Il DL 70/11, pubblicato nella GU del 14 maggio scorso, reca una importante novità in merito alla chiarezza dei rapporti tra stato (amministrazione pubblica) e cittadino. Credo possa quindi essere un buon punto di partenza per migliorare i rapporti anche tra PA e enti non profit, rapporti spesso resi tumultuosi da leggi mal scritte e peggio interpretate da alcuni – non tutti – funzionari pubblici.
Spesso, ad esempio, ci troviamo in difficoltà su cosa si debba presentare per chiedere l’iscrizione a questo o quel registro (volontariato, onlus ecc). Infatti i moduli non sono sempre rintracciabili sui siti, dato che la PA, a parte lodevoli eccezioni, tratta internet e il web con sufficienza e distacco, quindi nello stesso modo con il quale tratta noi cittadini sudditi.
La novità del DL risiede nel fatto che l’ente pubblico sarà a breve obbligato a pubblicare l’elenco completo degli atti sul proprio sito. Non sembra, ma è veramente un grosso passo in avanti. Certo, in un paese civile, non ci sarebbe la necessità di scriverlo su una legge … ma, beh ci siamo capiti!
Riporto il testo della legge (art 6, c 2, lett b, numm 1 – 6, DL 70/11):
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita’ ivi previste sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
Principio generale: per ogni istanza, il cittadino (e anche l’ente non profit) deve poter trovare il modo di presentarla correttamente.
Se ci pensate è un’ovvietà; in uno Stato che voglia essere considerato come rappresentativo e partecipato dai cittadini che lo compongono, la logica collaborativa deve esserci anche quando è lo Stato che dispone, autorizza ecc.
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non puo’ respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall’invito di cui al periodo precedente e’ nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 e’ altresi’ valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
Altro principio generale di civiltà: se la PA non pubblica online l’elenco della documentazione richiesta, non può respingere l’istanza e deve quindi informare adeguatamente l’istante su cosa integrare. Se la PA nega l’aiuto e l’autorizzazione, il provvedimento è nullo ed inoltre – come dirlo …. – “la fanno pagare” ai dirigenti responsabili, in termini di retribuzione.
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis);
Questa non ci interessa direttamente, si parla della SCIA – Segnalazione certificata di inizio attivita’
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana;
Qui l’eccezione – perché c’è sempre l’eccezione – più insidiosa. Basta la citazione – dell’elenco di atti – in GU e l’obbligo non c’è più! Non concordo, perché non è così che si semplifica la vita ai cittadini. Se le norme sono “n” e ognuna reca per una parte un singolo atto, come recuperare l’insieme degli atti?
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche’ i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche’ l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
Qui si ritorna alla civiltà, forse sanando il punto precedente; dato che la legge di per sè spesso non porta o non cita quali documenti sono necessari per accedere a agevolazioni ecc, e dato che questo è il compito di decreti e regolamenti di attuazione, si afferma qui – giustamente – che è necessario che detti regolamenti abbiano in allegato l’ultima versione degli atti necessari all’istanza. Siamo ancora “al cartaceo”, dato che non siamo tornati ai siti delle PA, ma comunque è un piccolo passo per essere più chiari.
6) nei casi in cui non e’ prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalita’ definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (omissis).
Onestamente, questo punto è un pò una ripetizione dei precedenti. Se il principio generale è che tutti gli elenchi degli adempimenti sono da pubblicarsi sui siti, ad eccezione di quelli già pubblicati in GU (e questo lo sappiamo già prima del num 6), non si capisce perché l’abbiano ripetuto. Peraltro, mi sembra che abbiano fatto un errore di date.
Ai sensi del num 1) ogni PA deve inserire sul proprio sito l’elenco degli atti necessari per ogni tipologia di istanza, e deve farlo entro 90 gg dalla entrata in vigore del DL (circa entro il 15 agosto). Il regolamento che stabilisce come pubblicare questi atti deve essere emanato entro 90 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL; il DL deve essere convertito entro il 14 luglio, cui si aggiungono i 90 gg di tempo e si arriva a metà ottobre. Quindi prima le PA escono con i siti e l’elenco degli atti, poi i Ministeri dicono loro come uscire sui siti con gli elenchi degli atti. Notevole!
Al netto quindi delle considerazioni spicciole, plaudiamo all’intenzione del legislatore – per ora governativo – e ci auguriamo che nell’attuazione della legge, tutta la PA riporti la documentazione secondo i seguenti principi:
– siamo in Italia e gli atti devono essere scritti in Italiano, non in burocratese stretto;
– i riferimenti di legge devono esserci ma meglio metterli in nota;
– è assolutamente necessario che le PA producano Guide Operative nelle quali si spieghino per filo e per segno le prassi da seguire; in questo prendano esempio dall’Agenzia delle Entrate
… e poi, tanto buon senso, e iniziate a considerare che non tutti i cittadini vogliono evadere, né tutte le Onlus vogliono ladrare.
“Chissà quante Onlus lei vede che poi non sono tali, vero?” Me lo dice l’uomo della strada ma anche l’amministratore pubblico.
Con una frase offende la sua intelligenza e la mia onestà; cosa credono, che io aiuti i malfattori?
Una volta per tutte: io vengo a sapere di Onlus che “ladrano” quando ne leggo sui giornali, così come succede a tutti noi.
Carlo Mazzini