Emendamenti a legge di stabilità 2016: qualcosa di interessante per il non profit

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Sono portato a parlare bene dei nostri parlamentari e del Governo ad Agosto, quando questi sono in vacanza e non combinano casini nella legislazione del non profit. Rompo questa tradizione e qui troverete due note di merito alle proposte presentate in questi giorni in relazione alla Legge di Stabilità 2016. Sono stati presentati migliaia di emendamenti e il vostro scriba (copio dal grande Gianni Mura la definizione) confessa che non se li è letti tutti: ha anche una vita! Trovate i testi degli emendamenti in calce a questo post.

Il primo emendamento che ho trovato è del Governo e mette una toppa ad un problema non banale dei volontari impiegati da amministrazioni pubbliche, per mezzo di organizzazioni di volontariato. Dato che le amministrazioni pubbliche spesso non hanno fondi, hanno difficoltà a ottemperare l’obbligo di cui all’art 7, c 3 della L 266/91 relativo alla copertura assicurativa che dovrebbero garantire a detti volontari. Quando una ODV ha una convenzione con un ente pubblico, secondo quella legge l’amministrazione pubblica è obbligata a pagare l’assicurazione (responsabilità civile, infortuni e malattie) dei volontari impiegati nell’ambito delle attività oggetto della convenzione. L’ambito oggettivo del novellato è limitato a

  • soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente
  • detenuti e degli internati
  • stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno

In questi casi, viene disposto che sarà l’INAIL a dover sostenere l’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni.

Negli altri casi rimane l’obbligo delle amministrazioni ex art 7 prima citato. Nulla si dice della responsabilità civile verso terzi e mi auguro che anche per questa copertura assicurativa venga confermato – in prossimo decreto – l’onere a carico delle casse pubbliche.

Alcuni sub-emendamenti hanno giustamente integrato quanto sopra proposto dal Governo ricordando che lo stesso obbligo occorre per le associazioni di promozione sociale.

Vedremo se nei prossimi giorni passerà l’emendamento del Governo.

Un altro emendamento – presentato da tre senatrici del gruppo misto – parla della SIAE e propone

  • una riduzione dei proventi spettanti alla SIAE per esecuzioni di opere (coperte da diritti d’autore) che avvengono presso le sedi di una serie di enti non profit
  • un’esenzione per gli stessi diritti a favore dei centri anziani

Mi sembra un’ottima idea, dato che innova una specie di diritto soggettivo alla riduzione o esenzione una serie di enti meritevoli anche di non dover pagare cifre davvero esorbitanti alla SIAE. I costi di fundraising possono così ridursi anche per le piccole organizzazioni.

I problemi su questo emendamento sono due:

  • è scritto con i piedi, dato che nel comma 1 parla di “proventi spettanti alla SIAE” e nel comma 2 riferisce di un’inesistente “imposta dovuta alla SIAE”; parla – tra i beneficiari – di “Onlus e organizzazioni non lucrative di utilità sociale” che – avvisate le senatrici – sono la stessa cosa; parla di esecuzioni ecc – per le quali i proventi sono ridotti – “purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”. Chi sono gli invitati? L’evento è privato o aperto al pubblico? Sarebbe meglio estenderlo a tutti gli eventi
  • vedo prevedo e stravedo che l’emendamento ha poche possibilità di passare e che verrà dichiarato inammissibile

Nonostante ciò, mi sembra che possa essere un buon suggerimento – seppur scritto con i piedi – da sussurrare ai loro colleghi che si stanno interessando (termine esagerato, ma ci siamo capiti) alla riforma del Terzo Settore, alla Commissione I del Senato.

Un’ultima buona notizia la dobbiamo a Vita che riporta il fatto che un emendamento vergogna sulla questione “giochi d’azzardo” è stato ritirato grazie all’impegno del mensile che ha segnalato la porcata e che segue da tempo la problematica delle ludopatie. Qui l’articolo di Vita.

Visto che non siamo sempre gufi?

Ora però basta. E’ giorno, e devo rintanare.

Carlo Mazzini

***

20.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.
1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

2.Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l’importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i- progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno, del reddito, di cui al comma 1, è verificata dall’INPS, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell’attività prestata ai sensi del comma 1. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.

***

21.61

BELLOTMUNERATOBISINELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. L’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
        ”Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di Onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno.
        2. I centri anziani hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento dell’imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell’effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l’attuazione delle disposizioni del presente comma”».
        Conseguentemente all’articolo 3, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
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