Perché le ONG non stanno entrando in massa nel RUNTS?

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Perché le ONG non si stanno trasformando in ETS iscrivendosi al RUNTS?

Riformulo il quesito: perché viene consigliato alle ONG di aspettare di diventare ETS?

Partiamo dalla situazione attuale.
Ad agosto l’articolo 79 del Codice del terzo settore (CTS) è stato riformulato (cfr art 26 del DL 73/22) e sembra sia stata trovata la quadra per presentare la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea.

Pertanto sembrava che la richiesta di parere alla Commissione europea fosse lì lì per partire, poi è venuto fuori che ci sarebbe stata una pre-notifica, una cosa del tipo “cara Commissione europea, possiamo farti la domanda e possiamo fartela in questo modo?”. Un po’ come quando i figli ti chiedono: posso dirti una cosa? e tu sai che nell’ordine ti chiedono soldi, ti dicono che sono indietro con gli esami, che hanno preso un brutto voto, che hanno ammaccato la macchina …

A metà settembre pare sia realmente partita la pre-notifica (deo gratia) e quindi la speranza – già non altissima – che l’ok della Commissione sarebbe arrivata entro fine ’22 è andata a farsi benedire, con la conseguenza che i nuovi regimi fiscali sulla parte commerciale (art 79, 80 ecc del CTS) non arriveranno se non il 1 gennaio ’24. Ciò vuol dire che le Onlus (e quasi tutte le ONG sono Onlus) dovranno adeguare lo statuto e iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2024.

Gli ETS attuali e quelli prossimi all’iscrizione al RUNTS (condizione per essere realmente ETS) sanno che per la parte commerciale che si sta realizzando valgono le norme del TUIR (oltre all’applicazione del DPR 633/72 per l’IVA).

Quindi – sempre parlando di imposte dirette e di attività commerciali – si applicano tanto agli enti non commerciali (genericamente non profit) quanto agli ETS non commerciali gli art 73, 75, e poi gli artt dal 143 al 149 sempre del TUIR. Norme conosciutissime, usate e riusate.

Le norme del CTS relative ai vantaggi sulle donazioni e sulle altre esclusioni o riduzioni (bollo, registro ecc) sono rimaste invariate e utilizzabili dalle ONG ancora Onlus e ovviamente dagli ETS già iscritti.

Questo lo stato dell’arte.
Quindi la domanda è che cosa aspettino le ONG e in generale le ONLUS a diventare ETS.
I vantaggi nel diventare ETS sono evidenti.

Le attività commerciali, ad esempio le sponsorizzazioni o la vendita continuativa di beni, non sono realizzabili dalle Onlus, come sa chiunque bazzichi il settore da alcuni decenni come il sottoscritto.
Poterle realizzare significa poter contare su una nuova fonte d’entrata, tassata – certo – ma nuova.

Quali gli svantaggi?

Uno è la non applicabilità dell’art 150 TUIR che in definitiva permetteva di non rendere imponibili le (eventuali) entrate commerciali delle Onlus (con un distinguo tra istituzionali e connesse che qui non rileva).
Ma le ONG per caratteristiche proprie non realizzano attività imponibili dato che erogano soldi o servizi e, lato entrate, fanno raccolta fondi o ottengono fondi ministeriali (MAECI ecc).
Quindi a loro non si applica l’art 150 per mancanza di tipologia di entrata imponibile.
Il problema – della non più applicabilità dell’art 150 del TUIR una volta diventati ETS – se lo pongono giustamente le RSA Onlus, ma, ripeto, non le ONG.

L’altro svantaggio deriva dall’incertezza sull’applicabilità dell’esenzione o riduzione IRAP operata da alcune Regioni a favore delle Onlus. Ad oggi, non mi è arrivata notizia di Regioni che abbiano deliberato una continuità di regime favorevole (esenzione o riduzione) nei confronti di Onlus che diventano ETS.

Riassumendo: per le ONG il primo svantaggio non esiste, il secondo è potenziale (dipende dove è la sede della sua attività, se in quella Regione esiste una qualche forma di vantaggio IRAP per le Onlus ecc). La ONG deve valutare il costo IRAP nella peggiore delle ipotesi (applicazione piena) e chiedersi: sono capace di realizzare attività commerciali che al primo anno annullino (al netto delle imposte) il sorgente – seppur ipotetico – costo fiscale dell’IRAP?

Infine c’è un’ultima questione, che gioca a favore dell’iscrizione al RUNTS:
il 5 per mille. Nel 2022 il 5 per mille è stato riconosciuto alle Onlus (ricordo nuovamente che le ONG sono per lo più Onlus) in forza di un’eccezione alla nuova norma sul 5 per mille, eccezione in quanto la casella “del volontariato” è diventata “ETS” e lì ci entrano solo gli ETS iscritti al RUNTS. Con il DL 228/21 si è esteso alle Onlus la possibilità di continuare a essere inserite negli elenchi, ma solo per il 2022.

E per il 2023? Non c’è copertura di legge, deve essere scritta la legge (o emendata quella precedente sostituendo 2023 a 2022) e confido che venga fatto il prima possibile.
Ma ad oggi il 5 per mille 2023 alle Onlus – tra le quali le ONG – non è certo.

Quindi, alla luce di tutto questo urgono due domande:

  • avete fatto l’analisi costi – benefici?
  • perché viene consigliato alle ONG di aspettare di diventare ETS?

Mistero poco gaudioso.

Carlo Mazzini

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