Stretta sulle donazioni in contanti: anche la Banca d’Italia si allerta e teme il terrorismo

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In tema di prevenzione del terrorismo e del riciclaggio del denaro sporco, da tempo l’Unione Europea preme sugli stati membri affinché limitino ai propri cittadini l’uso del denaro contante.

Segnalo qui due novità recenti che toccano il non profit, in qualche modo collegate tra loro.

1. Con il D Lgs 78/2010 è stato abbassato il limite di uso del contante a quota € 5.000. Il che vuol dire che è vietato effettuare donazioni per contanti, con assegni bancari postali e circolari trasferibili quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a € 5.000.

Il trasferimento di denaro per importi maggiori di € 5.000 potrà essere eseguito solo tramite bonifico bancario, bollettino postale, donazione online, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile. Si fa presente, peraltro, che le sanzioni nel caso di sforamento sono particolarmente alte.

Da questo punto di vista, è bene quindi che gli enti si organizzino soprattutto quando raccolgono in occasione di raccolte pubbliche di fondi importi considerevoli superiori complessivamente al suddetto limite. E’ necessario adottare delle procedure che evitino il passaggio brevi manu – senza intermediari – da privato a privato.

2. La Banca d’Italia, con un provvedimento del 24 agosto scorso pubblicato in GU il 1 ottobre, ha chiarito quali sono gli indicatori di anomalia per gli intermediari. Si parla, nel provvedimento, non di violazioni attinenti il superamento del limite sull’uso del contante (per le quali la denuncia è da effettuarsi al Ministero dell’Economia e finanze), ma quelle connesse a operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nell’allegato al provvedimento, infatti, si fa riferimento all’abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo.

E’ quindi chiaro che chi legge – oltre a chi scrive – non ha (almeno lo spero 😀 ) ragioni per temere di essere denunciato di finanziamento di organizzazioni terroristiche. Ma è bene sapere che su operazioni anomale vi sono una serie di istituzioni che giustamente vigilano; ci auguriamo che sappiano farlo cum grano salis.

Per completezza di informazione, in calce trovate i testi del decreto legislativo e del provvedimento della Banca d’Italia

Carlo Mazzini

Art 20 – D Lgs 78/2010

Art. 20 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)

1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.

2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2011”; b) all’articolo 58, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente comma: “Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo’ comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e’ aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”.

2-bis. E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art 21 Allegato al Provvedimento 24 agosto 2010 Banca d’Italia

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORIRSMO 
...
21. Operazioni che, per le modalita' inusuali della movimentazione  o
l'incoerenza con il profilo economico di chi  le  richiede,  appaiono
riconducibili all'abuso di  organizzazioni  non  profit  a  scopo  di
finanziamento del terrorismo.
21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit  ovvero  da
organizzazioni non governative che, per le loro  caratteristiche  (ad
es.  tipologie  di  imprese  beneficiarie  o  aree   geografiche   di
destinazione  dei  trasferimenti  di  fondi  effettuati),   risultano
manifestamente incongruenti con l'attivita' dichiarata.
21.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo
in un ristretto periodo di tempo che  coinvolge  piu'  organizzazioni
non profit che presentano  tra  loro  connessioni  non  giustificate,
quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o
del  personale,   ovvero   la   titolarita'   di   molteplici   conti
riconducibili a nominativi ricorrenti.
21.3.  Ripetuti  accrediti  su  conti  intestati  ad  associazioni  e
fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o  simili,  di  ammontare
complessivo consistente e non adeguatamente giustificato,  specie  se
effettuati  prevalentemente  in  contanti,  a  cui  fa   seguito   il
trasferimento della maggior  parte  dei  fondi  raccolti  verso  aree
geografiche in cui vengono svolte abitualmente attivita' e iniziative
di sviluppo o sostegno di attivita' di finanziamento del terrorismo.
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