5 per mille 2008: apprendisti stregoni e scivoloni politici

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In queste ore è stato depositato presso la Commissione del Bilancio del Senato l’emendamento del governo alla Finanziaria (in parte anticipato dal Sole 24 Ore e commentato dal Forum del Terzo Settore già 3 giorni fa, oltre che da Vita), emendamento relativo alla third edition del 5 per mille.

Da una prima lettura, pare che una serie di errori di valutazione politica e legislativa affliggano il testo governativo.

A. Si confermerebbe la scelta miope di lasciar fuori le Fondazioni (non Onlus e non di ricerca scientifica). Non sappiamo più come dirlo, e allora lo lasciamo dire all’ISTAT quale è la rilevanza del sistema fondazionale nel non profit (e nella società italiana). Qui potete scaricare la ricerca appena pubblicata dall’ISTAT datata 2005.
Non solo si parla di numeri di tutto rispetto (dai quali sarebbe utile separare i dati delle ex bancarie, per manifesta superiorità e diversità di genus); personale, entrate, distribuzione degli enti. Un mondo nuovo e spesso sorprendente ci si presenta sotto una veste che molti davano per vetusta e conservatrice.
Ma andiamo avanti con il 5 per mille 2008.

B. Viene chiarito che la parte di imposta sulla quale calcolare il 5 per mille è pari all’imposta netta sottratta dei vari crediti d’imposta spettanti al contribuente in forza di diverse situazioni (andate a leggervi le istruzioni dell’Unico, quadro RN)

C. Eliminato il contributo – chiamiamolo così – che la passata edizione avrebbe riservato all’Agenzia per le Onlus e agli enti rappresentanti gli enti non profit, quota corrispondente al 5 per mille del 5 per mille. Che dire? Ci sono delitti più gravi, ecco.

D. Agli enti che riceveranno (ad occhio verso la fine del 2009) il 5 per mille che l’anno prossimo indicheremo nelle nostre dichiarazioni dei redditi, viene imposto di redigere un rendiconto sulla destinazione dei fondi attribuiti dai contribuenti. Bene; ma perché prevedere un apposito e separato rendiconto, da redigere entro un anno dal ricevimento della somma, quando tutti gli enti non profit sono comunque obbligati a redigere annualmente un rendiconto (almeno finanziario, dipende dalla tipologia)? Non sarebbe stato più opportuno – anche per permetterne un utilizzo più oculato e spalmato nel tempo – richiedere di integrare detto rendiconto in quello generale con capitoli e voci dedicate? Se un ente raccoglie il 5 per mille, e poi organizza raccolte pubbliche di fondi (occasionali, diciamo anche solo due in un anno), e poi fa attività non commerciale e qualche attività commerciale, si ritrova con
un rendiconto per le attività non commerciali integrato con la parte non commerciale;
un rendiconto per ogni raccolta pubblica di fondi;
un rendiconto per il 5 per mille.
Per i secondi e il terzo caso deve anche redigere una relazione illustrativa (in tutto 3 (due raccolte più il 5 per mille)), alla quale deve aggiungere una relazione sociale, una del Presidente e quella dei revisori (se esistenti).
Ma il Consiglio Direttivo e l’Assemblea quante volte devono riunirsi? Per i primi due casi entro 4 mesi, per il terzo entro un anno (finanziario, cioè entro il 31 dicembre del successivo anno o entro 365 giorni esatti?).

E. Ciliegina. Torna il tetto e lotta con(tro) di noi.
Se 250 milioni vi sembravano pochi, pensate che il Governo, in un impeto masochista li ha ridotti a 100! Vale a dire che invece del 5 per mille, ci troveremmo ad ottenere l’1,50 per mille!

Carlo Mazzini

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1 commento

  1. Qui – http://www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=85889 – Vita ha pubblicato un articolo “indignato” a firma di Gabriella Meroni e il testo dell’emendamento del Governo che riportiamo qui di seguito.

    All’art. 84, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

    “2-bis. Per l’anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
    a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
    b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
    c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
    2- ter. I soggetti di cui al comma 2bis del presente articolo ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato resoconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
    2– quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalit e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 2- ter del presente articolo.
    2- quinques. Per le finalità di cui al comma 2 bis e seguenti del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2009”.

    Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:
    2009=-100.000

    IL GOVERNO

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