Le questioni del 5 per mille le risolve (sempre) il giudice ordinario

0

La Corte di Cassazione a sezioni unite ha definitivamente stabilito che la competenza giurisdizionale sul 5 per mille spetta alla magistratura ordinaria, stante il fatto che il contributo non è un’agevolazione fiscale.

La competenza sulle controversie tra enti beneficiari e l’Agenzia delle entrate o gli altri soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei beneficiari, all’erogazione dei fondi e al controllo delle rendicontazioni spetta alla magistratura ordinaria e non a quella tributaria.
Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23/10/2017 n. 24964, mettendo fine ad un contenzioso radicatosi nel 2006 e avviato da un’associazione, esclusa dagli elenchi, per aver indicato un codice fiscale errato nella domanda presentata all’Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici.
L’Agenzia delle entrate costituitasi in giudizio aveva eccepito in via principale il difetto di giurisdizione e, in via subordinata, l’inammissibilità del ricorso perché proposto contro un atto non impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/92.

In effetti risulta difficile individuare, tra gli atti ricorribili presso il giudice tributario, la comunicazione di diniego all’iscrizione dell’elenco dei beneficiari del 5 per mille, salvo ritenerla “diniego o revoca di agevolazioni” (cfr. art. 19, comma 1, lettera h), d.lgs. 546/92).
Il fatto è che il cinque per mille non è un’agevolazione tributaria: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18/06/2007 n. 202 giudicando il ricorso per incostituzionalità dell’art. 1, commi 337, 339 e 340, legge 266/2005 (la Legge finanziaria 2006 per capirci), proposto dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

In quel frangente la Corte aveva infatti ricostruito la natura del contributo escludendo che si trattasse di un’agevolazione tributaria ma giungendo a definire un adempimento contrattuale attraverso un mandatario necessario cioè l’Agenzia delle entrate.
Nella sentenza infatti si leggeva che il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell’IRPEF incassata dall’erario subisce una trasformazione nel caso in cui il contribuente – con apposita dichiarazione di volontà – si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare i soggetti di cui al censurato comma 337. Infatti, per effetto di tale dichiarazione, la pretesa tributaria dello Stato si riduce della quota del 5 per mille degli “incassi in conto competenza relativi all’IRPEF” (comma 339) del singolo contribuente e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale, ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, come mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso, svolgenti attività ritenute meritevoli dall’ordinamento (comma 337) ed inclusi in apposite liste (comma 340). Il finanziamento di detti soggetti è, perciò, direttamente ascrivibile alla volontà del contribuente (commi 337, alinea, e 339) e la quota del 5 per mille dell’IRPEF perde la natura di entrata tributaria erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all’erario per tale finanziamento. Ne deriva che l’obbligo del contribuente di corrispondere la suddetta quota non viene meno, ma è da lui adempiuto a favore del beneficiario per il tramite necessario dell’erario.

Purtroppo il contenuto di questa sentenza è stato totalmente ignorato dai giudici sia di prime cure che di appello, mentre l’Agenzia delle entrate ha, giustamente, resistito prima e appellato poi, sino al giudizio di Cassazione.
Con l’ordinanza interlocutoria 21 aprile 2017 n. 10095, la sezione a cui era stato assegnato il ricorso ha rimesso la vertenza al Primo Presidente e questi ne ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite in quanto la materia si presentava per la prima volta.
Da qui la sentenza nella quale si è confermato ciò che, da diverso tempo, si legge nelle comunicazioni relative alla materia del cinque per mille allorquando l’Agenzia delle entrate rileva delle incongruenza e rigetta (per esempio) la domanda di iscrizione: per i ricorsi occorre rivolgersi al Giudice ordinario.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha deciso che la competenza del giudizio spetta alla magistratura ordinaria. Per inciso vale la pena di ricordare che la questione interessa non solo gli “enti del volontariato” (definizione tecnicamente impropria ma sbrigativa) ma anche gli enti della ricerca, le università e le associazioni sportive dilettantistiche cioè tutti i possibili destinatari dei fondi 5 per mille.

Pertanto va sgombrato il campo anche del possibile (ma improbabile) ricorso alla giustizia amministrativa qualora entrino in gioco enti pubblici quali le università.

La sentenza arriva dopo ben undici anni dall’inizio delle ostilità (2006) e non è dato sapere se poi sia valsa la pena proporre ricorso che è giunto sino al massimo grado di giudizio, almeno per l’associazione.
E’ però positivo il fatto che il fascicolo sia stato rinviato alla magistratura ordinaria che lo valuterà in base ad un autonomo procedimento e non ne sia stata dichiarata l’estinzione.
Almeno chi scrive ha interpretato così il dispositivo della sentenza.

E’ intuitivo che, quando sorgono possibili contenziosi sullo specifico tema, occorre valutare attentamente se sia conveniente instaurare un costoso e faticoso procedimento giudiziario a fronte di un contributo aleatorio e, nella maggior parte dei casi, esiguo a meno che non si disponga di dati storici ben assestati.

Uguale considerazione si deve fare allorquando si ricorre ai “tempi supplementari”, pagando la sanzione di 250 euro, per rimettere in termini eventuali ritardi nella presentazione della domanda di iscrizione o nell’invio dell’autocertificazione del possesso dei requisiti. E’ pur vero che, per effetto della stabilizzazione del 5 per mille, ora non è più necessario presentare annualmente la domanda di iscrizione agli elenchi, ma vi sono comunque altri adempimenti a cui fare attenzione.

Un esempio classico è quello di dover inviare una nuova autocertificazione di sussistenza dei requisiti per l’accesso ai fondi, quando l’ente ha mutato il proprio rappresentante legale: adempimento inutile ma quanto mai insidioso.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 111/2017 si è ridisegnato gli iter mediante i quali gli enti del Terzo Settore potranno accedere ai fondi 5 per mille e dovranno essere esperiti i controlli.

Ben presto, alle norme del decreto legislativo, andranno ad aggiungersi quelle del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di prossima emanazione che andrà a completare il quadro giuridico di riferimento.

Gianpaolo Concari

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi