Donazione di immobili agli ETS

0

L’impatto della donazione di un immobile ad un ETS e il valore fiscalmente riconosciuto della donazione: la risposta ad un’istanza di interpello è l’occasione per fissare alcuni punti fermi.

Le donazioni[1] in natura di beni strumentali sono regolate dal decreto interministeriale 28/11/2019 nel quale si fissano i criteri di valutazione per la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle varie tipologie di beni oggetto di donazione.

Del decreto ho già parlato in questo mio intervento in questo sito e quindi mi limito a fissare alcuni concetti base:

  • per un bene di natura strumentale (comma 2), cioè un bene che è iscritto come cespite nelle scritture contabili del donatore, il valore è determinato in base al valore residuo fiscalmente riconosciuto all’atto del trasferimento; per valore residuo, si intende la differenza tra il costo di acquisizione (o costo storico) fiscalmente riconosciuto e l’ammontare degli ammortamenti effettuati;
  • per i beni merce (comma 3), cioè beni oggetto dell’attività propria dell’impresa) e per i beni considerati materie prime, sussidiari, semilavorati o altri beni mobili (cfr. art. 85, comma 1, lettere a) e b), T.U.I.R.), il valore dell’erogazione liberale fiscalmente riconosciuto è dato dal minore tra il valore normale (cfr. art. 9 T.U.I.R.) e il valore a cui sono valutati i beni come rimanenza (cfr. art. 92 T.U.I.R.);
  • per i beni diversi dai precedenti (comma 1) per esempio i beni provenienti dal patrimonio personale di una persona fisica, si tiene conto del valore normale (cfr. art. 9, T.U.I.R.)

Questi concetti sono ripresi tal quali nella risposta all’interpello n. 215/2023 nella quale l’Agenzia delle entrate conferma che il donatore di un bene strumentale porterà in deduzione dal reddito il suo valore contabile.

In altri termini: il valore fiscalmente riconosciuto ai fini della donazione (e quindi della deduzione) è la differenza tra costo storico, aumentato di eventuali costi incrementativi e l’ammontare degli ammortamenti (fiscalmente riconosciuti) effettuati sino al momento della donazione.

L’Agenzia delle entrate puntualizza altresì che la caratteristica della strumentalità del bene vale sia che si tratti nel caso di beni strumentali per natura sia per destinazione.

Questo non deve però trarre in inganno l’ente beneficiario della donazione il quale dovrà valutare il bene, ai fini della sua contabilizzazione, usando il criterio del fair value come indicato nell’OIC 35.

Ciò significa che per contabilizzare correttamente l’acquisizione dell’immobile, il beneficiario dovrà ricorrere ad una sua valutazione affinché il valore sia il più possibile coerente con il valore di mercato attualizzato al momento dell’acquisizione.
L’uso esclusivo di criteri di valutazione catastali automatici non è raccomandato poiché esulano dal concetto di fair value anche qualora la valutazione risultasse più che prudenziale: nella realtà il valore determinato catastalmente è spesso inferiore a quella effettuata con il fair value.

Altre questioni legate alle donazioni

La risposta all’interpello ci dà l’occasione per ricordare alcuni argomenti collegati tra loro e riguardanti il tema delle donazioni in natura, donazioni effettuate in altri contesti e il relativo impatto in materia di IVA.

Possiamo infatti classificarle in due tipologie:

  • le donazioni “libere” di beni merce
  • le donazioni di beni altrimenti destinati alla distruzione

Appartengono alla prima tipologia quelle riconducibili al volere di un donatore-impresa che decide di cedere le merci per puro spirito di liberalità al pari delle donazioni in denaro.

In questo caso sappiamo che il valore fiscalmente rilevante usato dal donatore ai fini della deduzione della donazione dal reddito è il minore tra il valore normale e il valore a cui i beni erano in inventario.

In questo caso opera la rettifica della detrazione IVA in quanto i beni sono destinati a finalità estranee a quelle dell’impresa. Pertanto il donatore dovrà riversare l’imposta che aveva detratto al momento dell’acquisto delle merci che, successivamente, ha destinato a donazione.

Ancorché la risposta all’interpello non affronti il tema, va ricordato che soggiace alla medesima regolamentazione anche la donazione di un bene strumentale.

E’ possibile che l’immobile strumentale possa essere stato acquistato in regime di esenzione IVA ma qualora fosse stato acquistato in regime di applicazione IVA, la rettifica della detrazione operata al momento dell’acquisto potrebbe divenire particolarmente onerosa.

Alla seconda tipologia appartengono invece le merci che, per difetti di etichettatura o perché prossimi alla scadenza, devono essere ritirati dal circuito commerciale.

Si tratta pur sempre di una donazione ma essa è considerata un’alternativa alla distruzione dei beni.

Rientrano in questo ambito perciò le donazioni previste dalla legge 166/2016, (rubricata come “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” conosciuta più brevemente come “legge antispreco”.

Nell’ambito delle donazioni potremmo definirla come “spintanea”, termine che è neologismo e pure calembour che gioca sulla spontaneità (della donazione) e sulla spinta/incentivo ad effettuare la donazione.
La donazione è infatti incentivata in quanto tende a non distruggere beni che possono essere ancora utilizzati ma che non sono più “appetibili” dal circuito commerciale.
Il riuso / riutilizzo è infatti la pratica che si intende incentivare per migliorare l’utilizzo delle risorse e limitare l’intasamento delle discariche con beni che hanno ancora un’intrinseca utilità.

Questa legge ha apportato, tra l’altro, due interessanti novità:

  • la prima è una riformulazione della regolamentazione della presunzione di cessione nel caso di donazioni;
  • la seconda è un diverso trattamento IVA dell’operazione che non configura l’ipotesi della rettifica della detrazione IVA.

La legge 166/2016 è intervenuta sul d.P.R. n. 441/1997 e ora la procedura per l’effettuazione delle donazioni relative ai beni non più commercializzabili è così regolamentata:

  • per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto;
  • il donatore trasmette agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare con esonero dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili e per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
  • l’ente beneficiario rilascia al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Per quanto riguarda il trattamento IVA, questo tipo di donazione costituisce un’operazione estranea al campo di applicazione dell’imposta perché assimilata ad un’operazione di distruzione delle merci.
Pertanto non opera il meccanismo della rettifica della detrazione IVA.

Tra le donazioni di beni, si può ritenere che questa sia l’effettiva norma agevolativa poiché per le donazioni “libere” di beni occorre procedere alla ricostruzione dell’acquisto: se da una parte può essere semplice per quei beni che sono commercializzati, dall’altra può essere particolarmente arduo se i beni sono il frutto di un processo di assemblaggio e/o produzione.
Anche il metodo di valutazione è diverso rispetto a quanto previsto dal già citato decreto interministeriale del 28/11/2019: i beni devono essere valutati al prezzo di vendita (al netto dell’IVA ovviamente) e questo avvicina di molto la valutazione al fair value a cui deve attenersi l’ente beneficiario

Sul tema vale la pena ricordare l’importante consulenza giuridica resa dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 8 del 22/06/2021.


[1] In questo contesto il concetto di donazione è esteso anche alle erogazioni liberali.

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi