Comunicazione delle erogazioni liberali: istruzioni, riti apotropaici e mal di testa

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E’ partita la sperimentazione della comunicazione all’anagrafe tributaria delle erogazioni liberali.
Nuovi adempimenti stanno per arrivare in capo alle organizzazioni del terzo settore.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 30/01/2018 ha emanato un decreto che dispone in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l’invio entro il 28 febbraio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai donatori e alle erogazioni liberali deducibili o detraibili eseguite nell’anno precedente raccolte dai seguenti soggetti:

  • Onlus di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, d.lgs. 460/97
  • associazioni di promozione sociale ex art. 7, legge 383/2000
  • associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 22/01/2004 n. 42
  • associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La disposizione vale anche per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 117/2017 e riguarda le erogazioni liberali effettuate mediante il sistema bancario, gli uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili quali carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari non trasferibili, assegni circolari.

Nello stesso decreto si dispone che siano comunicati anche i dati relativi alle erogazioni liberali eventualmente rimborsate con l’indicazione del soggetto al quale è stata rimborsata e l’anno in cui era stata originariamente effettuata l’erogazione.

Ovviamente, essendo una fase sperimentale, non sono previste sanzioni a carico delle organizzazioni destinatarie del provvedimento che non effettueranno l’invio.

Lo scorso 9 febbraio 2018, Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 34431 che ha fornito le modalità di invio e le specifiche tecniche dei flussi informatici da inoltrare alla stessa agenzia.

I flussi saranno controllati attraverso un software gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate nella piattaforma “Desktop Telematico” e inoltrati attraverso i canali Entratel (intermediari) o Fisconline nel caso in cui l’ente sia autorizzato ad utilizzarlo.

Al momento, se si intende utilizzare il software di controllo, occorre andare ad installarlo districandosi tra i meandri del “desktop telematico” fornito dall’Agenzia delle entrate.

A beneficio di chi non è abilitato all’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, segnalo che il file di installazione di questo applicativo è possibile reperirlo in questa pagina del sito dell’Agenzia delle entrate

Occorre tenere presente che, prima di installare il desktop telematico, è necessario anche effettuare il download e l’installazione della (maledetta) Java Virtual Machine seguendo le istruzioni qui.
Come spesso accade per i software distribuiti dall’Agenzia delle entrate, i link alla JVM non sono aggiornati perché la versione 1.7 segnalata è stata nel frattempo dismessa dalla Oracle. Si viene perciò reindirizzati in un’ulteriore pagina dove, il malcapitato, dopo aver eseguito riti apotropaici, sceglierà (probabilmente a caso) la versione di Java (che a lui appare) più appropriata.

Una volta installato il desktop telematico,  si attivano i controlli andando in entratel/help/installa nuovo software. Si spunta la casellina “controlli comunicazioni da Enti, Ordini professionali, Gestori servizi pubblici” e con il tasto “avvia” si attivano i controlli per gli invii facoltativi.

Al di là delle questioni prettamente tecniche, vale la pena sottolineare che l’Agenzia delle entrate fornirà gratuitamente solo il software di controllo.

Il programma che andrà a costruire il flusso di informazioni dovrà essere invece prodotto autonomamente dall’ente dichiarante o acquistato sul mercato.

In ogni caso l’ente dovrà immettere in modo massivo tutti i dati dei propri donatori richiesti dalla norma o, in alternativa, partire dai flussi informatici provenienti dal sistema bancario, da Poste Italiane o dai gestori delle carte di credito/debito/prepagate che, una volta riversati nella contabilità dell’ente, dovranno essere integrati coi dati mancanti o emendati da quelli errati (specialmente il codice fiscale).

Si pongono poi problemi di ordine pratico in merito alla gestione della privacy poiché il soggetto donatore potrebbe anche esercitare il proprio diritto di opposizione alla divulgazione dei dati relativi alle donazioni effettuate.

In tal caso l’opposizione potrà essere esercitata:

  • direttamente, comunicandola all’ente beneficiario dell’erogazione liberale al momento dell’erogazione stessa attraverso la banca/ufficio postale ecc. e comunque entro il 31/12 dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione;
  • oppure comunicandola all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione la propria volontà.

Conclusioni
L’operazione è certamente complessa e onerosa per tutti i soggetti coinvolti:

  • il donatore che intendesse portare in detrazione/deduzione l’erogazione liberale, oltre che effettuarla con mezzi tracciabili (era già abituato da tempo), dovrà portare con se il codice fiscale oppure segnalare che intende opporsi all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata;
  • i flussi che attualmente giungono dal sistema bancario e che sono utilizzati dagli enti maggiori, per la contabilizzazione automatica delle erogazioni liberali, devono essere modificati nel loro tracciato record perché dovranno accogliere le informazioni richieste per l’adempimento e quindi occorrerà un adeguamento di tutto il sistema bancario-enti non profit. Rivoluzione di non piccolo impatto e di non facile applicazione.
  • i piccoli enti non profit si troveranno a dover gestire manualmente un adempimento ulteriore a cui corrisponderà un aggravio di costi perché al momento non c’è una procedura gratuita, distribuita dall’Agenzia delle entrate, che permetta la compilazione del database erogazioni liberali, oltre alla necessità di trovare risorse umane per l’adempimento.

Leggendo qua e là le norme tecniche, mi pare di aver compreso che il codice fiscale ammesso sia solo quello delle persone fisiche. Il sistema perciò non dovrà accogliere le erogazioni liberali provenienti dalle imprese in forma societaria.

Restano altresì escluse le erogazioni liberali provenienti dalle associazioni sportive dilettantistiche e da tutta una serie di altri soggetti per i quali sono previste comunque la deduzione/detrazione

In ogni caso si tratta di un discreto mal di testa.

Gianpaolo Concari

 

 

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2 commenti

  1. Buongiorno.
    Il Decreto del 30/01/2018 – Min. Economia e Finanze fa riferimento alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale, in quest’ultimo caso confluiscono anche istituti di pagamento tipo Paytipper? questa piattaforma è utilizzata per pagare tributi come la TARI oltre che le bollette utenze.
    grazie

    • Ritengo che sulla base di quanto riportato nel “chi siamo” https://paytipper.com/chi-siamo/ di paytipper,
      Il nostro Istituto di Pagamento ha origine industriale ed è autorizzato – con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 7 febbraio 2011 – alla distribuzione dei servizi di pagamento di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 7 dell’art. 1, lett. b, del D. Lgs. 11 del 2010.
      Oltre il rispetto delle normative italiane ed europee, ci contraddistinguono la predisposizione all’innovazione e l’attenzione verso i nostri clienti e partner commerciali, per i quali progettiamo e sviluppiamo servizi integrati nei loro processi organizzativi.
      PayTipper è socio delle maggiori associazioni di settore, quali ABI (Associazione Bancaria Italiana), Consorzio Bancomat® ed è stato tra i primi Istituti di Pagamento in Italia ad aderire all’Agenzia per l’Italia Digitale, al circuito SEPA e a ottenere la licenza di acquiring PagoBANCOMAT®.

      il sistema di pagamento possa corrispondere alle richieste di cui all’art 23 del D Lgs 241/97
      Sarebbe opportuno comunque richiedere direttamente alla società
      cm

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