alla fatturazione la quale, come detto, ormai deve seguire le specifiche tecniche (fatturazione elettronica) richieste dalla legge.

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