L’Agenzia delle Entrate con circolare 53.07 del 3 ottobre, ha integrato una precedente circolare del 2006.
Sostanzialmente sono esclusi della presentazione degli elenchi clienti e fornitori tutti gli enti senza scopo di lucro che non svolgano attività economicamente rilevanti. Nel caso di attività commerciali abituali dovranno presentare gli elenchi solo relativamente a tali operazioni.
Ma ecco la buona notizia. Per il 2006 tutti gli enti non profit rientranti tra i seguenti, sono esentati dall’invio, prorogato da 29 aprile al 15 settembre, degli elenchi con
riferimento a tutte le attività esercitate.
Eccoli:
– gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
– le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro (articolo 2 della legge 383/2000)
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti
– le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritti all’Anagrafe delle Onlus.
Una buona cosa, gli amministratori del non profit, almeno per ora si potranno risparmiare la lettura delle 25 pagine della circolare. Che potete scaricare in allegato – Circolare 53.07 –
Una chicca però, la segnalo.
In merito alle organizzazioni di volontariato non ho sbagliato a scrivere… secondo l’AE sono esentate anche quelle iscritte al Registro Nazionale! Peccato che la vigente legge 266/91 “Legge quadro per il volontariato” non lo contempla ancora…. ma le bozze di riforma si! Qualcuno la sa più lunga di noi…
Sandro Massi
2 commenti
Forse le chicche sono 2:
Come interpretare “le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (…)” ?
Quindi un’associazione iscritta nella sezione F del registro provinciale associazionismo (L.R.28/96) che è considerata APS in virtù della L.R.5/06 non avendo carattere nazionale non rientra tra i destinatari esentati?
Ciao
Francesco
Hai assolutamente ragione. Ma in questo caso non si tratta di una chicca, perché non si esentano dei soggetti che non esistono, ma di un errore che assume un rilievo molto maggiore, in quanto si esclude dall’esenzione una serie di soggetti che dovrebbero avere pari diritti degli altri….
Tuttavia se valutiamo con attenzione l’insieme dei soggetti esentati, noterai che vi sono “gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” e che gli enti iscritti alla sezione F del Registro della L.R. 28/96 – precisiamo della Regione Lombardia – devono rispettare tale vincolo.
Per cui, almeno per questa volta, l’Agenzia delle Entrate, per metterla in termini calcistici, con questo “autogol” non ha fatto perdere la partita agli enti del Terzo Settore… però non da certo sicurezza alla squadra.
Sandro Massi