Limiti alla deducibilità della raccolta mediata

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Una nuova Risoluzione (Ris 299/07 del 18 ottobre us – scaricala) sembra chiudere le porte (ancora di più) ai rapporti tra profit e non profit.
E’ complesso riassumere in poche righe un parere lungo 12 pagine; diciamo che è stato presentato all’Agenzia delle Entrate un quesito particolare, nel quale si chiedeva se potesse essere deducibile la donazione da parte di un’azienda ad un soggetto commerciale (fondazione) per il tramite di un mandato conferito dalla fondazione ad una associazione (non commerciale) o se l’azienda potesse erogare all’associazione rappresentata come collettore di donazioni.
Le norme alle quali ci si riferisce in merito alla deducibilità sono
art 100, c 2, lett f), DPR 917/86
“Più dai, meno versi”, art 14, DL 35/05 (convertito con modif. L 80/05)

La risposta dell’AdE è necessariamente articolata e negativa su ambo i fronti.
La negatività è supportata da una corretta lettura dei requisiti soggettivi richiesti, oltre che da alcuni elementi oggettivi; in entrambi i casi, l’opinione dell’Amministrazione è che mancassero, e che ciò non permettesse la deducibilità delle donazioni.

Vi lascio alla lettura della risoluzione, ben sapendo di aver concentrato in poche righe troppe nozioni.

Mi interessa qui sottolineare due aspetti tecnico-metodologici.

  • Il quesito rappresenta un bisogno forse espresso in modo non adeguato; viene chiesto sempre più spesso di far arrivare le donazioni ad enti che ne hanno sì bisogno, ma che per le loro caratteristiche sembrano non rientrare tra i soggetti che fanno scattare le norme di deducibilità ai propri benefattori. Le norme non sono sempre chiare e certo non possono dire cosa non si fa, dato che sono costruite per casi positivi. Ma il positivo comunque delinea anche il proprio confine (a volte, è vero, incerto) oltre il quale si trova il negativo. In sintesi, la forzatura delle norme e del loro significato porta a costruzioni che prima di tutto minano la credibilità degli enti stessi di fronte ai propri benefattori. Resto dell’idea che due enti (magari uno Onlus e l’altro no) per ogni movimento rappresenti il più delle volte una soluzione minima ma anche sufficiente a soddisfare i requisiti per raccogliere correttamente fondi da aziende ed enti pubblici. Sempre che, ambedue gli enti – pur collegati tra loro – rispettino per il loro particolare le normative che li regolano, con distinzioni chiare di ruoli e attribuzioni.
  • Il mandato con rappresentanza non esce indebolito dalla risoluzione. Più volte l’Agenzia ha dato via libera alle erogazioni ottenute per il tramite di qualcun altro (si pensi allo sconto etico o alle donazioni attraverso operatori di telefonia). Forzare la mano a questo “strumento” giuridico significa indebolirlo a scapito di chi usa o intende usarlo in modo appropriato.
  • Carlo Mazzini

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