Imposte indirette minori: Volontariato esente solo per le donazioni

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Una recente Sentenza della Corte di Cassazione 19212 del 14 settembre 2007 (qui) ha sottolineato come – per le organizzazioni di volontariato – la previsione di esenzione da qualsiasi imposta recata all’art 8, c 2, secondo periodo della L 266/91 restringa l’ambito oggettivo all’acquisto di beni per donazione, attribuzione di eredità o legato.
Non è pertanto ammissibile un’interpretazione estensiva della norma che vada a ricomprendere tutti gli atti delle Organizzazioni di volontariato, come ad esempio l’acquisto a titolo oneroso.

Benissimo. D’accordo; il ragionamento non fa una grinza, infatti il testo dell’art 8, comma 2 recita:
“le donazioni e le attribuzioni di eredita’ o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati”

Quello che “fa pensare” è che il ricorso (a precedenti provvedimenti delle Commissioni tributarie) è stato promosso dall’interessata che – non sappiamo come – si qualifica “organizzazione di volontariato”, essendo una cooperativa sociale.

Basta intendersi.
La stessa L 266/91 afferma che
“Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu’ adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita’ con lo scopo solidaristico”. (art 3, c 2)
e poi che
“L’attività del volontario non puo’ essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (art 2, c 2)
oltre alla presenza nello statuto della
“gratuita’ delle prestazioni fornite dagli aderenti” (art 3, c 3).

Sarò della vecchia scuola; ma non vedo come una cooperativa sociale che è ente di mutualità e non di esclusiva solidarietà possa dirsi organizzazione di volontariato, dato che al socio receduto deve rimborsare la sua parte di capitale sociale, e che il suo fine è di far lavorare i soci e …
No, son troppe le ragioni per dire che un giudice, una commissione doveva accorgersi dell’assenza del requisito soggettivo, oltre a rilevare la questione oggettiva.

E se ne dovevano accorgere – forse – anche i commentatori interni all’Agenzia delle Entrate che hanno pubblicato un interessante articolo sulla sentenza.

Carlo Mazzini

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