Compensi zero a CDA e altro dal nuovo DL di manovra: emendamenti (agg.to 25/06) e considerazioni

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Ritorno su un tema già toccato (qui e qui), ovvero la previsione che gli enti privati non possano corrispondere gettoni di presenza ai componenti del CDA e degli altri organi collegiali. E’ contenuta all’art 6, c 2 del DL 78 del 2010, in corso di conversione al Senato nei prossimi giorni (attualmente all’esame della 5 Commissione Bilancio).

Riporto il testo.

Art 6, c 2.

“2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non- che ́ la titolarita` di organi dei predetti enti e` onorifica; essa puo` dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla norma- tiva vigente; qualora siano gia` previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita` erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal pre- sente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita` a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle uni- versita`, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazio- nale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.”

Le intenzioni del Governo appaiono chiare; se io riconosco ad enti delle agevolazioni o finanziamenti che gravano sulle asfittiche casse dello Stato, è bene che questi minori soldi non vadano a riempire le tasche di amministratori e controllori.

Abbiamo già detto che è tutta una questione di misura. Se io dico che chi riceve aiuti dallo stato non deve fare in modo di distrarre quei fondi rispetto alle finalità per le quali i fondi sono indirizzati, il concetto è condivisibile e – in più – definisco in cosa consiste la “distrazione”.

Per il non profit ci viene in aiuto l’art 10, c 6, lett c del D Lgs 460/97 (valevole a detta dell’Agenzia delle Entrate per una definizione generale – non solo Onlus – di distribuzione indiretta di utili) che – ribadisco – afferma che si ha distribuzione indiretta di utile (e che quindi non si deve superare) quando si riconosce “la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa’ per azioni”.

E’ tanto difficile prendere una norma che già esiste e calarla nel vissuto del non profit, senza intrecciarla con altra che è solo demagogica e parla sostanzialmente di volontariato “forzato”?

Perché le considerazioni sono semplici, per uscire dal percorso populista nel quale cercano di farci entrare.

Quando si amministra un ente non profit, a differenza di quanto pensano in molti (imprenditori inclusi!!!), si ha una doppia responsabilità: quella tipica dell’amministratore (che in un’azienda privata è pagata) e quella tipica del non profit, la responsabilità dei fondi che abbiamo sollecitato presso la fede pubblica.

Queste due responsabilità sono molto onerose per chi le sostiene, in quanto se l’ente non è riconosciuto rischia anche col proprio patrimonio personale, e ,comunque, amministrare un ente non profit significa conoscere una quantità e una complessità di leggi leggine e documenti di prassi non indifferente.

E’ falsa e calunniosa l’immagine dell’amministratore di ente non profit che deve solo gestire atti di beneficenza (in entrata e in uscita).

L’ente non profit ha un profilo amministrativo ben più complesso di quello di qualsiasi azienda in qualsiasi comparto; questo grazie a lacci, lacciuoli ecc.

Quello che dico è che, se si ritiene opportuno calmierare i gettoni di presenza, non deve essere tagliata la possibilità di remunerare quello che è un lavoro, ma deve essere reso pubblico l’eventuale emolumento.

Fondazione ALFA Onlus deve dichiarare pubblicamente (nella nota integrativa, nel bilancio sociale, E sul sito internet) se i suoi organi amministrativi prendono compensi e a quanto ammontano.

Io donatore abituale o nuovo donatore mi faccio un’idea sulla congruità di questo comportamento. Se solo si adottasse il Form 990!

Libertà vo cercando …

Seguono gli unici emendamenti finora presentati sul tema e le considerazioni dell’ufficio legislativo del Senato.

AGG.to 25/06: gli emendamenti qui riportati sono stati respinti nel corso della seduta di ieri mattina

Carlo Mazzini

6.13

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2, dopo le parole: «degli enti» aggiungere la seguente: «pubblici», e sopprimere il seguente periodo: «Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente. contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall’articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall’anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all’importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all’istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

6.43

MUSSO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

–«6-bis – Gli enti privati che a qualunque titolo abbiano ricevuto o ricevano, anche indirettamente, contributi anche in conto capitale o utilità a carico delle pubbliche finanze devono conformarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo».

6.72

MUSSO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli enti privati che a qualunque titolo abbiano ricevuto o ricevano, anche indirettamente, contributi anche in conto capitale o utilità a carico delle pubbliche finanze devono conformarsi alle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 del presente articolo».

SCHEDE DI LETTURA DAL Servizio Studi del Senato

Il comma 2 rende onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali – anche di amministrazione – degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonchè la titolarità degli organi medesimi.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame si applica anche agli organi collegiali di controllo, ma il testo della disposizione parla solo di organi di amministrazione.

Premesso che dal regime sanzionatorio previsto infra emerge che gli enti in questione possono essere sia pubblici che privati, si valuti l’opportunità di chiarire la portata dell’espressione “enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”.

Come già visto con riferimento al comma 1, la partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

Qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera.

La formulazione impiegata dal comma 2, con riferimento ai gettoni di presenza, è diversa da quella di cui al comma 1 e, al contrario di quella, non solo pone un limite all’importo dei gettoni di presenza, ma sembrerebbe vietare l’introduzione di gettoni di presenza in caso in cui ciò non sia già previsto (o, viceversa, consentire l’introduzione di nuovi gettoni di presenza che non sono sottoposti al tetto dei 30 euro).

La violazione di quanto previsto dal comma 2 in esame determina responsabilità erariale.

Gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati (si suppone, in violazione di quanto sopra) sono nulli.

Gli enti privati che non si adeguano a quanto previsto dal comma in esame non possono invece ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione dell’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito IRPEF.

Il comma in esame non si applica ai seguenti soggetti:

– enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

– enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– università;

– camere di commercio;

– enti del servizio sanitario nazionale;

– enti indicati nella tabella C della legge finanziaria;

– enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

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