Attività di pubblicità per Onlus e volontariato: sarà vera gloria?

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Assifero – meritoriamente citato anche dal blog di Valerio Melandri – riporta per primo, credo, una novità sconvolgente e importante per le organizzazioni di volontariato e le onlus: la possibilità di fare pubblicità (incassando soldi, ovvio) utilizzando come veicolo pubblicitario ambulanze e mezzi di soccorso.

La novità arriva dalle ultime modifiche al nuovo codice della strada L 120/10, dove all’art 5, comma 4 si legge

“4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita’ non luminosa per conto di terzi e’ consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicita’ a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresi’ verifiche periodiche sull’assolvimento dei prescritti oneri tributari.”

Questa la spiegazione del servzio studi della Camera

“Il comma 5 infine demanda al Governo la modifica dell’articolo 57 del regolamento di attuazione del codice, finalizzata a consentire la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute dal CONI. La modifica dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La pubblicità sui veicoli sopra menzionati dovrà essere subordinata alle stesse condizioni previste dal comma 3 del citato articolo 57 per la pubblicità effettuata sui veicoli adibiti a servizio taxi.

Le condizioni poste dal comma 3 dell’articolo 57 del regolamento di attuazione riguardano le modalità con le quali può essere effettuata la pubblicità (pannello bifacciale posto al di sopra dell’abitacolo in posizione parallela al senso di marcia, applicazione di una pellicola sul lunotto posteriore o sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate).”

Assifero getta il cuore oltre l’ostacolo e afferma che questa norma “costringe a rivedere un’impostazione che vietava alle onlus di esercitare qualsiasi forma di pubblicità”, citando poi a proposito la Ris 356/02 nella quale l’Agenzia delle Entrate parlava di inconcliabilità tra sponsorizzazione e profilo Onlus.

Assifero si pone anche il quesito – assolutamente opportuno – che segue “Diventa quindi importante sapere se questa opportunità è limitata ai soli mezzi automobilistici o se dovrebbe essere logicamente permesso alle onlus di utilizzare altri supporti per gestire tale attività, quali potrebbero essere i propri rapporti annuali, il proprio sito o altre pubblicazioni”

Riassumendo.

L’Agenzia delle Entrate afferma che l’attività di sponsorizzazione (nel caso specifico della legge novellata si parla di pubblicità per conto terzi, ma fiscalmente è lo stesso) è cosa cattiva e malvagia per le onlus in quanto non è attività istituzionale (e qui si concorda) né connessa (e qui se ne potrebbe discutere).

Non stiamo qui a parlare se l’interpretazione dell’Agenzia sia corretta piuttosto che eccessivamente rigorosa, o inopportuna.

Discutiamo che senso possa avere una legge che incasina innovando. Capito l’eufemismo?

Se la legge speciale (nel volontariato, cfr DM 25 maggio 1995 e tassativa elencazione art 5 L 266/91) e l’interpretazione generale per le Onlus mi vietano di avere entrate da pubblicità, che senso ha una legge di natura meramente amministrativa (mi permettono di circolare come una car-sandwich, prima, al netto del fisco, non potevo) di intervenire in leggi speciali “senza dirlo esplicitamente”, di fare il “finto legislatore fiscale” senza citare la complessa materia delle disposizioni tributarie?

Tanto per capirci, perchè la confusione è ampia sotto i cieli!

La ODV non deve pagare IRES per le attività che realizza (neppure sulle commerciali marginali), né deve imporre IVA a ciò che vende in quanto ciò che vende è inglobato nelle attività commerciali e produttive marginali, pedissequamente elencate dal DM 25.5.95. Il richiamo dell’Ag delle Entrate al rispetto del DM è stato reiterato di recente quando in quella buffonata colossale conosciuta come caccia alle false Onlus ha fatto approvare l’art 30 DL 185/08 e l’EAS conseguente, dicendo che le ODV sono ONLUS solo se le eventuali attività commerciali e produttive sono quelle di cui al già citato DM.

Le Onlus nuovamente non pagano IRES sulle attività connesse (cfr art 150, c 2 TUIR). Peraltro Tertium non datur (le attività sono o connesse o istituzionali), in merito ad attività realizzate da Onlus. Una cosa è dire “ho un reddito da fabbricato” – quello sì imponibile – ma in quel caso non realizzo un’attività per avere quel reddito, godo meramente di un patrimonio (come possono essere le partecipazioni non rilevanti in società per azioni quotate).

Qui, per fare pubblicità con un’insegna sulla testa devo farmi in quattro, sostenere dei costi ecc. Non è un mero godimento, è un’attività, altrimenti che senso avrebbero di esistere le agenzie che trovano spazi pubblicitari ecc?

Fermiamoci per ora qui. Il legislatore ne ha fatta un’altra delle sue, ha confuso i piani, non ha ordinato la normativa, non l’ha resa compatibile ma confliggente.

Aspettiamo i 60 gg – metà ottobre – entro i quali il Governo dovrebbe modificare il regolamento prevedendo questa superba innovazione. E speriamo che questa volta facciano la cosa giusta. Lasciatemi dubitarne, ma faccio comunque il tifo pro-pubblicità.

Carlo Mazzini

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7 commenti

  1. speriamo di non restare senza ambulanze…. emblematico il caso di Padova dove l’ambulanza c’era ma nessuno la guida e ci scappa il morto, le associazioni non hanno (dicono) i soldi per pagare gli autisti e sperano nei volontari e gli ospedali aspettano le associazioni per la copertura dei mezzi… facevo il volontario ma ora sono senza lavoro e ho a malapena i soldi per vivere, ci manca solo che vada a guidare a gratis con tutti i soldi che vengono buttati nella sanità e non mi pagano neanche la benzina per raggiungere il deposito.. a mè sembra tutta una gran presa per il c…o e sempre tutta italiana.

  2. scusate ma qualcuno a notizie di questa modifica al regolamento da parte del governo per poter iniziare a far pubblicità? grazie
    ciao

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