Registro unico e maggiori diritti al non profit in Piemonte

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Partiamo da un chiaro caso di convergenza di interessi. In questo mio blog ora parlo di un lavoro che sto realizzando su incarico del Gruppo del PD (nessuno è perfetto) e in particolare della Consigliera Enrica Baricco.

Ma non sono da solo; con la Consigliera lavorano una brava avvocatessa e altri professionisti con diverse esperienze. Una bella squadra. Da questa squadra e dalla sensibilità della Baricco sono venute fuori diverse proposte di intervento a favore del non profit che in particolare hanno prodotto due articoli nella LR 3/2015, il 55 e il 56 che riporto in calce.

Il primo parla del fatto di poter riunire – a fini consultivi – i registri di competenza della Regione e poi prevedere di far convergere quelli di competenza di altri enti (si pensi alle Prefetture, alla riottosa Agenzia delle Entrate, ai Comuni).

Per evitare duplicazioni, il Registro unico riporterà per ogni ente le diverse qualifiche giuridico – fiscali acquisite.

Es. Associazione Alfa non sarà presente due volte perché associazione riconosciuta e organizzazione di volontariato, ma sarà presente una volta sola con due caselle spuntate nella colonna “persone giuridiche” e “organizzazioni di volontariato”.

L’elenco di tutti questi enti sarà disponibile su internet e verrà aggiornato a 5 gg lavorativi da iscrizioni / cancellazioni degli enti stessi. Il registro unico non avrà valore costitutivo in quanto ciò avrebbe voluto dire cambiare “n” leggi e verosimilmente la questione sarebbe andata per le lunghe e con incerta riuscita. La cosa importante è che a livello di amministrazione Regionale ci sarà l’obbligo – non appena predisposto il software, la procedura ecc – per i funzionari di immettere questi dati. Per le Prefetture e la DRE questo obbligo non potrà mai esserci, dato che dipendono da altri enti. Potrebbero però farsi delle convenzioni per collaborare. In questo caso alcune Prefetture del Piemonte rientrerebbero dalla pessima figura che a fine anno scorso hanno fatto quando in occasione della presentazione da parte di Ires e ISFOL e Reg Piemonte di una ricerca sui registri del Terzo Settore è stato dichiarato che metà delle Prefetture si sono rifiutate di dare i dati agli enti (si tratta di enti pubblici!).

Vedremo come andrà a finire, il viaggio non è né breve né semplice, il più è che si capisca perché propugnarlo e farlo.

Ecco il motivo: abbiamo condiviso – nel gruppo di lavoro – come il più grosso bene di una comunità servita da enti non profit (anche da enti pubblici, ma mettiamoli da parte per carità di patria) sia la fiducia. I cittadini devono poter confidare sugli enti. Ma li devono anche conoscere e riconoscere. E se l’associazione Alfa dice di essere una ODV devo sapere se è vero o meno, dato che ha conseguenze anche sulla mia fiscalità se io dono a questa organizzazione. Stessa cosa le aziende che si scoprono generose con gli enti non profit. La comunità ha bisogno che sia preservata la fede pubblica. Non è un concetto strano, anzi è un po’ banale.

Bene, il registro unico è la base.

Nel successivo articolo vengono riportati due principi.

Primo principio: cara amministrazione pubblica, mi vedi? Sono l’associazione Alfa che ha determinate caratteristiche (organizzazione di volontariato ecc). Follow my lips! Segui le mie labbra. Non mi chiedere con astrusi format o moduli cose che io non posso dirti e che se ti dico vado a dichiarare cose non rispondenti al vero con conseguenze anche penali. Se devo fare attività di raccolta pubblica di fondi in piazza non chiedermi la SCIA ma proponimi dei moduli “disegnati” su di me, che prendano in considerazione la mia natura e il fatto che io non sono un’azienda.

Vi piace questo principio? A me sì.

Secondo principio: cara amministrazione pubblica, mi vedi? Sono l’associazione Alfa che ha determinate caratteristiche (organizzazione di volontariato ecc). Follow my lips, again! Segui le mie labbra, di nuovo. Per un certo procedimento mi stai chiedendo per l’ennesima volta gli stessi documenti che ho dato a te o ad altro ente pubblico. Basta, ti prego di non sfiancarmi più con richieste che mettono in difficoltà un sistema amministrativo di un ente composto di soli volontari o con un dipendente fa-totum. Peraltro – scusa la pedanteria – ci sono 2 leggi che dicono di non chiedermi più quei dati, a ti o fatti che sono già a conoscenza di qualsiasi altra amministrazione pubblica. Ecco. Nella legge regionale abbiamo ribadito – lo so che è incredibile – che gli amministratori pubblici devono seguire una anzi due leggi dello Stato.

Ribadisco, lo so che è incredibile. Ma abbiamo dovuto farlo.

E l’abbiamo fatto.

Carlo Mazzini

Per l’attività che sto realizzando mi vengono riconosciuti (al lordo di ritenuta d’acconto e IVA) € 6.450, come potrete leggere qui, nella pagina sulla trasparenza del Consiglio Regionale del Piemonte.

Qui il testo (LR 3/2015)

Capo XIII.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 55
(Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore)

1.
La Regione, al fine di consentire ai cittadini e alle istituzioni la migliore conoscenza e fruizione delle attività promosse dalle organizzazioni senza scopo di lucro e il rispetto della pubblica fede, istituisce il Registro unico delle organizzazioni del terzo settore, di seguito denominato Registro.

2.
Nel Registro sono inserite automaticamente le organizzazioni iscritte:

a)
al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’ articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

b)
al registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione di cui all’ articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

c)
al registro regionale delle persone giuridiche di cui agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3.
Il registro non ha valore di pubblicità costitutiva, essendo riservata alle procedure di cui alle disposizioni normative richiamate al comma 2.

4.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di pubblicazione telematica del Registro, i dati e le informazioni in esso riportate e i termini, non superiori ai cinque giorni lavorativi, entro i quali le direzioni regionali competenti e gli uffici provinciali preposti alla conservazione, gestione ed aggiornamento di cui all’ articolo 8, comma 2, della l.r. 7/2006, devono iscrivere le organizzazioni ed aggiornare i dati ad essi pervenuti.

5.
La Regione promuove, di concerto con le amministrazioni provinciali, l’omologazione delle procedure di iscrizione, di mantenimento dell’iscrizione e di cancellazione dai registri di cui al comma 2.

6.
La Regione promuove l’implementazione del Registro, concordando con le amministrazioni pubbliche del territorio, tramite apposite convenzioni, le modalità e i tempi di inserimento e aggiornamento delle informazioni relative alle organizzazioni del terzo settore iscritte ai fini fiscali o amministrativi a registri, elenchi, albi ed anagrafi.

7.
Il Registro non ha valore di pubblicità costitutiva anche in relazione alle organizzazioni del terzo settore iscritte a seguito delle convenzioni di cui al comma 6, essendo essa riservata alle procedure dettate dalle disposizioni normative di riferimento.

Art. 56
(Procedure semplificate per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciale)

1.
La Regione, riconoscendo la rilevanza sociale e la peculiarità delle attività non commerciali realizzate dagli enti senza scopo di lucro, introduce specifici procedimenti dedicati alla regolamentazione dello svolgimento di tali attività da parte delle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro, in applicazione delle normative di settore ed in particolare:

a)
escludendo a carico di tali enti procedimenti che facciano riferimento ad attività commerciali, in particolare per le attività di raccolte pubbliche di fondi di cui all’ articolo 143, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e all’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

b)
applicando il principio di cui all’ articolo 18, comma 2, della legge 241/1990, come ribadito dall’ articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente all’acquisizione d’ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già comunicati dagli enti senza scopo di lucro ad una pubblica amministrazione.
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