Legge sul Volontariato e Associazionismo: un intervento indolore?

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Mi sono accorto pochi giorni fa che mentre si discettava sul fatto che alcuni buontemponi appena scesi dalle vette volevano cambiare qualcosa nella 266/91, altri – il Governo – l’avevano già fatto pochi mesi prima, andando a modificare anche la 383/00, quella sulle associazioni di promozione sociale.Succede, infatti, che non ci si accorga di certi interventi, perché all’interno di una riforma importante – relativa al riordino del processo amministrativo – tra le norme abrogate si inseriscano articoli e commi delle due leggi, senza riferire di cosa si parla – nelle leggi – e soprattutto senza riferire come vengono cambiate le prassi.

Il D Lgs 104/10, pubblicato in GU il 7 luglio scorso, reca l’abrogazione dei seguenti articoli (all’art 4, Allegato 4)

16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;

24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;

La 266 affermava – e ora non afferma più:

“5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta notifica decide con le medesime modalità e negli stessi termini.”

La 383 sentenziava – e ora non sentenzia più:

“2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni”

Dovete ora chiedere ad esperti amministrativisti cosa comporta la cancellazione di queste due norme; io non sono riuscito a raccappezzarmi tra gli oltre 140 articoli di una legge che, pur parlando di rapporti tra amministrazione pubblica e cittadino, quest’ultimo non può comprendere, per come è stata pensata, scritta, strutturata. Ho le mie supposizioni che, essendo tali (per una materia che non conosco), non pubblico.

La mia chiosa è invece dedicata a chi ci governa, a chi legifera (in questo caso coincidono). Le parti sociali vengono chiamate per tutti i provvedimenti che le riguardano. Da un pò di tempo, il volontariato e l’associazionismo non sono vissute come parti sociali. Sarà certo colpa delle loro rappresentanze. Ma vogliamo – caro legislatore – almeno mandar loro un fax  col quale annunciamo che cambieremmo (stiamo cambiando) qualcosa nelle leggi a loro tanto care, in merito alle regole con l’amministrazione pubblica (ammissione / esclusione nei registri)?

Un pò di considerazione, suvvia. Saremo anche sudditi, ma vorremmo essere sudditi informati!

O forse lo status di sudditi non prevede neppure l’informazione (il che non sarebbe una grande scoperta, peraltro)?

Trovate la norma inserendo i dati (104 e 2010) qui.

Carlo Mazzini

PS: credo di essere stato il primo ad accorgersi di questa novità legislativa (non è un merito, solo un dato di fatto), come già è successo con la questione del pdl sulla montagna & Centri di Servizio.

Diversamente dalla volta scorsa, non mi dispiacerebbe essere citato, da chi copia i miei titoli, da chi usa le informazioni da me riportate, da chi copia le mie idee persino nelle immagini (la valanga …).

La volta scorsa, solo una persona mi ha ringraziato di persona e gliene sono molto grato. Perché apprezzo – prima delle regole deontologiche – la buona educazione.

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