In tema di prevenzione del terrorismo e del riciclaggio del denaro sporco, da tempo l’Unione Europea preme sugli stati membri affinché limitino ai propri cittadini l’uso del denaro contante.
Segnalo qui due novità recenti che toccano il non profit, in qualche modo collegate tra loro.
1. Con il D Lgs 78/2010 è stato abbassato il limite di uso del contante a quota € 5.000. Il che vuol dire che è vietato effettuare donazioni per contanti, con assegni bancari postali e circolari trasferibili quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a € 5.000.
Il trasferimento di denaro per importi maggiori di € 5.000 potrà essere eseguito solo tramite bonifico bancario, bollettino postale, donazione online, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile. Si fa presente, peraltro, che le sanzioni nel caso di sforamento sono particolarmente alte.
Da questo punto di vista, è bene quindi che gli enti si organizzino soprattutto quando raccolgono in occasione di raccolte pubbliche di fondi importi considerevoli superiori complessivamente al suddetto limite. E’ necessario adottare delle procedure che evitino il passaggio brevi manu – senza intermediari – da privato a privato.
2. La Banca d’Italia, con un provvedimento del 24 agosto scorso pubblicato in GU il 1 ottobre, ha chiarito quali sono gli indicatori di anomalia per gli intermediari. Si parla, nel provvedimento, non di violazioni attinenti il superamento del limite sull’uso del contante (per le quali la denuncia è da effettuarsi al Ministero dell’Economia e finanze), ma quelle connesse a operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Nell’allegato al provvedimento, infatti, si fa riferimento all’abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo.
E’ quindi chiaro che chi legge – oltre a chi scrive – non ha (almeno lo spero 😀 ) ragioni per temere di essere denunciato di finanziamento di organizzazioni terroristiche. Ma è bene sapere che su operazioni anomale vi sono una serie di istituzioni che giustamente vigilano; ci auguriamo che sappiano farlo cum grano salis.
Per completezza di informazione, in calce trovate i testi del decreto legislativo e del provvedimento della Banca d’Italia
Carlo Mazzini
Art 20 – D Lgs 78/2010
Art. 20 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2011”; b) all’articolo 58, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente comma: “Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo’ comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e’ aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”.
2-bis. E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo.
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Art 21 Allegato al Provvedimento 24 agosto 2010 Banca d’Italia
INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORIRSMO
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21. Operazioni che, per le modalita' inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo. 21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attivita' dichiarata. 21.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge piu' organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti. 21.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attivita' e iniziative di sviluppo o sostegno di attivita' di finanziamento del terrorismo.![]()