Organo di controllo negli ETS

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Secondo il Ministero del Lavoro l’organo di controllo deve essere attivato da subito. Anzi, doveva essere attivato dal 1° gennaio 2020.
In questo intervento approfondiamo il tema.

E’ di qualche giorno fa la nota del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali (MLPS) in cui si forniscono indicazioni circa la decorrenza dell’obbligo di istituzione dell’organo di controllo: le norme che ne prevedono l’istituzione sono tra quelle che sono entrate in vigore contemporaneamente al d.lgs. 117/2017, poiché non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi.
Dell’argomento si è occupato (con veemenza) anche Carlo Mazzini in questo suo intervento.
Insomma secondo il MLPS l’organo di controllo dovrebbe già essere stato nominato e operante dal 1° gennaio 2020 se si tratta di

  • fondazioni (Onlus) quali che siano i parametri ma, in questo caso, l’obbligo sarebbe stato dal 1° gennaio 2018 ancorché l’art. 30, d.lgs. 117/2017 fosse entrato in vigore il 3 agosto 2017. Questo sia perché la norma dispone solo per il futuro sia perché diversamente le fondazioni Onlus sarebbero state tutte inconsapevolmente fuori termine già all’alba del 3 agosto 2017
  • associazioni al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti seguenti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Ma, volendo, anche se ci si trovasse di fronte ad enti virtuosi che avessero già previsto un organo di controllo nel proprio statuto (quindi anche prima dell’adeguamento) potrebbero esserci dei sussulti in ordine alla

  • nomina dell’organo di controllo circa le cause di ineleggibilità ex art. 2399 Cod.civ.  
  • composizione dell’organo di controllo circa i requisiti professionali per richiamo all’art. 2397 Cod.civ.

Possono quindi continuare quegli organi di controllo che erano stati nominati rispettando le norme dettate dal codice civile in tema di società commerciali.

Il nuovo mandato dell’organo di revisione
E’ quindi necessario verificare quale sia il mandato dell’organo di controllo, vale a dire quali siano le “regole di ingaggio” che l’organo deve seguire nello svolgimento delle verifiche.
Con la precedente legislazione, per esempio, all’organo di controllo potevano essere conferiti limiti ben precisi circa l’attività di controllo. In molti statuti si legge(va) che i revisori dovevano controllare solo lo stato di cassa e banca e forse il bilancio.
Oppure la legislazione che regola le Onlus e cioè il d.lgs. 460/97 (per la parte ancora in vigore), prevede che il bilancio sia accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili se, per due anni consecutivi, i proventi abbia superato il limite di 1.032.914 euro.
Con il Codice del Terzo settore (CTS) il quadro di riferimento cambia completamente: nel comma 6 dell’art. 30 si legge che l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Per chi maneggia la materia è intuitivo comprendere che un conto è verificare “solo” il bilancio e un conto è la verifica anche dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ivi compresi gli obblighi relativi al d.lgs. 231/2001 il che amplia enormemente l’area delle responsabilità a carico dei “revisori”, intendendo per tali già i componenti dell’organo di controllo.
Non solo.
Al di là del mandato, come sottolineato in precedenza, a far finta di niente, potremmo trovarci in questi scenari:

  1. l’organo di controllo attualmente in carica è composto da persone che non hanno i requisiti professionali previsti dall’art. 30 del CTS: l’attuale assetto normativo e interpretativo dovrebbe suggerire le immediate dimissioni dei revisori in carica per nominare chi ha le competenze per svolgere tale incarico, fermo restando che per circa un anno a ritroso quelli attualmente in carica sarebbero responsabili della mancata vigilanza sull’attività degli amministratori.
  2. l’altro scenario è che l’organo di controllo aveva un diverso mandato, svolto diligentemente, ma ora si scopre che, per quasi un intero esercizio, le verifiche da effettuare dovevano seguire un paradigma del tutto diverso
  3. un ulteriore scenario è quello delle “fondazioni Onlus” che non raggiungevano i limite dimensionale previsto per redigere la relazione di accompagnamento del bilancio e che devono nominare l’organo di controllo… “per ieri”
  4. infine si pensi alla responsabilità dell’organo amministrativo che seppure sia stato prudente e attento a tutto, insomma abbia lavorato al meglio delle proprie possibilità, si ritrova a non aver provveduto a sollecitare l’assemblea degli associati sulla necessità di nominare l’organo di revisione.

E tutto questo magari per degli incarichi svolti pro-bono? Mi stupisce che la cosa sia stata relegata nella “non plissé zone” dell’Ordine dei Commercialisti e pure delle organizzazioni rappresentative del non profit che hanno sollecitato il parere, cioè che nessuno abbia sollevato un’obiezione.

Adeguamento degli statuti e organo di controllo
L’allineamento degli statuti alla legislazione ETS che molte OdV e Aps hanno già fatto o che si accingono ad effettuare impone di inserire all’interno dello statuto e al superamento dei limiti sopra indicati, l’istituzione dell’organo di controllo (monocratico o collegiale) e del revisore legale dei conti con la possibilità di investire di tale funzione l’organo di controllo.
Si osservi però il termine originariamente previsto nel d.lgs. 117/2017 per l’adozione del nuovo statuto era (art. 101, comma 2 in vigore dal 3 agosto 2017) di 18 mesi dall’entrata in vigore del CTS il che trasferiva il tutto al 3 febbraio 2019 cioè una data abbastanza compatibile con la nomina dell’organo di controllo, l’inizio del suo mandato e in tempo utile per iniziare le operazioni di verifica.
Le successive proroghe del termine hanno reso del tutto sfasato i due momenti con il che si è giunti oggi ad un termine tardivo rispetto all’inizio dell’esercizio per poter predisporre le necessarie attività di verifica.
In altri termini è vero che esistono sia letteratura sia tecniche per effettuare i controlli ex-post sulla gestione a partire dal 1° gennaio 2020, ma risulta incomprensibile quale sia l’utilità per l’interesse collettivo (sia privato che pubblico) di fare uno sforzo simile che comunque potrebbe lasciare, nella pratica, delle aree di incertezza.
Aggiungiamo che, per il 2019, almeno due dei tre parametri da prendere in considerazione (attivo e proventi) sono stati definitivamente accertati con l’approvazione dei bilanci al più tardi al 31/10/2020.
Escludendo a priori l’emissione di una dichiarazione di impossibilità ad emettere un giudizio (sul bilancio 2020) perché avrebbe un impatto nefasto sui rapporti con le controparti (istituti di credito soprattutto), non resta altro che rifasare la decorrenza dei controlli.

A questo punto aggiungiamo almeno un paio di ulteriori considerazioni

L’ulteriore differimento per gli adeguamenti statutari
E’ del 12 novembre 2020 la notizia secondo la quale la Commissione affari costituzionali del Senato ha approvato un emendamento al d.l. 07/10/2020 n. 125, in corso di conversione, per effetto del quale si differirebbe ulteriormente (31/03/2021) il termine entro il quale si potrebbero utilizzare i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie per l’adeguamento statutario delle OdV e Aps.
In pratica si sta facendo molto più rumore per un termine temporale che, alla resa dei conti, serve realmente a poco mentre sulla revisione non ci si è spesi molto.
Vediamo di spiegare meglio il concetto: l’utilizzo dei quorum costitutivi e deliberativi “agevolati” è possibile sempreché, allo statuto di partenza, si apportino quelle modifiche minimali richieste dalla novellata legislazione.
Tra queste, per esempio, non troviamo la possibilità di tenere le assemblee degli associati in teleconferenza, la qual cosa, nel 2017, poteva avere anche un senso: allora non si parlava né di pandemia e le piattaforme tecnologiche erano un filino ancora indietro sia nello sviluppo che nella diffusione dell’utilizzo.
Oggi, a pandemia in corso, inserire nello statuto la possibilità di tenere le riunioni assembleari in teleconferenza è diventato un must ma per questo si esce dalla norma agevolativa e occorrono i quorum costitutivi/deliberativi propri delle assemblee straordinarie.
In tal senso si veda l’informativa MLPS n. 12604 del 29/12/2017

L’ondivaga legislazione concorrente
Partiamo dal dispositivo dell’art. 101, comma 2, d.lgs. 117/2017 in cui leggiamo:
Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020 (termine in corso di ulteriore differimento sulla base del paragrafo precedente – ndr).
Questa disposizione deve essere declinata nella realtà operativa e vediamo che proprio in tema di organo di controllo (come si è detto in precedenza) sorge il dubbio: se fino all’operatività del Runts si continuano ad applicare le norme previgenti, l’organo di controllo, dovrà applicare la legislazione Onlus o l’art. 30 del d.lgs. 117/2017?
Nell’ambito della revisione, dove la prudenza non è mai troppa, verrebbe da rispondere “l’art. 30” senza dubbio perché ubi maior minor cessat ma di questo non vi è traccia nel testo legislativo e invece sarebbe stato meglio che il legislatore avesse regolamentato meglio questo delicato passaggio.

Conclusioni
Dal momento che

  • il Runts non è ancora operativo e probabilmente non lo sarà per buona parte del 2021;
  • non è ancora stato acquisito il parere della Commissione europea che, è appena il caso di ricordare, è l’altro elemento che farà decollare definitivamente la riforma;
  • all’atto del riversamento dei dati dei registri delle OdV e Aps, non è previsto il passaggio dei dati degli eventuali componenti dell’organo di controllo e/o del revisore legale dei conti (totalmente sconosciuti ai registri suddetti) e che sarà necessario popolare questi dati mediante apposita istanza

è di tutta evidenza che vi è sufficiente tempo per definire per legge la decorrenza dell’obbligo di istituzione di tale organo che, per inciso, assume responsabilità enormi, e per stabilire un termine adeguato per la decorrenza dei controlli previsti dagli artt. 30 e 31 del CTS a far tempo, per esempio, dal 1° gennaio 2021 se proprio si volessero fare le cose di fretta. Tuttavia, come si è detto poc’anzi, non vi è un interesse generale cogente per non disporlo successivamente ma con un termine agganciato all’inizio di un esercizio contabile.
Del resto, per le S.r.l. il “decreto rilancio” ha previsto la decorrenza al 2022: basterebbe usare la stessa logica e un po’, mai troppo inutile, buonsenso.

in collaborazione con www.fiscosport.it

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