Modello Unico, Cooperanti e bachi (non da seta)

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A pochi giorni dallo scadere dei termini per il pagamento delle imposte per le persone fisiche è da segnalare un problema generato dal software di controllo del modello Unico PF.

Il contesto.

I compensi percepiti dai cooperanti (cfr. art. 54 comma 8-bis TUIR) sono soggetti ad un particolare regime di determinazione convenzionale del loro ammontare, secondo quanto disposto dal decreto 17/09/2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Già mediante la circolare 15/E del 01/02/2002 l’Agenzia delle entrate aveva sancito il principio secondo il quale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro sottostante, i compensi percepiti sono da dichiarare nel quadro RE secondo i parametri convenzionalmente stabiliti successivamente nel decreto interministeriale del settembre 2002, senza possibilità di dedurre spese.

Lo scorso anno (2014) un’organizzazione non governativa italiana aveva presentato un’istanza di interpello in cui chiedeva il corretto comportamento da seguire al momento del rilascio del modello CUD (ora CU) ai cooperanti che avevano lavorato nell’anno 2013 sia come lavoratori dipendenti sia come collaboratori a progetto.

La DRE Lombardia con la risposta del 20/01/2014 protocollo 904-5106/2014 confermando il principio poc’anzi stabilito, ha altresì fornito le indicazioni circa le modalità di compilazione degli allora vigenti modelli CUD e delle certificazioni dei compensi di lavoro autonomo (ora unificati nel modello CU). In tali documenti, si affermava nella risposta all’interpello, i compensi andavano indicati nella misura effettivamente corrisposta così come le relative ritenute fiscali operate.

Con specifiche annotazioni (o con un apposito documento – a parere di chi scrive) si dovevano poi fornire al lavoratore gli elementi utili per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, sicché il contribuente avrebbe indicato

  • nel quadro RC i redditi da lavoro dipendente e assimilati per la parte relativa al periodo in cui non aveva la qualifica da cooperante e nel rigo RE2, colonna 1 l’importo convenzionalmente determinato
  • nel quadro RE, rigo RE2 colonna 2, i redditi di lavoro autonomo ordinariamente percepiti depurati dell’importo riferibile al rapporto di lavoro da cooperante

mentre, in entrambi i casi, l’importo convenzionalmente determinato andava dichiarato nel quadro RE, rigo RE2, colonna 1.

Le ritenute fiscali operate dalla Ong, in funzione della natura degli emolumenti effettivamente corrisposti, sarebbero state indicate negli appositi righi del quadro RC o RE.

La questione è delicata poiché la Ong deve porre particolare attenzione nello scorporare, per ogni lavoratore, il periodo “normale” di attività (che genera emolumenti ordinari) da quello di “missione”, desumibile dai contratti registrati al Maeci che invece genera emolumenti convenzionali.

Gli errori nel modello Unico PF

Quest’anno i software di compilazione del modello Unico PF presentano praticamente tutti gli stessi errori generati, a monte, dai vincoli posti dai pacchetti di controllo formale delle dichiarazioni e precisamente:

  1. nel quadro RE, è richiesta obbligatoriamente l’indicazione di un codice di attività ATECO ancorché il contribuente abbia rivestito il ruolo di cooperante–lavoratore dipendente o di collaboratore a progetto;
  2. nello stesso quadro è richiesta obbligatoriamente l’indicazione di una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri;
  3. in assenza di emolumenti di lavoro autonomo ordinari è impossibile inserire l’ammontare delle ritenute subite nel quadro RE;
  4. posto che si debbano scindere gli emolumenti tra quadro RC e quadro RE nel caso di redditi da lavoro dipendente o assimilati, non è possibile inserire nel quadro RC l’ammontare complessivo delle ritenute effettivamente subite e certificate nel mod. CU se queste sono superiori agli emolumenti ordinari da dichiarare.

Questi problemi generano, in fase di controllo formale, degli errori bloccanti con conseguente scarto della dichiarazione.

Per uscire dall’empasse, essendo i tempi assai stretti, è possibile forzare questi blocchi inserendo, per esempio

  • un codice ATECO fittizio e
  • la causa di esclusione 6 dai parametri,
  • così come è possibile inserire un ammontare di ritenute maggiore del reddito.

Questo permetterà agli operatori di determinare il carico fiscale e provvedere al pagamento delle imposte, ma resta il fatto che l’invio della dichiarazione, con queste forzature, è impossibile.

Si attendono le nuove release che correggano i problemi evidenziati, o, ancora prima, si attende che qualcuno se ne accorga.

Gianpaolo Concari

 

 

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