L’Agenzia delle Onlus scivola sull’imposta di registro e falcia il volontariato

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Schermata 2009-11-26 a 12.58.37Ma è solo una marachella da bambini nel campo dell’oratorio. Nulla di eccessivamente grave, se non che le conseguenze possono essere anche pesanti.

E’ la triste storia che comincia con alcuni Uffici Locali delle Entrate che negano la esenzione di cui all’art 8, c 1, L 266/91, quella in particolare riservata alle organizzazioni che, intendendo iscriversi ai Registri Regionali del Volontariato, possono godere di un’esenzione persino “ante litteram” (prima dell’iscrizione) sulle relative imposte di bollo e di registro normalmente richieste per la registrazione di atto costitutivo e statuto.

Alcuni Uffici Locali delle Entrate, ritenendosi comunque amministrazioni di altro Stato diverso dall’Italia (perché in Italia la legge dice quello che abbiamo riferito), fanno comunque pagare le imposte, invitando le organizzazioni di volontariato a chiedere dopo l’iscrizione al locale registro del volontariato il rimborso delle somme versate.

Basta capirsi. E’ vero che il legislatore ha scritto “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.”?

Cosa vi è da interpretare, da chiedere comunque la liquidazione delle imposte?

Il CSVnet ha quindi deciso di predisporre ad uso dei Centri di Servizio tutto il materiale che prova l’irrichiedibilità di dette imposte.

La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che le organizzazioni di volontariato non devono pagare quelle imposte.

Poi interviene l’Agenzia delle Onlus, prossima a diventare – non vi emozionate! – Agenzia del Terzo Settore.

Redige le linee guida apposite (ormai ci ha preso gusto), con profonda ed esauriente analisi del caso.

Ottimo … se non fosse che alla fine dice ciò che non doveva dire.

Cioè, che l’ente di volontariato appena costituito, può in effetti farsi registrare in esenzione presso l’Ufficio Locale delle Entrate l’atto costitutivo (con annesso statuto), ma poi, non appena ricevuto il decreto di iscrizione al registro, deve correre (coi capelli al vento) presso l’Agenzia delle Entrate e recapitare detto provvedimento.

Queste sono infatti le incredibili conclusioni dell’Agenzia per le Onlus (pag 6 e 7):

“l’Agenzia per le Onlus , avendo condiviso con l’Agenzia delle Entrate l’opportunità di intervenire sulla questione con ulteriori chiarimenti, ritiene opportuno emanare i seguenti indirizzi interpretativi:

a) le Organizzazioni di Volontariato provvedono, ove richiesta, alla registrazione degli atti fondativi in esenzione della relativa imposta;

b) è cura delle stesse Organizzazioni produrre all’Agenzia delle Entrate, al termine del procedimento di iscrizione, copia del decreto di iscrizione che attesti l’inserimento nel citato Registro del volontariato;

c) il mancato invio dell’attestazione dà luogo al recupero dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini previsti per l’accertamento;

d) la mancata iscrizione nel citato Registro comporta da parte dell’Organizzazione l’immediato pagamento dell’imposta da cui era stata temporaneamente esentata la quale, diversamente, verrà riscossa nei termini dell’accertamento.”

Di questi quattro punti, sono d’accordo solo sul primo, sul fatto che le ODV sono esentate come abbiamo più volte ribadito.

Il resto è il tradizionale “Tacòn peso del buso”.

Il buso consiste nella mancata definizione in legge di un termine entro il quale gli enti – se intendono godere della suddetta esenzione – sono obbligati ad iscriversi. Detta previsione si scontrerebbe peraltro con la previsione di molte Regioni relativa all’obbligo dell’associazione di esistere (essere costituita) da un certo numero di mesi (anche 12), per poter procedere all’iscrizione ai registri. Ma se esistesse il termine massimo di iscrizione (per l’esenzione), le Regioni – spero – ne prenderebbero atto e ridurrebbero ben al di sotto di detto termine la loro richiesta di “esistenza in vita”.

E invece non esiste. Buso!

Ma il Tacòn è proprio irricevibile.

Il legislatore sbaglia a non dare il termine.

Alcuni uffici locali delle entrate toppano a non esentare le ODV.

E l’Agenzia delle Onlus afferma che la soluzione al rebus sia spostare il peso dell’adempimento sulle organizzazioni di volontariato?

Un vero genio del male!

Se invece si provvedesse a chiudere il difetto della legge, … non so, … così a caso, … con una legge?

Certo che sono proprio un rivoluzionario! Io che ritengo che ognuno debba fare il proprio mestiere. Sei un’amministrazione pubblica? Applica le legge! Ci sono problemi con la legge? Richiama l’attenzione delle autorità e fai loro proporre un’integrazione alla legge.

Pensate un pò che rivoluzione: l’Agenzia per le Onlus che propone una legge, magari ispirandosi all’art 3, c 1 del DPCM 329/01 che afferma (tenetevi forte!):

a) nell’ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati “organizzazioni, terzo settore e enti”;

b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti

(…)

h) segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell’attività’ delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione“.

Ecco, l’Agenzia si è riferita solo alla lettera h). Ma non è che una distorsione la correggi provocando altra distorsione!

Carlo Mazzini

PS: sullo stesso argomento ho scritto su Vita n. 47, a pag 18

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