E dopo l’EAS, caccia grossa al non profit

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Come preventivato, dopo la grande corsa alla compilazione dell’EAS, l’Agenzia apre la caccia alle false non profit.

O meglio; questa sarebbe l’intenzione, ma la via verso l’inferno del non profit onesto è lastricato delle buone intenzioni dell’Agenzia, e pertanto si è facili profeti nel prevedere grossi guai anche per gli onesti un pò sprovveduti o non abbastanza strutturati. Basta leggere la Circolare 20 del 16 aprile scorso relativa alle attività di prevenzione e contrasto all’evasione per l’anno 2010, nella quale la Direzione Centrale Accertamento dà alcuni indirizzi operativi alle Direzioni Regionali e Provinciali dell’Agenzia.

Riporto alcuni stralci del par. 2.4 dedicato agli enti non commerciali (qui il documento completo)

L’attività di controllo volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali assume nel 2010 una rilevanza strategica e da essa sono attesi rilevanti risultati, in termini sia repressivi (evasione pregressa recuperata) che preventivi (assottigliamento della platea in parola, con la fuoriuscita da essa dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza).

Pertanto quest’anno, per la prima volta, il budget di produzione contempla esplicitamente una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in parola. Si tratta, peraltro, di un primo sforzo tendente a dare sistematicità e costanza alla vigilanza sul comparto, la quale va comunque innanzitutto realizzata mediante l’attento monitoraggio dei soggetti presenti in ciascuna realtà provinciale.

Tale monitoraggio, da sviluppare nei termini di cui al paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E del 2009, è da quest’anno agevolato dal censimento degli Enti associativi (e dei dati e notizie ad essi relativi rilevanti ai fini del controllo) realizzato mediante le comunicazioni telematiche imposte dall’art. 30 del DL n. 185 del 2008.

Qui fanno credere che l’EAS serva veramente a far venire fuori i disonesti: beata innocenza. L’avessero almeno letto il modello, con le istruzioni che più volte sono state sconfessate dalle Circolari (ne sono servite in tutto ben 3 per spiegare il senso della norma e il contenuto del modello). Io immagino le contestazioni che deriveranno dal modello. Ma se uno mi fa male la domanda, non può pretendere che gli dia una risposta congrua! E invece loro partono dal presupposto che si doveva rispondere in modo corretto ad una dichiarazione redatta scorrettamente.

La platea degli Enti censiti presenti nella Provincia va approfonditamente analizzata, dedicando una specifica attenzione a quelli compresi in settori tipicamente ad alto rischio (associazioni culturali, sportive, di formazione e così via). Tale analisi, sotto la diretta responsabilità dei Direttori provinciali, deve portare immediatamente ad individuare le situazioni più rilevanti di abuso esistenti nella Provincia, onde garantire agli interventi repressivi la massima efficacia dissuasiva.

Assomiglia tanto ad una lista di proscrizione.

E’ inoltre attesa la individuazione più ampia possibile dei casi di omessa comunicazione, stante la loro specifica pericolosità.

Quindi incrociano i codici fiscali assegnati ad enti associativi (codice 12 nella richiesta di CF) e vedono chi non fatto l’EAS, al netto di chi comunque non doveva compilarlo.

Nell’analisi di rischio vanno considerati anche gli Enti non tenuti alle comunicazioni sopra menzionate, onde intercettare specifici profili di rischio circa l’effettiva sussistenza dei requisiti che li sottraggono alla portata preventiva del censimento normativamente previsto.

Comunque – dicono – controlliamo tutti, anche chi non doveva farlo, per capire se la qualifica di Onlus, volontariato ecc è meritata oppure no. Tutto bene; ma non è il loro normale lavoro? Se poi controllano tutti, che bisogno c’era dell’EAS? Si facevano dare l’elenco dalle Regioni (per le ODV ad esempio) e a campione ne controllavano qualcuna.

Per quanto attiene, infine, alle ONLUS, si ricorda l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni Regionali.

Meglio non commentare, qui, dato che gli uffici in parola rimandano gli ignari iscrivendi all’anagrafe onlus a consultare i loro siti regionali dove le onlus trovano le norme non aggiornate!!!

Al riguardo, si evidenzia che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato, che può consentire l’individuazione di posizioni particolarmente a rischio. Nei casi di avvenuta conoscenza di soggetti esercenti vere e proprie attività lucrative di natura commerciale che configurano abuso dei regimi agevolativi, le Direzioni Regionali provvedono a segnalarli alle competenti strutture locali per gli opportuni controlli sostanziali, dei cui esiti sarà data tempestiva comunicazione per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza delle medesime Direzioni.

Le attività istruttorie devono essere condotte secondo le linee tracciate nel citato paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E, utilizzando le specifiche metodologie disponibili nel sito intranet dell’Agenzia e, in particolare, quelle riguardanti le attività di analisi, selezione e controllo degli enti non commerciali costituiti in forma associativa e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre la Direzione Centrale Accertamento circa il numero degli interventi eseguiti da ciascuna Direzione Provinciale (o Ufficio locale) nel primo semestre dell’anno, evidenziando i risultati conseguiti (rappresentati, in specie, dalla individuazione degli elementi specifici che hanno determinato l’abuso delle norme agevolative). Analoga informativa andrà fornita, entro il 15 gennaio 2011, per gli interventi eseguiti nel secondo semestre 2010.

In generale, rammento che il richiamo dell’Agenzia alle quote di verifiche e accertamenti rimanda alle disposizioni proprio del DL 185/08 che in relazione illustrativa, rimanendo serio, quotava il recupero nel 2009 di imposte provenienti dal non profit grazie all’EAS ad un totale di 150 mln di euro. Ovviamente non ne hanno visto neppure mezzo euro dato che il termine ultimo di presentazione del modello è stato il 31 dicembre 2009! Per il 2010, lo Stato reclama a sè altri 150 mln di euro di imposte (comprese sanzioni ed interessi), attenzione, non di reddito evaso.

Per il 2011 facciamo il boom: 300 milioni di euro.

Facciamo a chi la spara più grossa? E’ ciò che si sono chiesti un anno e mezzo fa (9 dic 08) alla Camera, i tecnici che compilano le relazioni tecniche ai ddl o ai pdl. In relazione alle cifre esposte dissero:

Al riguardo, al fine di poter esprimere una valutazione sulla correttezza della quantificazione del maggior gettito indicato dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, appare opportuno che siano esplicitati i dati e le ipotesi su cui si fondano tali stime.”

Che è come dire: ma come li avete calcolati questi soldi?

Tremate, tremate; le beghe son tornate!

Carlo Mazzini

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1 commento

  1. Bravo Carlo, io ho chiuso l’ASD in modo da non presentare l’EAS. E già difficile interpretare la fumosissima normativa sulle ASD, basta una virgola fuori posto e devi ipotecare la casa del Presidente (visto con i miei occhi) con ‘sto modello EAS ti fanno un mazzo tanto.
    Poi se eserciti l’attività non profit in una struttura dei preti che ti danno in comodato, questi ci devono pure versare l’ICI.
    Altro: prima dell’EAS, i controlli partivano dalla visibilità dell’ASD (nei giornali, internet, eventi sportivi, ecc.)
    MORALE:
    Meglio tutto in NERO. Voler essere in piena regola è una fatica immane, vengono a trovarti e qualcosa DEVONO TROVARE. Questo lo sappiamo tutti.
    VOGLIO LEGGI CERTE E APPLICABILI. Van bene anche se sono inique, basta che si possano applicare, porca pupazza!

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