Stabilizzazione 5 per mille: ritirato l’emendamento, rimangono gli interrogativi

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Nelle ultime sedute delle V e VI Commissioni referenti del Senato, i proponenti l’emendamento 2.0.3 (che ridisegnava in perpetuo il 5 per mille e gli affidava ben 130 milioni di euro all’anno) hanno ritirato l’emendamento stesso e l’hanno fatto diventare un “ordine del giorno”.

Si sgonfia quindi la fanfara del Sussidiario e di Lupi che con gran strombazzamento avevano detto che erano pronti i famosi 450 milioni che sarebbero bastati per avere il 5 per mille perpetuo (qui il mio articolo di qualche giorno fa).

Una prece; se mai avessero l’intenzione di presentare alla Camera un emendamento volto alla stabilizzazione, lo scrivano con le seguenti caratteristiche:

– il 5 per mille è un diritto del contribuente a erogare parte delle imposte a favore degli enti in regola con le norme; è un diritto nel senso che non può essere limitato nella sua quantità.

– l’eventuale tetto non è tale ma è solo una previsione di spesa.

– la regolamentazione del 5 per mille, il suo banalissimo funzionamento, deve essere scritta nero su bianco nella legge, almeno per la parte più consistente (del tipo entro quando comunque lo Stato deve erogare i fondi); non rimandiamo a DPCM scritti con la mano sinistra da burocrati destrimani!

 

E’ tutto così maledettamente semplice!

Di seguito il testo – in italiano un po’ incerto – dell’ordine del giorno.

Carlo Mazzini

 

G/3184/25/5 e 6 (già em. 2.0.3)

LATRONICOZANETTA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premesso che:

il 5 per mille è una quota delle imposte sul reddito delle persone fisiche a cui lo Stato rinuncia al fine di sostenere le attività delle organizzazioni no-profit;

tale strumento, fermo restando le disposizioni in materia di destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, si è dimostrato nel corso degli anni un importante e indispensabile aiuto per il terzo settore e, in particolare, per le associazioni di volontariato, per le fondazioni e per gli enti che prestano la propria attività in ambito sociale, nel settore dell’università e della ricerca e dello sport;

la crisi economica che investe anche il nostro paese rende necessaria da parte del Governo un’azione svolta a preservare ogni organizzazione che offre servizi utili per i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere ogni iniziativa volta a prevedere che una quota del 5 per mille dell’IRPEF, calcolata al netto del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, e delle imposte sostitutive previste dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università e al finanziamento della ricerca sanitaria;

a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme da destinare al 5 per mille.

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