Semplificazioni e donazioni: dove la Riforma deve intervenire

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Di cosa parliamo quando parliamo di semplificazioni? Nel testo del disegno di legge delega della riforma – ora all’esame del Senato – si parla di semplificazioni, razionalizzazioni delle norme anche fiscali che riguardano il non profit.

Ma i nostri eroi – si fa per dire – sanno cosa significa semplificare questo coacervo di lacci e lacciuoli?

Facciamo un esempio, fresco fresco.

Venerdì è uscita una risoluzione (17/2015) dove l’Agenzia delle Entrate risponde ad una serie di quesiti che CAF e commercialisti le hanno posto nell’imminenza della compilazione delle dichiarazione dei redditi.

Una domanda verteva sulle donazioni alle Onlus.

Riporto domanda e risposta, poi traduco.

D Si chiede conferma del fatto che la scelta operata dal contribuente in merito alla detrazione o alla deduzione (ove consentito) delle erogazioni liberali sia univoca e debba riguardare tutte le donazioni effettuate nell’anno d’imposta, anche in relazione a beneficiari diversi, oppure possa essere modulata a discrezione del contribuente (es. Onlus Alfa detraggo, Onlus Beta deduco).

R. Le agevolazioni fiscali riconosciute al soggetto persona fisica per erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS sono attualmente previste da tre norme:

  1. l’art. 10 del TUIR, il quale prevede alla lett. g) del comma 1) una deduzione – non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato – dei “contributi … donazioni e  oblazioni” erogati in favore delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l. n. 49 del 1987 (ONG). Si evidenzia che – per effetto della nuova disciplina recata dalla legge n. 125 del 2014 (Norme generali sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) – le ONG “idonee” alla data del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica di ONLUS se abbiano presentato richiesta di iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS. Tali organizzazioni costituiscono, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria ad esaurimento e conservano le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS (cfr. risoluzione n. 22/E del 2015);
  2. l’art. 15, comma 1.1, del TUIR, che nella formulazione applicabile al 2014 prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 26 per cento per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 2.065 annui (l’importo è elevato a euro 30.000 anni dal 2015, a seguito della modifica operata dall’art. 1, comma 137, della legge n. 190 del 2014).
  3. l’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, che prevede una deduzione delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate, tra gli altri, in favore delle ONLUS, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Per espressa previsione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 460 del 1997, “la deducibilità dal reddito imponibile…prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. g) del TUIR è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta” di cui (attualmente) all’articolo 15, comma 1.1., del TUIR.

L’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 prevede a sua volta al comma 6 il divieto di cumulo della deduzione contemplata dalla norma con “ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge”.

Con circolare n. 39/E del 2005, emanata a seguito dell’entrata in vigore di tale ultima misura agevolativa, l’Agenzia ha precisato che “la non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità erogate. Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge”.

Al riguardo si ritiene che, qualora il contribuente intenda avvalersi – nel rispetto delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all’articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1.1., del medesimo testo unico.

Diversamente, il contribuente che non intenda avvalersi della deduzione prevista dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 e che abbia effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR o della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1.1., del TUIR, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

Tutto chiaro? Beh, l’Agenzia parla con linguaggio tecnico ma in definitiva afferma questo.

CASO A: Se io erogo ad una ONG posso dedurre secondo la norma dell’art 10 del TUIR (tralasciamo il quantum, che complica il ragionamento). Se io nello stesso anno erogo ad altra Onlus (o alla stessa ONG che è anche Onlus, ma in riferimento ad altra donazione) posso detrarmi secondo l’articolo 15, c 1.1 sempre del TUIR. Ovviamente, sulla stessa somma erogata non posso avvalermi di due risparmi d’imposta.

CASO B: se io erogo ad una Onlus (ONG o altro) e voglio avvalermi della deduzione della “+ dai, – versi” (art 14, DL 35/05), anche per le altre erogazioni (perché resto un multi erogatore) fatte sia alla stessa Onlus che ad altre Onlus dovrò applicare la “+ dai – versi” e non potrò applicare le altre due norme.

Questo dice la norma e per questo l’Agenzia dà la corretta interpretazione della stessa.

Tutto bene, quindi?

Mica tanto!

Facciamo il caso che io abbia donato nel 2014 tanto ad una Onlus medio-grande (che tiene una contabilità in partita doppia, condizione di applicazione della “+ dai, – versi”) quanto ad una Onlus di piccole dimensioni, la quale redige soltanto un rendiconto, entrate / uscite, per la quale non posso ottenere l’applicazione di quella legge, ma solo la detrazione dell’art 15 TUIR.

Io, contribuente, dovrei sapere che per ottenere il massimo risparmio devo applicare in entrambi i casi la detrazione (quasi sempre meno vantaggiosa) e non posso applicare per entrambe le erogazioni la deduzione della “+ dai, – versi”.

E’ un chiaro esempio di CAS, complicazione affari semplici.

Le domande sono: perché la norma vieta l’applicazione di entrambe le previsioni (ovviamente in riferimento a diverse erogazioni, non alla stessa)? Perché per la stessa norma (“+ dai, – versi”) chiede la tenuta della contabilità in partita doppia? Quale sicurezza maggiore dà la tenuta di questo tipo di contabilità?

Se ci fossero risposte plausibili, la differenziazione del trattamento avrebbe un senso.

Sappiate, invece, che tutto ciò non ha un senso, se non complicare la vita alle organizzazioni e ai contribuenti.

Che dite, Senatori, “accendiamo” una semplificazione su questo tema?

Carlo Mazzini

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