Compensi zero: esenzione a Ricerca, Onlus ed APS. Il PD non si esenta dal far figuracce

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Vi ricordate la questione dei compensi zero (qui l’ultima puntata)?

In un DL in corso di esame e conversione (Senato), si prevede che chi riceve contributi a carico delle finanze pubbliche non può pagare i componenti degli organi collegiali di controllo e di amministrazione. Dicemmo già del populismo che emana questa norma (che servirebbe a ridurre i costi dello Stato) e del rischio di vedersi privati di contributi e di utilità a carico delle finanze pubbliche (escluso il 5 per mille). Quindi decommercializzazioni, esenzioni, esclusioni e quant’altro.

Ma qualcosa è cambiato

Grazie ad un emendamento che è passato la scorsa settimana (in Commissione), il nuovo testo prevede per fortuna alcune esclusioni da questa norma particolarmente stupida e – come tutte le cose stupide – pericolosa; in particolare non sono obbligati a ridurre a zero i compensi / gettoni di presenza a CdA e Revisori i seguenti enti (cito solo il non profit privato):

– Enti e   Fondazioni di ricerca e organismi equiparati,

– onlus

– associazioni di promozione sociale

Il nuovo testo dell’art 6, c 2 (appena entrato al Senato – assemblea per la discussione) dovrebbe essere (è una mia ricostruzione, non sicurissima):

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (sono le agenzie fiscali ndr) e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, Enti e   Fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  su proposta del Ministero vigilante,  nonchè alle società.

Questa è una buona notizia per molti ma non per tutti in quanto ci sono molte tipologie di enti che non sono comprese nell’esclusione.

Una cattiva notizia è che una parte politica consistente seppur “minoranza” non abbia capito la portata mefitica della previsione “compensi zero”.

O, meglio, che alcuni senatori non siano così avveduti come dovrebbero essere.

Da una seduta di alcuni giorni fa (9 luglio), ecco la discussione in Commissione tutta interna al PD.

“Il senatore LEGNINI (PD)  interviene a sua volta, in senso contrario all’emendamento 6.27 testo 3, esprimendo un giudizio particolarmente critico sulla lettera b) con la quale si escludono dall’ambito applicativo della norma ampie categorie di soggetti.

Sta parlando proprio del punto dove si aggiungevano le onlus e le APS ecc per favorirle! Un grande amico del non profit

Il senatore VITA(PD), nell’associarsi ai rilievi testé formulati dal senatore LEGNINI, svolge talune considerazioni sulla lettera b) con particolare riguardo agli enti che svolgono attività di natura culturale e ricreativa.

Avrà parlato delle APS e si mostra con i piedi ben più per terra rispetto al collega piddino!

La Commissione approva quindi l’emendamento 6.27 testo 3.”

Ci è andata bene!

Detto che questa gente non finirà mai di stupirci, vediamo adesso se la fiducia che il Governo porrà sul testo porterà in acque sicure questa esenzione oppure se qualche altro genio vorrà mettere – magari per pura e gretta ignoranza – i bastoni alle ruote al non profit.

In calce il testo dell’emendamento approvato

Carlo Mazzini

“6.27 (testo 3)

ESPOSITO

APPROVATO

Art. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a)         al comma 1, dopo le parole “D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43”, aggiungere il seguente periodo: “alla Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’art. 2 del D.P.R. n. 114 del 2007, nonché al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai DD.P.C.M. 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,”;

b)         al  comma 2 , ultimo periodo, dopo le parole “e comunque all’Università” aggiungere le seguenti: “Enti e   Fondazioni di ricerca e organismi equiparati,” nonché alla fine del comma aggiungere le parole “, alle onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  su proposta del Ministero vigilante,  nonché alle società, “.

c)         al comma 4, dopo la parola ” autorizzazione” inserire le seguenti ” del Consiglio dei Ministri”;

d)        al comma 6, primo periodo, dopo le parole “nelle società possedute” aggiungere “direttamente o indirettamente”;

– al primo periodo eliminare la parola “predette”;

– al primo periodo dopo le parole “compenso” aggiungere “di cui all’art. 2389, comma 1”;

– al primo periodosostituire le parole “del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale” con le parole “degli organi di amministrazione e di quelli di controllo”;

– alla fine del comma aggiungere le parole “e alle loro controllate”.

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “organismi equiparati” aggiungere le seguenti parole “nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario”.

(omissis)”

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2 commenti

  1. Buongiorno, mi chiedevo se per la qualifica di ente o fondazione di ricerca (ai fini della disapplicazione di quanto previsto dall’art. 6 DL 78/2010) sia necessaria l’iscrizione a qualche albo o registro pubblico o se sia sufficiente che tale attività sia prevista dallo statuto dell’ente e quest’ultimo abbia inviato all’agenzia delle entrate il modello EAS (con ovviamente l’indicazione al rigo 26 della casellina 20 “pubblicazioni e ricerche”).

    Grazie per l’attenzione

    • A mio avviso, non essendo diversamente qualificato nella legge, basta che il fine e le attività statutarie siano – peraltro non esclusivamente – quelle di ricerca scientifica.
      cm

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