Vi rammentate l’articolo 30? No, non per quella parte a causa della quale assisteremo al diluvio prossimo venturo, quella che coinvolgerà più di 200mila associazioni. Parlo di quel comma che introduce dal punto di vista legislativo il concetto di beneficenza indiretta (già introdotto dalla Ris 292/02) allargandolo a dismisura.
Beneficenza indiretta è l’espressione che significa che una Onlus eroga denaro o beni non a favore di soggetti indigenti, ma ad altri soggetti giuridici che a loro volta offrono quel denaro, beni e/o servizi ai soggetti indigenti.
Il comma (quarto, dell’art 30, DL 185/08) così ci illuminava:
4. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Si considera attivita’ di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita’ sociale».
Rammentiamo che in merito alla beneficenza indiretta, io, nel mio piccolo, ho già causato qualche mal di pancia, quando su un Vita dell’inverno scorso dissi che il comma (voluto dalle Fondazioni bancarie che si erano infognate in un vicolo cieco con le fondazioni di comunità) era scritto male e rischiava di aprire troppe brecce nel “recinto Onlus”. Apriti cielo! Cosa è il recinto Onlus? scrisse indignato un lettore a Vita strappandosi le vesti; rispose Bonacina che il mio pensiero non è quello di Vita (concetto che sottoscrivo) e che in tanti anni lui ha voluto invece far uscire dal recinto le Onlus ecc.
Vita ha poi ospitato una mia breve nota, nella quale ribadivo paro paro quello che avevo detto nell’articolo, e successivamente – con lettera a Vita – l’amico Concari ha ribadito la pericolosità del comma inserito. Qui un riepilogo. Qui altro articolo di Concari sull’argomento.
Detto ciò, l’Agenzia delle entrate se ne esce con nuova risoluzione (192/09) che riporta in merito alla beneficenza indiretta quanto già scrisse in Circolare 12, con autocitazioni continue, e vabbè. Lo fa, peraltro, in un contesto non così problematico. Il caso posto dall’interpellante è: sono un’associazione Onlus, che ha costituito una Fondazione Onlus. Posso erogare somme dall’associazione alla Fondazione?
Ciò che non ci dice (o ce lo dice tra le righe con le finalità della Fondazione) è che in generale la questione sarebbe risolta dall’art 10, c 1, lett d quando afferma
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Ma affinché sia attuabile, l’ente percipiente non deve essere di ricerca scientifica, in quanto la raccolta PER la ricerca scientifica – oltre alla ricerca scientifica realizzata direttamente – deve essere realizzata solo da Fondazioni (cfr. art 10, c 1, lett a, num 11).
Pertanto, senza intenti elusivi, l’associazione correttamente ha costituito la Fondazione Onlus di ricerca scientifica, e eroga le somme – comunque raccolte – a favore della fondazione non secondo il comma 1, ma grazie al concetto di beneficenza (indiretta).
Se qui si parla di beneficenza indiretta, siamo comunque in uno di quei casi pacifici, in quanto Onlus dona ad Onlus. Su eventuali beneficiari non onlus, ribadisce i concetti della Circolare 12/09, tra cui che i progetti devono avere caratteristiche di solidarietà sociale e che quindi devono essere realizzati (qui direttamente) a favore di soggetti svantaggiati.
Tra le tante che dice, l’Agenzia poi plana sul 5 per mille, affermando che anche il 5 per mille (evidentemente raccolto dall’associazione) può essere erogato alla Fondazione Onlus, “le stesse potranno essere erogate, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 460 del 1997, sempre che gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille”. Basta capirsi; cosa intendeva dire? Che la Fondazione era iscritta o iscrivibile al 5 per mille? Come l’hanno scritto sembra più la prima, ma non si capisce da dove prendano questo principio, questa indicazione, che tradotta dice “puoi ricevere le somme del 5 per mille erogate ad altro ente “tuo parente” solo se anche tu sei iscritto al 5 per mille”. Mistero; bastava dire che per ricevere così il 5 per mille bisogna avere le caratteristiche soggettive per iscriversi.
Anche perché altrimenti si causa un problema non da ridere a quelle strutture di secondo livello che hanno avocato a sé la raccolta del 5 per mille. E’ il caso di molte organizzazioni federate, che hanno chiesto ed ottenuto dalle consorelle di rinunciare a partecipare al 5 per mille per andare con un solo ente, un solo codice fiscale ecc un solo piano di marketing e comunicazione. Una volta incassato il 5 per mille (nessun commento), la somma viene divisa secondo criteri concordati tra le sedi e la struttura federale.
Se fosse vero ciò che scrive l’Agenzia, per poter incassare il 5 per mille, le sedi federate dovrebbero iscriversi tutte.
Follia: per non incassarlo direttamente, devo fare in modo di iscrivermi! Ripeto: una cosa è avere un progetto già predefinito ecc ed essere “iscrivibili”, altro è iscriversi al 5 per mille (sperando di non incassare), con perdita di tempo e rischio di confusione nel contribuente.
Carlo Mazzini
Aggiornamento del 2 settembre 2009
Nel secondo dei miei due articoli pubblicati su Il Sole di lunedì 31 Agosto (p 37), concludo con una conseguenza che deriverebbe a mio avviso da questa rinnovata beneficenza, sempre in riferimento alla possibilità di usare i fondi di cui al 5 per mille per distribuirli alle organizzazioni consociate.
Ho scritto:
“In questa pratica rimane una differenza sostanziale tra onlus e non onlus: le onlus federate devono definire ex-ante il progetto da finanziare con le entrate del 5 per mille. Le non onlus federate, invece, possono, secondo necessità, destinare le somme così raccolte e distribuite a fini anche non preventivamente definiti. Un vantaggio considerevole per quest’ultime, anche in considerazione del ritardo di erogazione da parte dello Stato di queste somme. Rimane comunque per tutti, dal 5 per mille 2008, l’obbligo di rendicontare la destinazione delle somme ad un anno dal loro incasso”