Il “5 per mille negato” spiegato a chi ignora

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Se dovessi spiegare a terzi, esterni alle questioni del non profit, l’affairel “5 per mille negato”, incontrerei non pochi problemi. La riduzione di un problema complesso e tecnico a semplice, diretto e facilmente comprensibile è mestiere di bravi giornalisti, non di divoratore di norme come il sottoscritto.
E’ anche vero, però, che un piccolo sforzo lo devo proprio fare, perché è solo attraverso la conoscenza diffusa dei particolari, dei perché, dei quando, che si riesce a indurre tutti a pensare e a scegliere.

Do per scontato che sappiamo tutti cosa sia il 5 per mille (qui leggi la voce in Wikipedia); per i più distratti, è la possibilità per il contribuente di indirizzare il proprio una parte delle imposte comunque dovute a favore di enti (volontariato, onlus, ricerca) attraverso l’indicazione precisa del codice fiscale dell’ente nella dichiarazione dei redditi.
Un primo inciso: gli enti iscrivibili – che quindi possono essere prescelti dai contribuenti – si sono divisi in:
4 gruppi nel 2006
A Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute
B ricerca scientifica
C ricerca sanitaria
D attività sociali dei Comuni (esclusi nel 2007)

Al fine di queste righe ci interessa solo il gruppo A.
La prima edizione è stata inaugurata con la Finanziaria 2006, con la Dichiarazione dei redditi 2006 sui redditi 2005.
A quella edizione si sono iscritti (gruppo A) 28.678 enti, dei quali alla fine sono risultati idonei 20.958, mentre 2.111 sono stati esclusi per carenza dei presupposti soggettivi (non rientravano nelle tipologie di organizzazioni di cui sopra), e altri 5.609 sono stati esclusi per mancata, incompleta o tardiva presentazione della documentazione.

Alt. Di quale documentazione stiamo parlando?
Sia nell’edizione del 2006 che in quella del 2007, l’iscrizione all’elenco del 5 per mille (che permetteva di comparire tra i candidati del 5 per mille) il Decreto non regolamentare (Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedeva due momenti distinti di iscrizione.
Primo adempimento: andare da un commercialista o da un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) – chiamati intermediari abilitati – e iscrivere l’organizzazione tramite procedura telematica entro un certo termine. Nella comunicazione si trasmettevano i dati sulla tipologia dell’organizzazione, il codice fiscale, i dati del rappresentante legale.

Secondo adempimento: entro il 30 di giugno, l’organizzazione doveva inviare (per raccomandata, alla Direzione Regionale delle Entrate) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti soggettivi dell’ente (ero Onlus alla data del primo adempimento e continuo ad esserlo al 30 giugno, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, e fotocopia dell’avvenuta iscrizione telematica.

Nel 2006, il secondo adempimento ha mietuto il 20% di vittime, perché questa quota di organizzazioni hanno inviato all’ufficio locale delle entrate e non alla direzione regionale, perchè non hanno inviato in tempo, perché si sono dimenticati di una fotocopia ecc.

Bisogna ammettere che nel 2006 il DPCM che regolava date e modalità degli adempimenti uscì (datato 20.01.06) in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2006, quindi in tempo per la prima scadenza (20 febbraio) e per la seconda (30 giugno).

Nel 2007 il meccanismo è lo stesso, ma il DPCM esce – pur datato 16 marzo 2007 – in GU il 4 giugno 2007, ben dopo la prima scadenza (30 marzo 2007) e in prossimità della seconda scadenza (30 giugno 2007).

Gli iscritti (gruppo A) sono 31.776, e non sono ad oggi note le percentuali di esclusi
– per mancanza dei requisiti
– per mancata, incompleta o tardiva presentazione della documentazione

L’associazione delle ONG ha dichiarato – leggi qui – che nella sola Milano sarebbero ben 1.400 le organizzazioni che hanno ricevuto negli ultimi mesi comunicazioni di estromissione dall’elenco del 5 per mille 2007, per la seconda ragione (mancata, incompleta o tardiva presentazione della documentazione), dato preoccupantemente alto.
I Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia Romagna hanno inviato a fine gennaio (2008) una lettera alla Direzione delle Entrate della loro Regione – e alla “mamma” Agenzia delle Entrate – motivando l’infondatezza delle ragioni di esclusione delle organizzazioni per questioni meramente formali. L’articolo di Vita che ha ripreso la notizia afferma che nella sola ER sarebbero ben 200 le organizzazioni pronte a far ricorso …

Su quale base si può affermare che le organizzazioni escluse per questioni meramente formali hanno diritto ad essere riammesse?
Ne abbiamo parlato spesso qui ma ancor più spesso su Vita (e di recente su Il Sole 24 Ore di domenica scorsa).

Non è ammesso che l’Amministrazione Pubblica (Direzione Regionale delle Entrate) chieda a me ente (e in generale a me cittadino) di certificare la sussistenza e permanenza degli stati soggettivi (sono Onlus, associazione riconosciuta ecc) quando può ricavare questo dato andando nell’ordine
1. presso gli uffici regionali o provinciali per verificare la presenza nei registri delle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute regionalmente, le cooperative sociali
2. presso le prefetture per le associazioni riconosciute a livello nazionale
3. presso il Ministero degli Affari Esteri per le Organizzazioni Non Governative
4. presso (udite, udite!!!) le stesse Direzioni Regionali delle Entrate (le stesse che inviano comunicazione di espulsione dalle liste del 5 per mille) ove risiede ben custodito e amministrato l’Anagrafe Tributaria delle Onlus.

Oltre al buon senso, che ogni tanto potremmo porre quale minima condizione per ragionare, ci viene incontro:
– una legge (art 18, cc 2 e 3, L 241/90) che – detto per inciso – ben sovrasta per gerarchia un DPCM non regolamentare, e che recita:
“2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e’ tenuta a certificare”

– un’altra legge (art 5, c 4, L 212/00 recante lo statuto dei diritti del contribuente) che si riferisce in particolare ai rapporti tra amministrazione finanziaria (fisco) e contribuente e che afferma – richiamando la precedente:
“4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”

– altre considerazioni anche di diritto (il senso del 5 per mille secondo la Corte Costituzionale, v sent 202/07) e di principi base in merito al vivere e al rapportarsi tra istituzioni e cittadini.

Quanto è credibile uno stato che fa solo finta di dare una possibilità al contribuente di aiutare gli enti meritevoli, e che nella realtà nega un diritto, sancito dalla legge, all’uno e agli altri?
Quanto è credibile un’Amministrazione che si trincera dietro un DPCM (anzi due) scritti male e peggio attuati senza dare ascolto – non per buon cuore – alle ragioni degli enti?
Quanto è credibile una classe politica che … vabbè, ma questo è sparare sulla Croce Rossa, me ne rendo conto; e a suo modo anche la Croce Rossa è un ente non profit!

Carlo Mazzini

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4 commenti

  1. Complimenti Carlo Mazzini per la chiarezza dell’articolo e per l’esposizione della problematica esposta in tutta la sua centralità. Grazie per aver fatto capire quanta contraddizione ci sia nel voler garantire un diritto(il 5per mille) quando poi si deve fare i conti con la solita burocrazia italiana…

  2. Sig. Mazzini, la nostra associazione è tra quelle che non hanno inviato la documentazione entro giugno, ho letto attentamente quanto hai scritto, e ti chiedo se ti risulta si stiano aggregando delle associazioni per tentare un ricorso in modo che anche noi possiamo partecipare.
    Resto nella attesa di tue notizie
    Roberto

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