Il decreto Salva Italia rende più agevole il restauro delle opere d’arte e la donazione alla cultura

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Nella selva di provvedimenti del cd decreto Salva Italia, ve ne è uno che ho trovato solo oggi e che mi sembra un segnale positivo sulla via della spinta alle donazioni.

Mi riferisco all’art 40, c 9 del DL 201/11 che recita

9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2. lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni

Traduciamolo:

L’art 15 c 1, lett g e l’art 100, c 2, lett e) del TUIR consentono rispettivamente di portarsi alle persone fisiche in detrazione e ai soggetti IRES (aziende) in deduzione le spese sostenute in quanto le une e gli altri sono soggetti obbligati (perché ad esempio proprietari) alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati ai sensi del Codice Urbani DLgs 42/04.

In parallelo, l’art 15, c 1, lett h) e l’art 100, c 2, lett f) consentono rispettivamente di portarsi alle persone fisiche in detrazione e ai soggetti IRES (aziende) in deduzione le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita’ culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

La novità risiede nel fatto che per ottenere il risparmio fiscale non è più necessaria la documentazione e la certificazione prevista dalle rispettive norme ma basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono.

Nel Dossier di lettura dei servizi della Camera si legge in merito a questo provvedimento:

La normativa vigente prevede che ai fini della detrazione o della deduzione i soggetti beneficiari debbano ricevere dal Ministero per i beni culturali e ambientali apposita documentazione; ad esempio nel caso delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 1963 la necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

Come riferito, tutto ciò ora non è più richiesto, e mi sembra davvero un bel passo in avanti rispetto al passato.

Bisogna vigilare che i soliti pasticcioni dei nostri parlamentari non snaturino la portata di questa innovazione che, se sopravvive, porterà – almeno si spera – ad un aumento delle donazioni alla cultura.

Ricordo che rimangono immutate nel quantum le misure agevolative.

Per le persone fisiche la detrazione è fissata al 19% di quanto speso o erogato e per le aziende la deduzione è senza limiti.

Carlo Mazzini

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9 commenti

  1. Buongiorno,
    ho un dubbio che magari può aiutarmi a risolvere.

    L’associazione di cui faccio parte ha la necessità di rimborsare ad alcuni soci le percorrenze chilometriche per attività svolte per l’associazione, come da tabelle ACI.
    Fino ad ora abbiamo sempre fatto transazioni in contanti (si tratta di cifre davvero esigue, ad es. 50, 100 euro su un periodo di diversi mesi…).
    Tuttavia oggi parlavo con un mio conoscente che gestisce un’altra associazione, il quale sostiene che da ora è necessario fare sempre un bonifico, indipendentemente dall’importo.
    Siccome in base alle ultime leggi mi era sembrato di capire che ciò valesse solo per importi superiori ai 999 euro, mi chiedevo se per le Associazioni è stata emanata una norma a parte, o se semplicemente questo mio conoscente ha capito male.

    La ringrazio sin da ora se può essermi di aiuto.

    Cordiali saluti,

    Fabio

    • Questa mi è nuova.
      Tenderei ad escludere un trattamento così di sfavore verso le associazioni.
      Peraltro motivato da … nulla, direi.
      Comunque, la prova del nove è: caro amico, mi hai parlato di questa novità secondo la quale le associazioni sarebbero obbligate a far passare per banca qualsiasi rimborso spesa.
      Mi daresti il riferimento di legge, per cortesia?

      😉

      cm

  2. Loretta Veri on

    Gentile Carlo,
    dal suo interessante articolo sembra che da questa novità siano esclusi gli enti non commerciali. Ho fatto un quesito mail al ministero e mi hanno risposto telefonicamente che anche gli enti non commerciali usufruiscono di questa semplificazione.
    Le persone fisiche e/o gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h) del TUIR fino ad ora dovevano chiedere una certificazione alla Sovrintendenza, mentre adesso basta che facciano un’autocertificazione. Mi conferma?
    Grazie
    Loretta Veri

  3. La sua domanda mi sembra pertinente.
    L’art 147 del TUIR recita: “Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) , i-quater e i-octies del comma 1 dell’articolo 13-bis . La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. …”. Se ha un’imposta lorda, può detrarre ed usare la semplificazione, altrimenti no.
    cm

  4. Per favore vorrei sapere come posso evitare problemi nel trasporto di vestiti tipici dal Perù in Italia.
    So che è neccesario dimostrare una dicchiarazione semplice (lettera) dove si indica:

    Nome della associazione, residenza, fine ecc.

    QUESTO SERVE NEL CASO CHE LA DOGANA INTERNAZIONALE, NAZIONALE AD UN CONTROLLO VERIFICHE IL MATERIALE CULTURALE.
    Serve anche per evitare il pagamento delle tasse.

    Grazie.
    Edgard
    Peru arte e Cultura- Torino

    • Si può ben immaginare se io possa dare una qualsiasi risposta seria ad un quesito del quale capisco l’importanza ma non “i confini”.
      L’unico consiglio che le posso dare è di informarsi presso altre ONG che lavorando con l’estero – e all’estero – spesso si trovano ad importare beni dai paesi in via di sviluppo.
      Cordiali saluti

  5. Gentile Carlo,
    ho un dubbio in merito ai rimborsi spese a terzi non soci.
    Fino ad ora abbiamo sempre effettuato rimborsi ai nostri soci, dietro presentazione di note spese dettagliate.
    Ci troviamo ora a dover rimborsare una persona NON socia, per delle percorrenze chilometriche. Il nostro commercialista sostiene che si possa fare, a fronte della presentazione da parte di qs. persona di una notula dettagliata (come da costi ACI), e che tale importo non sia da tassare.
    Me lo potrebbe confermare? La ringrazio e attendo risposta.

    • Lei deve fidarsi del suo commercialista. La questione soci / non soci non rileva ai fini dei rimborsi a volontari, i quali rimangono cmq esclusi da qualsiasi tassazione se realizzati e palesati / provati come avete esposto.
      cm

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