Donazioni di beni; Finanziaria 2008 con piccola (positiva) sorpresa

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Se l’IS (Impresa Sociale) non vi soddisfa (e avete ampie e dimostrate ragioni); se il Cause Related Marketing vi scombina (problematiche fiscali e – in parte – morali).
Se vi puzza un pò certo sbandieramento di imprese “pro non profit” e Responsabilità d’Impresa (e non vi si può dare torto).
Se il 5 per mille vi fa spazientire (e persino Giobbe inizierebbe a perdere la calma) …

Se, se, se.
Allora una buona notizia ogni tanto ci vuole e quella che tardivamente vi riporto ne ha le caratteristiche.

Le aziende – come si sa – possono donare alle Onlus beni di propria produzione o commercializzazione.
La vecchia versione dell’art 13, c 3 D Lgs 460/97 diceva

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

Bene; la norma presentava alcuni aspetti un pò oscuri, tra i quali l’importo esiguo di 2 milioni di lire e l’incrocio tra donazioni di denaro e donazioni di beni.

Con la Finanziaria 2008, invece, si è cambiato l’ambito oggettivo (non tutti i beni, ma solo quelli danneggiati e non più commercializzabili) e il quantum, senza andare a influenzare la questione delle donazioni in denaro. L’articolo modificativo del comma sopra citato è l’art 1, c 130, L 244/07.

3. I beni non di lusso alla cui produzione oal cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma2,del Testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

L’ultima frase soprattutto; alle aziende farà piacere sapere che alla stregua di altri casi (art 6, c 15, L 133/99 e art 54, L 342/00) l’imposta (IVA) sostenuta per l’acquisto relativi a quei beni non più commercializzabili sarà detraibile.

Una buona notizia, sempre che con questa scusa non ci rifilino proprio il peggio del peggio, la spazzatura, la monnezza, il pattume, la rumenta …

Nel caso rimane la “+ dai, – versi” un pò più titubante sull’IVA ma almeno generosa sul quantum e sul “cosa” (beni in generale e non solo quelli di propria produzione o commercio e, ancora, non solo quelli danneggiati).

Carlo Mazzini

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