Hic sunt peones. L’inutile lavoro dei senatori di fronte ad un maxiemendamento del governo

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Considerazione: ma che ci sta a fare il Senato, se ogni volta che discute ed emenda arriva il prepotente – cioé il Governo – e pone la questione di fiducia?

Il testo del maxi-emendamento non è ancora stato pubblicato; giusto per curiosità, vediamo quali erano le proposte di questi inutili “operai” a 12.000 euro al mese.

Questa sera ne sapremo qualcosa di più.

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Di sicuro c’è l’interesse verso il 5 per mille e il suo finanziamento.

C’è chi vuole aumentare il finanziamento da 400 a 500, così da evitare il problema SLA. C’è chi vuole eliminare i 100 milioni alla SLA; c’è chi giura che cambiando le paroline si fa un piacere sia al 5 per mille che alla SLA.

Inoltre anche le tariffe postali al non profit tengono banco.

In definitiva, le proposte dell’Assemblea del Senato sono le stesse che hanno avuto nessuna fortuna in sede di Commissione.

Di seguito trovate gli emendamenti con i commenti.

Carlo Mazzini

Aggiornamento PS: dimenticavo la proposta per la carta acquisti agli enti caritativi. La trovate in fondo.

5 per mille

2.2

BAIOARMATOBASSOLIBIANCOMERCATALIBARBOLINIROILOADAMOADRAGNABLAZINA,

BASTICOBIONDELLIBOSONECARLONICECCANTI,CHIAROMONTECOSENTINODE SENAGHEDINIGIARETTAICHINOINCOSTANTELEGNINIMARINO IGNAZIOMARINO MAURO MARIANEROZZIPASSONI,PORETTISANNASERAFINI ANNA MARIATREUVIMERCATIVITAVITALI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «euro 400.000.000» con le seguenti: «euro 500.000.000» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-bis.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

Proposta di aumento da 400 a 500 milioni per mitigare la questione SLA

SPERANZOSI

2.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «fino a 100 milioni di euro».

Già spiegato; si cerca di evitare che eventuali minori utilizzi per la SLA dei 100 milioni previsti vadano persi e non riutilizzati a favore del 5 per mille, così almeno nelle intenzioni del proponente (sen Malan) che infatti oggi in assemblea ha detto:

MALAN: “All’articolo due si è ripristinato il fondo destinato al 5 per mille, cioè alle scelte che liberamente e singolarmente possono fare i contribuenti per la destinazione di una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per determinate finalità sociali. Questo fondo è stato ripristinato nella misura fino a 400 milioni di euro. Di questa cifra, il testo prevede che 100 milioni siano destinati alla ricerca e al sostegno dei pazienti, famiglie comprese, affetti da questa malattia.

Ora, l’emendamento approvato in Commissione, di cui sono firmatario, non sottrae in alcun modo fondi alla sclerosi laterale amiotrofica, alla quale il testo destina 100 milioni di euro, ma interviene solo nell’eventualità in cui questa somma, davvero rilevante, non venga interamente spesa. In questo caso, con l’emendamento approvato in Commissione, la parte che eventualmente non fosse spesa per la SLA resterebbe destinata al 5 per mille e dunque alle altre scelte fatte dai contribuenti.

In alternativa, qualora non fosse possibile spendere questi 100 milioni di euro, la cifra rimanente andrebbe in perenzione e non si potrebbe impiegarla, né per la sclerosi laterale amiotrofica, né per il 5 per mille, cosa che invece era chiaramente desumibile dal testo originario e sicuramente nell’intenzione dei membri delle Commissioni riunite che l’hanno approvato.

Dunque, nessuna riduzione dei fondi dedicati alla LSA bensì la salvaguardia che, ove questi fondi non fossero pienamente utilizzati, la parte restante vada comunque impiegata per corrispondere alle scelte relative al 5 per mille da parte dei contribuenti.

Per quale motivo è possibile che questi fondi non vengano interamente utilizzati? Intanto, accade spesso che i fondi non vengano impiegati da chi avrebbe diritto a farlo, a volte enti privati e più spesso enti pubblici. Si tratta di 100 milioni destinati ad una malattia molto grave, tanto da aver ricevuto questo segno d’attenzione specifico, che però, da quanto sono riuscito a sapere informandomi, colpisce circa 6.000 persone in Italia. Pertanto, il Fondo stanzia circa 16.000 euro a paziente, cifra che si aggiunge ad altri interventi. Non è che esaurito questo fondo null’altro viene assicurato ai pazienti e alle loro famiglie colpiti da questa malattia, ma indubbiamente è una somma rilevante che potrebbe anche non essere interamente spesa.”

Quindi pone un problema reale ma – a mio avviso – lascia inevase una serie di domande su chi decide fino a quando i beneficiari (enti pubblici e privati) possono richiedere i fondi.

DRACONIANO

2.5

POSSA

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2006, n. 296» aggiungere le seguenti: «e una quota pari a 2 milioni di euro è destinata a interventi in favore dell’Accademia dei Lincei, ai sensi della legge n. 466 del 1988».

W l’Accademia dei Lincei: ma non era possibile pensare di finanziarli con altri fondi ed evitare di fregarli al 5 per mille?

ILLETERATO

2.6

BASSOLIBIANCOMERCATALIBARBOLINIROILOADAMOADRAGNAARMATOBAIO,

BIONDELLIBLAZINABASTICOBOSONECARLONICECCANTI,CHIAROMONTECOSENTINODE SENAGHEDINIGIARETTAICHINOINCOSTANTELEGNINIMARINO IGNAZIOMARINO MAURO MARIANEROZZIPASSONI,PORETTISANNASERAFINI ANNA MARIATREUVIMERCATIVITALI

Al comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 400.000.000 per l’anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Cambiano modalità di finanziamento

TECNICI … CAPACI?

2.13 (testo 2)

PINOTTILUSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti l’esercizio finanziario 2009, sono prorogati al 31 marzo 2011 il termine per l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2009 e quello per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Ai fini delle reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, nei termini di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, sono considerate valide le richieste di pagamento già presentate dai soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, i cui corrispondenti fondi sono interessati dalla perenzione.».

Proroga di un 5 per mille passato: continuo a non capire se sia quello del 2009 (probabile) o quale altro.

LE PAROLE PER DIRLO MALE

2.800

PINZGERTHALER AUSSERHOFERPETERLINIFOSSON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l’anno finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2010, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d’imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno della Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall’anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

Introducono tra i beneficiari del 5 per mille anche le ASP che non sono altro che le IPAB non privatizzate!

PUBBLICAMENTE INDECOROSI

1.0.813

RUSCONI

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell’articolo 2, comma 4-novies, lettera e) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di cinque per mille)

1. All’articolo 2, comma 4-novies, lettera e) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale” sono soppresse».

Qui si vuole far rientrare tutte le sportive dilettantistiche (+ di 40/50mila) e non solo quelle di rilevanza sociale, con l’ulteriore problema che si tratta del 5 per mille 2010 e che potrebbe riaprirsi la possibilità di iscrizione per l’anno scorso

ALLENATI AI PASTICCI


Tariffe postali

2.258

VITALUSIBAIO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Per l’anno 2011, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificata dal presente comma, si applicano le tariffe postali agevolate in vigore nell’anno 2008. A tal fine, le tariffe vigenti sono ridotte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammessa strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammessa esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdano il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in casa di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fina alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Differentemente dalla proposta presentata in Commissione, si prevede di tornare alle tariffe vigenti nel 2008 (5 cents, all’incirca)

ILLUSI

2.260

BAIOVITA

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Per l’anno 2011, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, nonché in favore di enti ed associazioni non commerciali, senza fine di lucro, di ambito religioso, diocesano e missionario per la spedizione di loro riviste, si applicano le tariffe postali agevolate In vigore nell’anno 2008. A tal fine, le tariffe vigenti sono ridotte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’lSTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; e) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Qui si riservano tariffe del 2008 solo a enti non commerciali di ambito religioso, missionarie …

POCO ECUMENICI

2.0.207 (testo 2)

VIMERCATIBAIO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga fondi tariffe postali Onlus)

1. Le somme di cui all’articolo 2, comma 2-undecies del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono mantenute in bilancio anche per l’anno 2011 e, conseguentemente è prorogata l’efficacia del relativo decreto tariffario emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in conformità alla nuova disciplina comunitaria dei servizi postali di cui alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

2. In assenza di contributo pubblico, le testate periodiche edite dai soggetti di cui al comma precedente usufruiscono delle tariffe previste nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 21 ottobre 2010 senza applicazione delle condizioni di cui all’articolo 2, lettere b), g)h) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, valutate in 60 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. A decorrere dall’anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e)Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 20 Il. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Questa invece è la proposta già presentata in Commissione, che prevede l’assimilazione per il non profit delle tariffe riconosciute alle aziende editoriali. Segue l’ordine del giorno relativo

G1.22

VIMERCATIBAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n.2518 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

premesso che:

le agevolazioni postali per l’editoria sono disciplinate dalla legge 46 del 2004 che prevede, oltre ai quotidiani e periodici commerciali, anche testate edite da associazioni ed enti senza fini di lucro; l’articolo 2, comma 2-undecies della legge 73 del 2010 ha rideterminato i soggetti no profitbeneficiari di specifica agevolazione postale ricomprendendo in questo novero soltanto «le associazioni – di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati» e riconoscendo loro il perdurante diritto a mantenere la vecchia tariffa agevolata, particolarmente favorevole, a fronte di uno stanziamento previsto di euro 30 milioni;

il decreto interministeriale 30 marzo 2010 ha sospeso le agevolazioni postali per l’editoria per tutto il comparto editoriale per carenza di fondi;

nell’ottobre 2010 i quotidiani e periodici commerciali hanno beneficiato di una rideterminazione delle tariffe postali per la spedizione delle proprie pubblicazioni, usufruendo di una tariffa agevolata che si colloca in misura intermedia tra la tariffa base vigente e la vecchia tariffa agevolata di cui hanno goduto negli anni scorsi; per accedere a tale nuova tariffa agevolata, è previsto che le testate edite da imprese commerciali attestino il possesso di requisiti quali l’iscrizione dell’impresa editrice al Registro degli operatori di Comunicazione tenuto da Agcom, la fissazione di un prezzo di copertina o di abbonamento e la dimostrazione che almeno il 50% degli abbonamenti sottoscritti a titolo oneroso siano pagati direttamente dai singoli destinatari; quasi tutte le ONLUS si trovano nelle condizioni di non poter rispettare i 3 vincoli stabiliti dal regolamento, tipicamente concepiti per attività di tipo commerciale e, di conseguenza, non godono né della tariffa particolarmente agevolata che è stata loro promessa per il 2010 né della possibilità di accedere alla tariffa prevista per le imprese commerciali,

impegna il Governo:

ad estendere alle editrici in forma di ONLUS, per il 2011, le medesime tariffe agevolate previste per le editrici profit, senza condizioni e vincoli incompatibili con la natura di questi soggetti no-profit.

Altro

1.0.15

MERCATALI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di rimborso per la partecipazione ad organi collegiali)

1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “agli organi collegiali, anche di amministrazione,” sono inserite le seguenti: “esclusi gli organi di controllo contabile,”; sono soppresse le parole: “nonché la titolarità di organi dei predetti enti”;

b) al quarto periodo, sono soppresse le parole: “enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,”; dopo le parole: “agli enti del servizio sanitario nazionale,” sono inserite le seguenti: “ai soggetti che gestiscono servizi pubblici culturali e ricreativi,”; le parole da: “, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale,” fino alla fine del comma sono soppresse».
2.846

Come già proposto in Commissione e lì bocciato, sembra che il senatore intenda non riconoscere alcun ritorno economico – neppure quello previsto dalla legge Onlus – ai componenti gli organi collegiali (amministrazione)

TESTARDO

TOMASSINIBOSONERIZZIADERENTIFOSSONASTORE

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Per l’anno 2011, in deroga all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive gli enti pubblici che gestiscono i servizi emergenza-urgenza collegati con il trasporto infermi, in attesa della riconversione di tali enti in ONLUS o in altre forme giuridiche beneficiarie delle eventuali misure di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all’1 per cento, a decorrere dall’anno 2011, di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

Cercano di togliere l’IRAP ad enti pubblici che gestiscono servizi di emergenza – urgenza e che si dicono pronti a diventare Onlus.

Peccato che gli enti pubblici non possano diventare Onlus!!!

L’IGNORANZA AL POTERE

2.0.223 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull’utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)

1. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma carta acquisti, di cui al comma 32 dell’articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109, e successive modificazioni;

c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

3. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 2. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.».

Enti caritativi … ma chi glielo ha scritto? Charles Dickens?

Nel concreto, mi sembra che con 50 milioni di euro non si vada da nessuna parte. Quella del 2008/09 aveva oltre 800 milioni di euro. E poi in questi 50 milioni di euro ci saranno anche i costi di gestione dello Stato nella scelta e controllo di questi enti … caritativi.

PASTICCIO … SUGGERITO DA CHI? DA QUALE ENTE CARITATIVO?

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